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Anno 11 - numero 2164 di lunedì 11 maggio 2009 La data certa con la posta elettronica certificata (PEC)La posta elettronica certificata è uno strumento semplice e adeguato a garantire la data certa del DVR, obbligatoria dal 16 maggio. Una nuova normativa obbliga inoltre le aziende a comunicare una casella di posta elettronica al registro delle imprese. Pubblicità Ormai in Italia e in buona parte d’Europa l'e-mail (acronimo di Electronic Mail) si può considerare uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati, uno strumento che ha il vantaggio di essere immediato e di poter includere non solo testo, ma anche immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.
Tuttavia la posta elettronica ha sempre avuto un problema: la mancanza di sicurezza riguardo all’effettiva trasmissione di quanto comunicato.
Per ovviare a ciò è disponibile la Posta Elettronica Certificata (PEC) un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard ma a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da aggiungere un valore legale ai messaggi.
In questo caso certificare l'invio e la ricezione significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione e, quando il messaggio perviene al destinatario, una ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale.
Segnaliamo che con il Decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009, la Posta Elettronica Certificata è ora obbligatoria per le aziende e per i professionisti iscritti ad albi e la comunicazione della casella PEC deve avvenire:
- per tutte le nuove aziende al registro delle imprese e al momento dell’ iscrizione;
- per le società già costituite sempre al registro delle imprese ed entro 3 anni di tempo dall’entrata in vigore della legge;
- per i professionisti iscritti in albi ai rispettivi ordini o collegi entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge.
In specifico al comma 6, 7 e 8 dell’articolo 16 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 è indicato che:
Ma la Posta Elettronica Certificata non è solo un obbligo per le aziende ma uno strumento utile per la certificazione di alcuni documenti relativi alla sicurezza sul lavoro.
Secondo il Decreto legislativo 81/2008 il documento di valutazione dei rischi deve avere “data certa”: un’indicazione che, se ignorata, rende inadeguato il DVR con conseguenti sanzioni per il datore di lavoro.
Ricordiamo che l’apposizione di data certa sul documento di valutazione dei rischi, il cui obbligo è slittato al 16 maggio 2009, è possibile certificarla in diversi modi: tra questi anche la Posta Elettronica Certificata.
La Posta Elettronica Certificata è disciplinata dal DPR n. 68 dell’ 11 febbraio 2005, che ne indica le modalità di utilizzo e introduce la figura dei gestori del servizio (art. 14); questi gestori sono iscritti in apposito elenco tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa) che ne verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi.
Tale elenco è pubblico e contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:
- denominazione sociale;
- sede legale;
- rappresentante legale;
- indirizzo internet;
- data di iscrizione all’elenco;
- data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.
A coloro che nei prossimi mesi si doteranno di una PEC ricordiamo che attraverso questo strumento le ricevute e avvisi che un mittente può ottenere sono:
- ricevuta di accettazione;
- avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici;
- ricevuta di avvenuta consegna, che può essere completa, breve o sintetica;
- avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici;
- avviso di mancata consegna.
Nel caso poi il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte - conservata per legge per un periodo di 30 mesi - consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, del documento smarrito.
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