|
|
|
|
 |
|
Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
|
|
|
Anno 12 - numero 2429 di mercoledì 30 giugno 2010
Antincendio: la mancanza di controlli sull’efficienza degli estintori Siete sicuri che il vostro estintore funzionerà in caso di incendio? Un’indagine mette a nudo un problema: la carenza di controlli per verificare che i produttori di estintori rispettino quanto indicato in sede di omologazione. Il video di denuncia.
google_ad_client
Si sa che gli estintori
costituiscono il primo mezzo antincendio concepito per l’estinzione del
principio d’incendio, un mezzo diffuso nei luoghi di lavoro e nelle aziende
soggetti ai controlli e alle verifiche di prevenzione incendi. Perché tuttavia
l’estintore
fornisca buone prestazioni in termini di spegnimento è necessario che sia in
buone condizioni.
Ricordiamo che nel grave incendio della ThyssenKrupp
- secondo quanto affermato da uno dei sopravvissuti - gli estintori
non avrebbero funzionato a dovere. Non sappiamo quale sarebbe stata la sorte
dei lavoratori con estintori
efficienti, tuttavia una cosa è certa: non
può succedere che un estintore, che dovrebbe essere per legge omologato e
mantenuto in efficienza, non funzioni o non funzioni adeguatamente nel momento
di necessità.

Sul tema dell’efficienza degli estintori
interviene un consulente tecnico della sicurezza, Marcello Bevignani
(RSPP in
due aziende nel settore antincendio).
Con il nome “MisterSicurezza”,
presenta sul suo blog personale e
attraverso una coraggiosa trasmissione su Radiostudio54,
tenuta con Guido
Gheri, alcune audio e video inchieste che entrano in argomento
contattando enti
di controllo e produttori di estintori.
Quanto emerge da queste inchieste pare sconfortante.
Il primo problema è relativo alle omologazioni.
Nel contributo
audio che vi invitiamo ad ascoltare (in formato mp3) ci si pone
infatti
il problema delle omologazioni degli estintori.
Bevignani contatta un funzionario della Direzione
Centrale
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco
dove rilasciano le omologazioni, “l’unica e vera competente autorità del
Ministero degli Interni che può realmente controllare i produttori di
estintori
alfine di verificare che i prodotti rispettino la produzione dopo
l’omologazione”. Nel rispetto del Decreto
Ministeriale
del 7/1/2005 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione
ed omologazione di estintori portatili di incendio”.
Il funzionario risponde che, pur essendo preposti per i controlli,
questi
controlli non sarebbero mai partiti, anche se dal 2005 sono state svolte
circa
seicento omologazioni.
Il motivo? Secondo il funzionario, la mancanza di circolari applicative.
Mancanza che impedirebbe ai controllori di svolgere il loro lavoro.
Ricordiamo che il DM
del
7 gennaio 2005 aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le
procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori
portatili di incendio
ai fini della prevenzione
incendi. In particolare il decreto prevede che la valutazione delle
caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli
estintori
portatili di incendio,
si effettui "secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da
altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di
normazione
nazionale di un Paese del'Unione europea ovvero contraente l'accordo
SEE".
Riprendiamo a titolo informativo (se ne accenna anche nel servizio)
alcuni
significativi articoli del decreto:
|
Art. 6 - Procedura per il rilascio del documento di omologazione
1. Il documento di omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la
seguente procedura: a) il produttore
inoltra al Ministero dell'interno apposita
domanda corredata dal
certificato di prova rilasciato dal
laboratorio; b) il Ministero
dell'interno, valutata la documentazione e la certificazione
presentata, provvederà, entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento
dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di
omologazione dell'estintore portatile
d'incendio, motivando l'eventuale diniego.
2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio
che
ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci
anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a
cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art.9 del
presente decreto.
3. Il Ministero
dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita
circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco
aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati
ai sensi del presente decreto.
Art. 9 - Controlli e vigilanza
1. Il Ministero
dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione,
sugli estintori portatili d'incendio omologati.
2.
Gli accertamenti di cui al comma
precedente possono essere effettuati presso il magazzino del
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli
importatori
e i commercianti.
3.
Con l'ottenimento dell'atto di
omologazione dell'estintore portatile d'incendio,
l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire
l'accesso ai locali di deposito, a
fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della
conformità
dei prodotti stessi ed a consentire il
prelievo di quanto necessario alle operazioni
di controllo anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la sicurezza generale dei prodotti.
4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui
prodotti antincendio omologati sono
stabiliti i criteri e le modalità per
i servizi di prevenzione incendi resi dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono
determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai
produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge
10
agosto 2000, n. 246. |
I due video servizi,
sempre
dello stesso autore, partono poi dalla semplice domanda: dopo che un
produttore
ha fatto omologare degli estintori saranno mantenute le caratteristiche
tecniche e chimico-fisiche richieste per
l’omologazione?
Per rispondere - come potrete vedere - vengono analizzati tre estintori a
polvere
da una laboratorio certificato dal Ministero dell’Interno. Con il
risultato che
c’è sempre una discrepanza, in un caso particolarmente rilevante, tra
quanto
dichiarato dal produttore e quanto riscontrato.
E i controlli indicati anche dalla legge (articolo 9)? Non avvengono
quasi mai!
E se avvengono, mostra il servizio, sono relativi a riscontri dopo
incidenti
avvenuti.
Il secondo servizio
mostra come spesso i prezzi degli estintori siano troppo bassi, rispetto
a
quanto dovrebbe essere, per non ipotizzare in molti casi l’uso di
sostanze e
materiali riciclati.
La prevenzione
incendi rischi di rimanere un concetto vuoto se i primi dispositivi
per lo
spegnimento, gli estintori, non sono efficienti.
Sono necessari controlli severi di routine e i controllori devono essere
messi
in grado di svolgerli. Parole scontate, ma quanti problemi relativi alla
sicurezza sarebbero risolti o migliorati se i controlli
in Italia fossero più efficienti e capillari?
Marcello
Bevignani,
audio servizio.
Marcello
Bevignani, video
servizio 1.
Marcello
Bevignani, video
servizio 2.
Ricordiamo, per correttezza, che i controlli a posteriori non dipendono,
come
erroneamente indicato da un intervistato nel servizio, dall’Ispesl.
Tiziano Menduto
Commenti alla pagina.
Nessun commento attualmente presente.
Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro. |
|
NEWSLETTER
|
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:
|
|
|
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di
Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562 Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS |
|
|
|