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CEDU: limiti all’accesso ai dati bancari per protezione della privacy
L’accesso ai dati bancari di persone, in Italia, da parte dell’agenzia delle entrate, non è soggetto a sufficienti garanzie per evitare di violare l’articolo 8 della convenzione dei diritti umani. Raccomandiamo ai lettori un’attenta lettura di questa sentenza, che potrà permettere di tenere sotto controllo l’invasività di alcune attività di indagine, che in Italia sono talvolta quasi incontrollate.
La corte europea dei diritti umani ha esaminato un ricorso presentato da due soggetti italiani, che ritenevano che l’agenzia delle entrate avesse poteri eccessivi di indagine sui loro conti correnti bancari, in relazione a valutazioni afferenti alla loro denuncia dei redditi.
La sentenza chiarisce che vi sono dei limiti applicabili alle indagini fiscali e sottolinea la necessità di un sistema di controlli, quando le autorità pubbliche cercano di accedere a dati personali di soggetti sotto indagine.
La corte ha sottolineato come la protezione dei dati personali rappresenti un valore essenziale della vita privata dei cittadini e che ogni accesso a questi dati, quale che ne sia il motivo, deve essere ampiamente motivato e supportato da adeguati provvedimenti legislativi o regolamentari.
In Italia, l’agenzia delle entrate ha ampia libertà di accesso ai dati finanziari di conti correnti bancari di singole persone, per controllare la correttezza delle dichiarazioni fiscali, sottoposte dalle persone stesse.
Tuttavia, la corte europea ha messo in evidenza come il soggetto che decide in merito a questi accessi sia lo stesso oggetto interessato a valutare i dati; manca quindi una valutazione da parte di un soggetto terzo, circa il rispetto di un adeguato equilibrio fra i diritti alla protezione dei dati ed i diritti alla tutela della società civile, a fronte di possibili dichiarazioni fiscali non corrette.
In particolare, la corte europea ha messo in evidenza che il governo italiano non è riuscito a dimostrare che esistesse una procedura di controllo di questi accessi, sia davanti alla magistratura, sia davanti al garante nazionale del contribuente. In pratica, la richiesta di autorizzazione di accesso ai dati bancari può essere contestata, solo se tale richiesta comporta successivamente l’attivazione di un procedimento nei confronti del contribuente coinvolto.
Su questa base, la corte ha concluso che l’articolo 8 della convenzione dei diritti umani viene violato.
Sulla base di questa sentenza, i contribuenti possono ora contestare una richiesta di accesso e, in caso, possono fare riferimento alla corte costituzionale, per ottenere un giudizio terzo ed imparziale.
Diversamente, il contribuente può chiedere l’annullamento di un eventuale sanzione applicata l’agenzia delle entrate.
È bene infine sottolineare che questa sentenza non impedisce all’agenzia delle entrate di accedere ai dati bancari, di per sé, ma piuttosto sottolinea che devono essere attuate delle salvaguardie efficaci e validate da una terza parte, per consentire questo accesso.
Corte Europea dei Diritti Umani - Sentenza 8 febbraio 2026 (pdf)
Adalberto Biasiotti
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