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Anno 12 - numero 2356 di mercoledì 17 marzo 2010 La FAD e la formazione di RSPP, addetti all’emergenza e RLSUn chiarimento sulla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS). La Direzione
Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, ha
pubblicato nella sezione del sito regionale dedicato alla Salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro un chiarimento in merito alla validità dei corsi on-line
(formazione a distanza) per la formazione
di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ASPP), addetti antincendio e gestione dell’emergenza, addetti primo soccorso, lavoratori
e loro rappresentanti (RLS). Le linee interpretative
pubblicate dalla Direzione Prevenzione sono indirizzate
agli SPISAL (Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza negli
Ambienti di
Lavoro) ma “intendono comunque orientare nel lavoro quotidiano i
soggetti della
prevenzione negli ambienti di lavoro, secondo metodologie validate” in
ordine
alle criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza
del
lavoro vigente.
Secondo il chiarimento della Regione Veneto sono numerosi i corsi di formazione che allo stato attuale della legislazione* possono essere svolti attraverso l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), sia nella completezza del percorso formativo (come i corsi per lavoratori o per RLS), sia parzialmente per la parte relativa alla formazione teorica ( addetti antincendio e primo soccorso). Ai corsi indicati della Regione Veneto che possono essere svolti attraverso la formazione a distanza sono poi da aggiungere i corsi di aggiornamento per RSPP espressamente previsti in questa modalità dal punto 3 dell’Allegato 1 dell’ Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (richiamato dall’articolo 32 del decreto legislativo 81/2008). Inoltre, per quanto riguarda la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza, è da ricordare che l’utilizzo di sussidi audiovisivi nella parte pratica dei corsi di formazione per aziende a rischio di incendio basso (sussidi che sono quindi erogabili anche attraverso la formazione a distanza) è prevista dall’Allegato IX del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 1998. Pietro de’ Castiglioni * In attesa dei futuri accordi Stato Regioni che dovranno definire le modalità di erogazione della formazione per queste figure ma la cui approvazione è stata rimandata alla fine dell’anno. Il chiarimento della Regione Veneto
Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, Direzione Prevenzione - Linee interpretative formazione on-line (file doc, 27 kB). Pietro de' Castiglioni
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