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Ci soffermiamo oggi
sulla valutazione del rischio d’incendio.
Nel manuale
Ispesl “
Formazione antincendio” –
precedente all’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/2008 – riguardo alla valutazione
dei rischi si premette che in base al punto 1.2 dell’allegato I del DM 10 marzo
1998 , viene definito:
- “
pericolo d’incendio: la proprietà o
qualità intrinseca di determinati materiali od attrezzature, oppure metodologie
e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il
potenziale di causare un
incendio;
- rischio d’incendio: probabilità che sia
raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si
verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
- valutazione dei rischi d’incendio:
procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro
derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio”.
Quali sono gli obiettivi della valutazione dei rischi
d’incendio?
- “del tipo di
attività;
- delle sostanze e
dei materiali utilizzati e/o depositati;
- delle
caratteristiche
costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture,
aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
- del numero massimo
ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei
luoghi di lavoro”.
L’obiettivo dell’analisi è di:
- “determinare i
fattori di pericolo d’incendio;
- identificare le
persone esposte al rischio d’incendio;
- valutare l’entità
dei rischi accertati;
- individuare le
misure di prevenzione e protezione;
Nella valutazione è
necessario determinare i fattori di
pericolo d’incendio.
Fattori che possono
essere suddivisi secondo tre principali tipologie:
-
materiali e sostanze combustibili o infiammabili:
ad esempio grandi quantitativi di materiali cartacei, materie plastiche e
derivati dalla lavorazione del petroli, liquidi e vapori infiammabili,
gas
infiammabili, polveri infiammabili, sostanze esplodenti, prodotti chimici
infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti, …;
-
sorgenti di innesco: ad esempio fiamme
libere, scintille, archi elettrici, superfici a temperatura elevata, cariche
elettrostatiche,
campi
elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi
dalle norme di buona tecnica, …;
-
fattori trasversali: ad esempio
territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto rischio
d’incendio, metodologie di lavoro non corrette,
carenze
di manutenzione di macchine ed impianti, …
È importante
identificare le persone esposte al
rischio d’incendio, “tenendo conto dell’affollamento massimo prevedibile,
delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all’interno delle
aree di lavoro, può esserci presenza di:
- pubblico
occasionale;
- persone che non
hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di
emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle
imprese di pulizia, di manutenzione, mensa ecc);
- persone con
mobilità, vista o udito menomato o limitato;
- persone incapaci
di reagire prontamente in caso di emergenza;
- lavoratori la cui
attività viene svolta in aree a rischi specifico d’
incendio;
- lavoratori i cui
posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei
luoghi di lavoro ecc.”.
Un passo successivo
è la valutazione dell’entità dei rischi
accertati:
- “utilizzando tutti
i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone come: disposizioni,
regolamenti, norme di buona tecnica nazionali o internazionali, esperienze
nello specifico settore ecc.;
- tenendo nel dovuto
conto che le probabilità che si verifichino le condizioni di innesco di un
incendio, risultano tanto maggiori quando si è in presenza di: a) scadente
organizzazione del lavoro; b) sfavorevoli condizioni dei luoghi di lavoro,
degli impianti e delle
macchine;
c) carente stato psico-fisico dei lavoratori ecc.;
- stabilendo quali
saranno le priorità di intervento sui rischi rilevati, al fine di eliminarli
ovvero ridurli, basandosi, ad esempio, sulla gravità delle conseguenze, sulla
probabilità dell’accadimento dell’evento, sul numero di persone che possono essere
coinvolte dagli effetti del sinistro”.
- basso: “si intendono a rischio di
incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio
offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in
caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata”. Si considerano a rischio d’incendio basso anche quei luoghi non
classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti
materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili
e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di
un incendio e di una eventuale propagazione”;
- medio: “si intendono a rischio di
incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”;
-
elevato: “si intendono a
rischio
di incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui per
presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di
esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase
iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non
è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.
Si considerano a rischio d’incendio elevato anche i “luoghi in cui sono
utilizzati prodotti infiammabili ovvero ove risultano depositate o manipolate
sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità”. Nel manuale
Ispesl sono contenuti diversi esempi di luoghi di lavoro a rischio d’incendio
medio o elevato.
La quarta fase è
dedicata all’individuazione delle misure
di prevenzione e protezione, in funzione dei rischi già accertati e al fine
di migliorare le condizioni di sicurezza. Riportiamo alcuni esempi:
- “eliminare o
ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
- “allestire idonee
misure atte a garantire una rapida
segnalazione
d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
- installare: 1)
dispositivi di estinzione incendi (
estintori
portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità appropriata; 2)
efficienti impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio in tutte
le aree o locali a rischio specifico d’incendio (come ad esempio locali adibiti
ad archivi, a magazzini, a depositi contenenti sensibili quantitativi di
materiali combustibili;
- assicurare che: 1)
tutti i mezzi, le attrezzature ed i
dispositivi di lotta agli incendi, siano
mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento; 2) tutte le vie e le
uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al fine di essere
costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità; 3) tutti i
dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante
controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo
adeguata efficienza;
- garantire ai
lavoratori una completa
formazione
ed informazione: 1) sul
rischio
d’incendio legato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte; 2) sulle
misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro; 3) sull’ubicazione delle vie
d’uscita; 4) sulle procedure da adottare in caso d’incendio; 5) sulle modalità
di chiamata deghi Enti preposti alla gestione delle
emergenze;
6) sulle esercitazioni periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc”.
Ricordiamo che
l’allegato IV del
D.Lgs
81/2008, dedicato ai requisiti dei luoghi di lavoro, contiene informazioni
sulle caratteristiche delle vie e uscite di emergenza (1.5) e sulle misure
contro l’incendio e l’esplosione (da 4.1 a 4.11).
L’ultima fase della
valutazione deve prevedere il
programma
delle misure antincendio, e in particolare:
- “delle misure
necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi
tempi di attuazione, al fine di ottenere - nel tempo - il miglioramento del
livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- di attuazione
delle misure di sicurezza antincendio adottate, unitamente ai tempi di
esecuzione;
- di verifica
dell’efficienza delle misure adottate;
- del riesame
periodico della valutazione del rischio d’incendio, tenendo conto dei risultati
della verifica delle misure poste in essere;
- del riesame della
valutazione del rischio d’incendio, in occasione di modifiche ‘sensibili’ dei
luoghi di lavoro”.
NB: Il manuale Ispesl presentato è precedente
all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008, ma - come indicato al
comma 4 dell’articolo 46 del Testo Unico - fino all’adozione dei decreti
attuativi relativi alla prevenzione incendi continuano ad applicarsi i criteri
generali di sicurezza e di gestione delle emergenze indicati nel decreto del
Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
Ispesl, ‘
Formazione
antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio
Prevenzione Protezione (formato PDF, 2.10 MB).
Tiziano Menduto