Scuole: quali sono gli obblighi dei dirigenti scolastici e degli enti locali?
In questa fase caratterizzata dalle riaperture delle scuole in presenza e dalla successiva parziale nuova chiusura in alcune zone a maggior rischio COVID-19, si parla spesso di quanto la scuola contribuisca o meno all’aumento dei casi di contagio, ma ci si dimentica di sottolineare quelli che sono gli obblighi di dirigenti e scolastici e degli enti locali, anche alla luce dei vincoli concernenti l'emergenza COVID-19.
Per parlarne riceviamo e pubblichiamo un contributo, dal titolo “Obblighi del dirigente e dell’Ente locale”, a cura di Leon Zingales, dirigente scolastico.
Obblighi del Dirigente scolastico e dell’Ente locale
Il Dirigente scolastico è un Datore di lavoro senza potestà finanziaria di spesa; ergo la responsabilità concernente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali scolastici è a carico degli enti locali.
Sono di esclusiva competenza dell’Ente Locale:
- Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme;
- Realizzazione e/o adeguamento degli edifici in maniera conforme alle norme.
Art.18 c.3 D.Lgs. 81/08
Obblighi degli Enti locali: 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei Dirigenti o funzionari Preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. 3-bis. Il Datore di lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Datore di lavoro e dei Dirigenti. |
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli edifici, si fa riferimento all’articolo 39 comma 2 del decreto 129/2018 che consente la possibilità di intervento diretto da parte dell’ Istituzione scolastica.
Art. 39 D.Lgs. 129/2018
1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, le istituzioni scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso. 3. Le istituzioni scolastiche procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni. 4. Le istituzioni scolastiche possono effettuare, con eventuali fondi propri e d’intesa con il proprietario, interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e delle loro pertinenze |
A chiarimento di tale possibilità, è intervenuta la circolare ministeriale 74 del 5 gennaio 2019, che evidenzia i limiti, le possibilità e l’iter da seguire nell’applicazione del suddetto art. 39.
C.M. 74 del 5 gennaio 2019
Aspetti cruciali della circolare sono:
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Sono di esclusiva competenza del Dirigente scolastico:
- Vigilanza sulle condizioni di mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico;
- Segnalazione all’Ente locale delle situazioni di rischio dovute a strutture o impianti con associata richiesta delle certificazioni di conformità;
- Attuazione, ai sensi dell'art 5 del DM 382/98 e della Circolare Ministeriale 119/99, di tutte le misure organizzative necessarie finalizzate al mantenimento di una condizione di salute e sicurezza per ogni singolo lavoratore;
- Adozione di tutte le misure precauzionali e/o compensative atte ad impedire qualsiasi forma di pericolo;
- Assicurazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per ciascun lavoratore.
APPROFONDIMENTO: Modello di richiesta all’Ente Locale delle certificazioni di conformità
È necessario una richiesta cumulativa da inviare per ogni singolo plesso. Tale richiesta dovrà essere rinnovata periodicamente e, in assenza di risposta, conviene inviarla p.c. a S.E. il Prefetto. La richiesta cumulativa è stata predisposta sulla base di un modello elaborato dall’Ing. Natale Saccone, uno dei massimi esperti di Sicurezza a livello nazionale. In tale comunicazione devono essere esplicitamente richiesti:
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Per quanto concerne la corretta richiesta della certificazione antincendio e per una corretta formazione degli addetti antincendio dell’organigramma dei singoli plessi di pertinenza, ai sensi dell’Allegato A al DPR 151 del 01/08/2011 (“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”), le Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti (ed Asili nido con oltre 30 persone presenti), fanno parte dell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (punto 67).
In particolare vige la seguente classificazione:
Associato alle diverse categorie, ai sensi del suddetto DPR 151/2011, vi è una diversa procedura ed un differente rilascio della corrispondente certificazione. La conoscenza del processo e della certificazione conseguente è essenziale per il Dirigente scolastico, ai fini di una corretta richiesta della documentazione all’Ente Locale. Tutto può essere sintetizzato come segue:
APPROFONDIMENTO: Acquisizione di CPI è competenza dell’Ente Locale
In entrambi i pareri del 13.12.10 e del 15.02.2012, l’Avvocatura dello Stato ha escluso la responsabilità penale, civile ed amministrativa, conseguente alla mancanza del CPI per i Dirigenti Scolastici, ai sensi degli artt. 1,co 1 e 5, co 1 della legge 818/84 (sentenza Corte Costituzionale, 11.06.1990, n. 292). L’Avvocatura ha chiarito inoltre che il certificato prevenzione incendi, più che attenere al concreto esercizio dell'attività scolastica, è connesso all'idoneità dell'immobile rispetto all'uso-scuola; quindi il mancato possesso non è da imputare al Dirigente scolastico, ma all'ente locale proprietario dell'immobile. Pertanto, se il Dirigente scolastico riscontra una deficienza nelle strutture adibite a scuola, compresa la mancanza della certificazione antincendio, è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità in caso di appurata segnalazione tempestiva all'ente locale proprietario. Se invece i locali scolastici sono locati in quanto di proprietà di un privato, spetta al titolare l'obbligo di adeguare l'immobile che intende locare rispetto alla recente normativa antincendio, compreso l'obbligo di munirlo dell'idonea certificazione. L'avvocatura, infine, ha raccomandato ai Dirigenti scolastici di diffidare gli enti locali qualora il certificato prevenzione incendi dovesse mancare. In caso di pericolo imminente, il Dirigente scolastico dovrà comunque disporre la sospensione dell'attività scolastica. |
In teoria, tutti i luoghi di lavoro non in possesso della certificazione antincendio non possono svolgere la propria attività. Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche, si è proceduto sempre tramite proroghe.
Il D.M. 12 maggio 2016 “Piano per l’adeguamento delle scuole e dei locali adibiti a scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi” ha obbligato i titolari delle attività a mettere in regola le scuole italiane di ogni ordine e grado al fine di conseguire il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Tale certificazione era finalizzata ad attestare la conformità antincendio secondo i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. del 26 Agosto 1992, contenente le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. Si prevedeva che entro il 31 dicembre 2016 dovesse essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011, infatti, gli obblighi perentori di presentazione della SCIA al comando provinciale dei VV.F. finalizzata alla sicurezza producono gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio del CPI. L’ultima proroga in atto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 188 del 12 agosto 2019) con il testo coordinato del dl n. 59/2019, recante anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici.
In particolare, l’art. 4-bis del provvedimento interviene in modifica dei commi 2 e 2-bis, art. 4, del dl n. 244/2016, prevedendo una nuova proroga dei termini per l’adeguamento antincendio:
- il 31 dicembre 2021 per le scuole.
- il 31 dicembre 2019 per gli asili nido.
Tenendo probabilmente conto del XVIII Rapporto di Legambiente Ecosistema scuola pubblicato il 17 ottobre 2017, nel quale si evince che solo il 47,4% degli edifici scolastici funzionanti possiede la certificazione antincendio, il governo ha emanato il Decreto 21 marzo 2018 con il quale ha fornito indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio rivolte ai soggetti responsabili di tale adeguamento (ente competente per edifici pubblici e proprietario dell’immobile adibito a edificio scolastico).
Con la nota n. 5264 del Ministero degli Interni, dipartimento VV.F. del 18 Aprile 2018, sono state pubblicate le misure compensative che il Dirigente scolastico deve adottare in assenza di adeguata certificazione antincendio. In tali misure assurgono a rilievo fondamentale l’attività di potenziamento degli addetti antincendio nell’organigramma e l’integrazione della formazione dei lavoratori.
APPROFONDIMENTO: Misure compensative che il Dirigente scolastico deve adottare in assenza di adeguata certificazione antincendio, ai sensi della nota n. 5264 del Ministero degli Interni, dipartimento VV.F. del 18 Aprile 2018
Il Ministero dell’Interno, dipartimento VV.F., con la nota n. 5264 ha precisato che nell’attività di controllo svolta nelle istituzioni scolastiche senza CPI o SCIA (certificazione attestante l’avvio della certificazione), gli organi ispettivi sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e a individuare provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, sulla base delle priorità individuate nel Decreto del 21 marzo 2018.*
A titolo esemplificativo, la nota elenca le seguenti misure integrative che possono essere prescritte ai soggetti responsabili dell’attività (nelle scuole ai Dirigenti scolastici datori di lavoro) in caso di accertate violazioni:
Di conseguenza, onde evitare che le inadempienze degli enti competenti possano causare contravvenzioni a carico dei Dirigenti scolastici responsabili dell’attività, è necessario che, in tutte le scuole prive della necessaria certificazione antincendio, oltre a rinnovare la richiesta di adempimento all’Ente Locale, i Dirigenti scolastici, con il supporto dei RSPP, programmino l’attuazione di tutte le misure compensative e trovino le risorse per mettere in atto tali misure.
*Il D.M. 21/3/2018 ha stabilito le priorità, in riferimento a quanto prescritto nel D.M. 26/8/92, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, suddividendole in tre livelli:
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Prof. Leon Zingales
Phd, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” – Gioiosa Marea
Bibliografia
- Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 - “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto Ministeriale 21 giugno 1996 n. 29 2- “Individuazione del Datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione”;
- Circolare 119 del 29 Aprile 1999 – “Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative”;
- D.I. 129 del 28 agosto 2018 - “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”;
- Modello Udir richiesta certificazioni predisposto dall’Ing. Natale Saccone
- Circolare Ministeriale 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento di contabilità;
- DPR 151 del 01.08.2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”;
- XVIII Rapporto di Legambiente Ecosistema scuola pubblicato il 17 ottobre 2017;
- Parere Avvocatura dello Stato del 13.12.10;
- Parere Avvocatura dello Stato del 15.02.2012;
- Sentenza Corte Costituzionale, 11.06.1990, n. 292;
- D.M. 12 maggio 2016 - “Piano per l’adeguamento delle scuole e dei locali adibiti a scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi”;
- Decreto Legge n. 59/2019;
- Nota n. 5264 del Ministero dell’Interno, dipartimento VV.FF: ”Decreto 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
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Rispondi Autore: DONATO ERAMO - likes: 0 | 18/11/2020 (14:22:07) |
Richiesta di parere del Prof. Leon Zingales: non sarei sicuro che il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro (ex DL81) anche se privo di poteri di spesa, ma con pieni poteri organizzativi, sia anche lui responsabile rispetto alla responsabilità degli Enti Locali. Leggo che non fa riferimento minimamente al ruolo essenziale del RSPP e del Medico Competente responsabili del processo di valutazione dei rischi, a supporto del Dirigente Scolastico, presenti degli ambienti scolatici e dell'importanza strategica del DVR, per la salute e la sicurezza, generalmente fatto male. Il DVR deve riportare tutte le "non conformità" e queste "immediatamente" denunciate da parte del Dirigente Scolastico alla Pretura competente per territorio, all'Ente Locale e al MIUR periferico e centrale. Forse non "morirebbero" tanti studenti prima di tutto e di conseguenza tutto il personale scolastico. |
Rispondi Autore: Riccardo Dorin - likes: 0 | 14/04/2024 (23:21:28) |
Vorrei sapere quale è l' Ente di riferimento preposto ad autorizzare il ripristino per una scuola media inferiore (sostituzione della parte lignea) di banchi di scuola usurati. |