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Anno 12 - numero 2517 di mercoledì 24 novembre 2010

Prevenzione incendi: la valutazione del rischio d’incendio


Indicazioni operative per la valutazione del rischio d’incendio. L’analisi dei luoghi di lavoro, i fattori di pericolo, le persone esposte, la valutazione dell’entità dei rischi, il livello di rischio e le misure di prevenzione e protezione.

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Continua la panoramica di PuntoSicuro sulla prevenzione incendi e sulle normative vigenti, con particolare riferimento al decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e in attesa dei futuri decreti attuativi del Decreto legislativo 81/2008 relativi alla prevenzione incendi.
 
Nei precedenti articoli abbiamo parlato di protezioni di tipo attivo e passivo, di sistemi antincendio, di vie di fuga e di piani di emergenza.
Ci soffermiamo oggi sulla valutazione del rischio d’incendio.
 
Nel manuale IspeslFormazione antincendio” – precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 – riguardo alla valutazione dei rischi si premette che in base al punto 1.2 dell’allegato I del DM 10 marzo 1998 , viene definito:
- “pericolo d’incendio: la proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali od attrezzature, oppure metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambienti di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- rischio d’incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti;
- valutazione dei rischi d’incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro derivante dalla possibilità del verificarsi di un pericolo d’incendio”.


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Quali sono gli obiettivi della valutazione dei rischi d’incendio?
Per valutare i rischi d’incendio è necessario effettuare l’analisi dei luoghi di lavoro, tenendo conto in particolare:
- “del tipo di attività;
- delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
- delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di piano, superfici totali, coperture ecc.);
- del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro”.
L’obiettivo dell’analisi è di:
- “determinare i fattori di pericolo d’incendio;
- identificare le persone esposte al rischio d’incendio;
- valutare l’entità dei rischi accertati;
- individuare le misure di prevenzione e protezione;
- programmare le misure antincendio, ritenute più opportune”.
 
Nella valutazione è necessario determinare i fattori di pericolo d’incendio.
Fattori che possono essere suddivisi secondo tre principali tipologie:
 
- materiali e sostanze combustibili o infiammabili: ad esempio grandi quantitativi di materiali cartacei, materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli, liquidi e vapori infiammabili, gas infiammabili, polveri infiammabili, sostanze esplodenti, prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti, …;
 
- sorgenti di innesco: ad esempio fiamme libere, scintille, archi elettrici, superfici a temperatura elevata, cariche elettrostatiche, campi elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, …;
 
- fattori trasversali: ad esempio territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio, metodologie di lavoro non corrette, carenze di manutenzione di macchine ed impianti, …
 
È importante identificare le persone esposte al rischio d’incendio, “tenendo conto dell’affollamento massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all’interno delle aree di lavoro, può esserci presenza di:
- pubblico occasionale;
- persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia, di manutenzione, mensa ecc);
- persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato;
- persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza;
- lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischi specifico d’ incendio;
- lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro ecc.”.
 
Un passo successivo è la valutazione dell’entità dei rischi accertati:
- “utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone come: disposizioni, regolamenti, norme di buona tecnica nazionali o internazionali, esperienze nello specifico settore ecc.;
- tenendo nel dovuto conto che le probabilità che si verifichino le condizioni di innesco di un incendio, risultano tanto maggiori quando si è in presenza di: a) scadente organizzazione del lavoro; b) sfavorevoli condizioni dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine; c) carente stato psico-fisico dei lavoratori ecc.;
- stabilendo quali saranno le priorità di intervento sui rischi rilevati, al fine di eliminarli ovvero ridurli, basandosi, ad esempio, sulla gravità delle conseguenze, sulla probabilità dell’accadimento dell’evento, sul numero di persone che possono essere coinvolte dagli effetti del sinistro”.
 
In base alla valutazione dei rischi è possibile poi classificare il livello del rischio d’incendio di un determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie:
 
- basso: “si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principio di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”. Si considerano a rischio d’incendio basso anche quei luoghi non classificabili a rischio medio o elevato, dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di una eventuale propagazione”;
 
- medio: “si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”;
 
- elevato: “si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”. Si considerano a rischio d’incendio elevato anche i “luoghi in cui sono utilizzati prodotti infiammabili ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità”. Nel manuale Ispesl sono contenuti diversi esempi di luoghi di lavoro a rischio d’incendio medio o elevato.
 
La quarta fase è dedicata all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, in funzione dei rischi già accertati e al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Riportiamo alcuni esempi:
- “eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
- organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza”;
- “allestire idonee misure atte a garantire una rapida segnalazione d’incendio a tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro;
- installare: 1) dispositivi di estinzione incendi ( estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità appropriata; 2) efficienti impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio in tutte le aree o locali a rischio specifico d’incendio (come ad esempio locali adibiti ad archivi, a magazzini, a depositi contenenti sensibili quantitativi di materiali combustibili;
- assicurare che: 1) tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel tempo in perfetto stato di funzionamento; 2) tutte le vie e le uscite di emergenza, siano regolarmente controllate al fine di essere costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità; 3) tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, siano oggetto di costante controllo e di prove periodiche di funzionamento affinché mantengano nel tempo adeguata efficienza;
- garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione: 1) sul rischio d’incendio legato all’attività ed alle specifiche mansioni svolte; 2) sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di lavoro; 3) sull’ubicazione delle vie d’uscita; 4) sulle procedure da adottare in caso d’incendio; 5) sulle modalità di chiamata deghi Enti preposti alla gestione delle emergenze; 6) sulle esercitazioni periodiche di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc”.
 
Ricordiamo che l’allegato IV del D.Lgs 81/2008, dedicato ai requisiti dei luoghi di lavoro, contiene informazioni sulle caratteristiche delle vie e uscite di emergenza (1.5) e sulle misure contro l’incendio e l’esplosione (da 4.1 a 4.11).
 
L’ultima fase della valutazione deve prevedere il programma delle misure antincendio, e in particolare:
- “delle misure necessarie per l’eliminazione, ovvero la riduzione, dei rischi, con i relativi tempi di attuazione, al fine di ottenere - nel tempo - il miglioramento del livello di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
- di attuazione delle misure di sicurezza antincendio adottate, unitamente ai tempi di esecuzione;
- di verifica dell’efficienza delle misure adottate;
- del riesame periodico della valutazione del rischio d’incendio, tenendo conto dei risultati della verifica delle misure poste in essere;
- del riesame della valutazione del rischio d’incendio, in occasione di modifiche ‘sensibili’ dei luoghi di lavoro”.
 
Alleghiamo a questo articolo un esempio di “ Documento di valutazione del rischio incendio” elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
 
 
NB: Il manuale Ispesl presentato è precedente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008, ma - come indicato al comma 4 dell’articolo 46 del Testo Unico - fino all’adozione dei decreti attuativi relativi alla prevenzione incendi continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza e di gestione delle emergenze indicati nel decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
 
 
Ispesl, ‘ Formazione antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio Prevenzione Protezione (formato PDF, 2.10 MB).
 
Università degli studi di Bergamo, “ Documento di valutazione del rischio incendio” (formato PDF, 165 kB).
 

Tiziano Menduto


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Commenti alla pagina.

Autore: Sandro Ciocci29/11/2010 (08:14:15)
aggiungo al commento precedente che il Comando dei VVFF preposto attualmente non ha rilasciato nessuna autorizzazione anzi ha emesso tutta una serie di prescrizioni tuttora disattese, grazie Sandro Ciocci R L S - R S U TVNORD
Autore: Sandro Ciocci29/11/2010 (08:11:16)
Sono molto interessato aim sistemi di prevenzione incendi essendo R L S presso la UB di TVNORD centrale a Carbone,ma lacosa che vorrei chiedervi e' " I Certificati di Prevenzione Incendi, che sono indispensabili per permettere agli impianti di esercire, e nel caso del nostro impianto debbono essere prodotti tutti i CPI per ogni tipologia di impianti presenti quindi una sommatoria di CPI , ebbene esiste una legge che puo' permettere in via provvisoria il funzionamento,non parlo di prove di funzionamento, ma di vero esercizio commerciale? Possono essere rilasciate deroghe dai vari ministeri interessati?Spero di essere stato chiaro nella mia domanda e spero in una vostra pronta risposta, cordialmente Sandro Ciocci R L S _ R S U TVNORD Civitavecchia

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