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Dispositivi di protezione individuale e decreto 81

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Linee guida e buone prassi

04/05/2009

Disponibile on line le "Linee Guida sui Dispositivi di Protezione Individuale" per conoscere gli aspetti normativi e di prevenzione pratica dei DPI. Quando utilizzarli, le sanzioni, la documentazione, l’idoneità e la manutenzione.

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Il Decreto legislativo 81/2008 prevede un organizzazione della sicurezza che privilegia le misure di prevenzione e protezione collettiva e l'eliminazione alla fonte di qualunque tipo di inquinante e rischio presenti nell’ambiente di lavoro.
Dunque l'utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) rimane subordinato alla corretta verifica dell'avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio.
 
Per approfondire questa tematica, ed entrare nello specifico degli aspetti di prevenzione pratica dei singoli Linee Guida sui Dispositivi di Protezione Individuale”, presentate sul sito della Regione Lazio dedicato alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e a cura del Servizio Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’ Azienda USL Roma H.


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La prima parte del documento - oggetto del presente articolo di PuntoSicuro - è dedicata agli aspetti normativi e organizzativi.
 
Il D.Lgs 81/2008 tratta i DPI nel Titolo III – Capo II agli art. 74-79 e all’allegato VIII “Dispositivi di Protezione Individuali”.
Nel decreto l’ obbligo d’uso dei DPI è normato con l’art 75:
 
I DPIdebbono essere usati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o metodi di riorganizzazione del lavoro.
 
Tuttavia ora i destinatari di tali obblighi “non sono più soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ma anche lavoratori autonomi (art. 2222 del c.c.), componenti l’impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), piccoli imprenditori (art. 2083 del c.c.), soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio”.
 
A differenza di quanto previsto nel D.Lgs. 626/94, ora abrogato, “non sono previste sanzioni specifiche per violazioni ai singoli articoli del capo II o per mancato utilizzo di specifici DPI (guanti, maschere, occhiali, scarpe), ma le sanzioni sono applicate in riferimento a carenze in ordine a principi generali”.
Inoltre il comma 2 dell’art 74 precisa che non costituiscono DPI :
- “indumenti di lavoro ordinario utilizzati per evitare che gli abiti si sporchino;
- uniformi elementi di riconoscimento delle funzioni svolte e dell’azienda non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute (Circ M Lav 34 - 29.4.99);
- attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
- attrezzature di protezione individuale delle forze di polizia , delle FF.AA e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (giubbotti antiproiettile);
- attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi usati solo a fini sportivi e non lavorativi;
- i materiali per autodifesa o dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi.
 
L’art 76 del decreto stabilisce che i DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 e sue successive modificazioni (D.Lgs 10 del 2 gennaio 1997), e dunque “ai fini della corretta applicazione della norma il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto effettuato dopo il 30.6.1995, deve verificare che vi sia disponibile la documentazione prevista e costituita da :
- dichiarazione di conformità da parte del produttore (I categoria);
- marcatura CE (II e III cat);
- nota informativa rilasciata dal produttore.
 
In particolare la nota informativa del fabbricante - che contiene anche le istruzioni relative al deposito, all’impiego, alla pulizia, alla manutenzione e revisione – “deve essere redatta in modo comprensibile e nella lingua ufficiale dello Stato membro destinatario, deve costituire un argomento oggetto dell’ addestramento dei dipendenti che devono conoscerla”.
 
Il requisito della certificazione CE “non è da solo sufficiente a definire come idoneo un DPIin quanto il datore di lavoro deve confrontare le caratteristiche del dispositivo con quelle necessarie nel contesto in cui si opera prima di destinarlo all’uso”.
Secondo l’articolo 76 del D.Lgs. 81/2008 i DPI devono:
- essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni di lavoro;
- tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- essere adattabili alle necessità dell’utilizzatore.
E in caso di “rischi multipli che richiedono l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e mantenere la loro efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti”.
 
Si ricorda poi che, riguardo alla conservazione e manutenzione, la norma UNI 10720 indica che, per tutti i dispositivi che necessitano di manutenzione, “deve essere tenuto un apposito registro relativo all’immagazzinamento ed alla manutenzione”.
È dunque opportuno che nel documento di valutazione dei rischi il sistema di manutenzione sia codificato “attraverso la predisposizione di un programma che comprenda (sulla base della nota informativa del fabbricante):
- l’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti;
- la pulizia e la disinfezione;
- la manutenzione generale;
- la documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione;
- l’immagazzinamento.
 
Nei prossimi numeri di PuntoSicuro partendo da queste Linee Guida approfondiremo altri aspetti dei dispositivi di protezione individuali.
 
 
Servizio Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’Azienda USL Roma H, “ Linee Guida sui Dispositivi di Protezione Individuale”, a cura del Servizio Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’Azienda USL Roma H (formato PDF, 359 kB).
 
Tiziano Menduto


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