Nella scheda relativa ai cantieri temporanei o mobili, e anche nelle altre schede, a molte domande il decreto non dà una risposta chiara o univoca.
È il caso ad esempio della parte relativa all’articolo 89, c. 1 lett c), dove si ricorda che il
responsabile dei lavori incaricato dal committente coincide con il progettista nella fase di progettazione e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione.
Ma “il responsabile dei lavori coincide con il progettista nella fase di progettazione o con il DL nella fase di esecuzione anche in assenza di esplicito incarico conferitogli dal committente”?
E “laddove i lavori non prevedano la presenza del progettista e/o del direttore dei lavori l’incarico di responsabile dei lavori può essere conferito dal committente ad altra figura o gli obblighi in capo al
responsabile dei lavori rimangono a carico del committente”?
E infine “ai fini dell’attività ispettiva per i cantieri iniziati prima del TU si accetta il vecchio incarico di responsabile dei lavori (qualora diverso dal progettista o dal direttore dei lavori)”?
A queste domande la scheda non risponde indicandole come “risposte aperte”.
Riguardo in specifico a queste problematiche vi consigliamo la lettura dei
commenti di Gerardo Porreca pubblicati su PuntoSicuro.
Sempre in relazione ai
cantieri temporanei e mobili, e in particolare ai
ponteggi, riportiamo a titolo esemplificativo una delle novità introdotte nel
D.Lgs. 81/2008: nell’articolo 138 c.2 è “stata modificata la distanza del piano di calpestio dalla muratura (da 20 a 30 cm.)”.
La scheda riporta anche una domanda: “Il distacco dei 30 cm dalla muratura vale solo per i ponteggi non in legno visto che l’Allegato XVIII punto 2.1.4.3. prevede per i ponteggi in legname un distacco non superiore a 20 cm”?
La risposta rimane aperta ma è indicato il parere dei docenti del corso: “a parere nostro il distacco di 30 cm vale per qualsiasi impalcato”.
Veniamo infine a qualche risposta data e a qualche particolare specificazione.
Nella scheda relativa alla
valutazione dei rischi e in relazione al comma 1 dell’articolo 28, dove si accenna alla
valutazione dei rischi collegati al genere e all’età dei lavoratori, si ricorda che “questi fattori vanno considerati nelle specifiche
valutazioni dei rischi dove esistano limiti di esposizione e aspetti di sicurezza diversi in base al sesso e all’età (movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, piombo, ecc.). Sarà compito del medico competente considerare questi fattori quando è previsto dalla normativa, quando lo richiede la
valutazione del rischio considerato e quando entra in gioco lo stato di salute in relazione all’età”.