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I quesiti sul decreto 81/08: quali sanzioni per macchine “insicure”?

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Attrezzature e macchine

04/03/2009

Chiarimenti sulle sanzioni da applicare in caso di mancanza dei requisiti di sicurezza sulle macchine marcate CE. A cura di G. Porreca.

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Sulle sanzioni da applicare in caso di mancanza dei requisiti di sicurezza sulle macchine marcate CE. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Quesito
Nel caso di una macchina marcata CE sulla quale viene riscontrata l’assenza di più requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.P.R. n. 459/1996 va applicata in base al nuovo Testo Unico un’unica contravvenzione e quindi un’unica prescrizione o una contravvenzione per ogni singolo RES risultato mancante?

Risposta
Per rispondere al quesito dobbiamo fare riferimento all’art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico e relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro. Secondo il comma 1 di tale articolo infatti “Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto” che nel nostro caso sono contenute nel D.P.R. n. 459/1996. Per quanto riguarda le sanzioni lo stesso articolo 70 al comma 4 dispone che “Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato”. 
 
Ora dalla lettura dell’articolo 70 del Testo Unico sembra emergere che nel caso che l’organo di vigilanza individui in una macchina una o più deficienze indicate nel D.P.R. n. 459/1996 debba adottare un unico provvedimento di prescrizione e quindi contestare un’unica contravvenzione facendo il Testo Unico riferimento esplicitamente alla non rispondenza di “uno o più requisiti essenziali di sicurezza” e indicando che la prescrizione ex D. Lgs. n. 758/1994 è finalizzata a rimuovere una situazione di rischio determinata dalla mancanza di “uno o più requisiti essenziali di sicurezza”.
 
Se questa è l’interpretazione giuridica corretta da dare alle disposizioni di cui all’art. 70 del Testo Unico si fa osservare che la stessa cozza assolutamente con la logica in quanto da una parte si rischierebbe assurdamente di sanzionare in eguale misura chi non ha rispettato un requisito essenziale di sicurezza previsto per le macchine marcate CE rispetto a chi invece le utilizza in presenza di numerose deficienze in materia di sicurezza e dall’altra si disattenderebbe un principio fissato dalla legge delega n. 123/2007 riguardante la gradualità della pena rispetto alla gravità delle situazioni di rischio alle quali vengono esposti i lavoratori dipendenti, oltre al fatto che, così come è stato fatto notare da alcuni magistrati in occasione del precedente Testo Unico ritirato dal Governo nel 2005, si potrebbe individuare in tale meccanismo sanzionatorio una sorta di depenalizzazione di fatto delle norme in materia di sicurezza delle macchine e quindi un abbassamento del livello di guardia della sicurezza dei lavoratori.
 
A proposito di quanto sopra detto c’è da fare osservare poi che quando il legislatore ha voluto prevedere delle ipotesi sanzionatorie distinte lo ha fatto esplicitamente così come è possibile riscontrare nell’art. 87 dello stesso Testo Unico per quanto riguarda le sanzioni per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e per quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla emanazione di tali norme. In tale articolo, infatti, al comma 1 lettera a) ed al comma 2 lettera a), le sanzioni sono state graduate e riferite a dei singoli punti dell’allegato V (e tra l’altro neanche a tutti se si osserva che i requisiti generali di cui alla Parte I dello stesso allegato V non sono coperti da ipotesi sanzionatorie), allegato  riportante i corrispondenti RES da rispettare e che altro non sono che alcune delle prescrizioni già contenute nell’abrogato D.P.R. n. 547/1955.
 
L’argomento sopra citato costituisce certamente uno di quei tanti punti del Testo Unico meritevoli di un intervento modificativo ed integrativo da parte del legislatore.


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