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Anno 11 - numero 2099 di venerdì 06 febbraio 2009 - 06/02/2009

Schede di comparazione tra il D.Lgs. 81/2008 e la normativa precedente


Disponibili on line, sul sito dell’ Ulss 6 Vicenza, diverse schede di comparazione tra il D.Lgs. 81/08 e la normativa precedente: novità e differenze più significative, domande di approfondimento, dubbi ed errori.

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L'Azienda Sanitaria Ulss 6 Vicenza ha recentemente inserito nel suo sito diverse schede inerenti un corso effettuato per il personale di questo Servizio sul D.Lgs. 81/2008.
Le schede, per quanto sintetiche, non solo evidenziano le differenze più significative tra la vecchia normativa e il nuovo decreto, ma raccolgono anche diverse domande (nella categoria faq) con ulteriori specificazioni rispetto al dettato normativo.
Sono indicati anche gli errori riscontrati.
Ad esempio nel Capo I del Titolo IX (Protezione da agenti chimici) del D.Lgs. 81/2008 sono erroneamente indicate per la violazione del comma 1 dell’articolo 223 due diverse sanzioni:
- con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro;
- con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
 
 
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Nella scheda relativa ai cantieri temporanei o mobili, e anche nelle altre schede, a molte domande il decreto non dà una risposta chiara o univoca.
È il caso ad esempio della parte relativa all’articolo 89, c. 1 lett c), dove si ricorda che il responsabile dei lavori incaricato dal committente coincide con il progettista nella fase di progettazione e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione. 
Ma “il responsabile dei lavori coincide con il progettista nella fase di progettazione o con il DL nella fase di esecuzione anche in assenza di esplicito incarico conferitogli dal committente”?
E “laddove i lavori non prevedano la presenza del progettista e/o del direttore dei lavori l’incarico di responsabile dei lavori può essere conferito dal committente ad altra figura o gli obblighi in capo al responsabile dei lavori rimangono a carico del committente”?
E infine “ai fini dell’attività ispettiva per i cantieri iniziati prima del TU si accetta il vecchio incarico di responsabile dei lavori (qualora diverso dal progettista o dal direttore dei lavori)”?
A queste domande la scheda non risponde indicandole come “risposte aperte”.
Riguardo in specifico a queste problematiche vi consigliamo la lettura dei commenti di Gerardo Porreca pubblicati su PuntoSicuro.
 
Sempre in relazione ai cantieri temporanei e mobili, e in particolare ai ponteggi, riportiamo a titolo esemplificativo una delle novità introdotte nel D.Lgs. 81/2008: nell’articolo 138 c.2 è “stata modificata la distanza del piano di calpestio dalla muratura (da 20 a 30 cm.)”.
La scheda riporta anche una domanda: “Il distacco dei 30 cm dalla muratura vale solo per i ponteggi non in legno visto che l’Allegato XVIII punto 2.1.4.3. prevede per i ponteggi in legname un distacco non superiore a 20 cm”?
La risposta rimane aperta ma è indicato il parere dei docenti del corso: “a parere nostro il distacco di 30 cm vale per qualsiasi impalcato”.
 
Veniamo infine a qualche risposta data e a qualche particolare specificazione.
Nella scheda relativa alla valutazione dei rischi e in relazione al comma 1 dell’articolo 28, dove si accenna alla valutazione dei rischi collegati al genere e all’età dei lavoratori, si ricorda che “questi fattori vanno considerati nelle specifiche valutazioni dei rischi dove esistano limiti di esposizione e aspetti di sicurezza diversi in base al sesso e all’età (movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, piombo, ecc.). Sarà compito del medico competente considerare questi fattori quando è previsto dalla normativa, quando lo richiede la valutazione del rischio considerato e quando entra in gioco lo stato di salute in relazione all’età”.
 
 
- AGENTI CHIMICI (Formato PDF, 32 kB);
- AMIANTO (Formato PDF, 29 kB);
- USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (Formato PDF, 25 kB);
- CANCEROGENI (Formato PDF, 22 kB);
- CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Formato PDF, 46 kB);
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI (Formato PDF, 22 kB);
- SORVEGLIANZA SANITARIA (Formato PDF, 41 kB);
- VALUTAZIONE DEI RISCHI (Formato PDF, 47 kB);
- AGENTI FISICI (Formato PDF, 9 kB).



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