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Lombardia: pubblicata la nuova legge sulla formazione in materia di sicurezza

Lombardia: pubblicata la nuova legge sulla formazione in materia di sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

17/02/2026

Pubblicata sul bollettino regionale lombardo la legge regionale 4/2026 con disposizioni sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Elenco dei soggetti formatori, piattaforma regionale, sanzioni e disposizioni finali.

Lombardia: pubblicata la nuova legge sulla formazione in materia di sicurezza

Pubblicata sul bollettino regionale lombardo la legge regionale 4/2026 con disposizioni sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Elenco dei soggetti formatori, piattaforma regionale, sanzioni e disposizioni finali.

Milano, 17 Feb – Ampiamente anticipata nelle scorse settimane nell’articolo “  Lombardia: nuova legge sulla formazione in materia di salute e sicurezza”, è stata finalmente pubblicata (sul supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – BURL – del 13 febbraio 2026) la Legge Regionale 10 febbraio 2026 , n. 4 recante “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009”.

 

Si tratta, come indicato dall’Inail in un suo comunicato, di una norma importante che dota la Regione Lombardia, tra le prime in Italia, di una legge organica sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedendo la realizzazione di una piattaforma informativa dedicata, dove tutti i soggetti formatori dovranno registrarsi e caricare i dati dei corsi e degli attestati che avranno valore pubblico.

 

Analizziamo brevemente questa nuova legge regionale, che non si discosta molto, in realtà, dal “ Progetto di legge n. 132”, già descritto nell’articolo citato, con riferimento specifico ai seguenti argomenti:

  • Regione Lombardia e legge 4/2026: elenco regionale e soggetti formatori
  • Regione Lombardia e legge 4/2026: piattaforma informatica regionale
  • Regione Lombardia e legge 4/2026: sanzioni, relazione e disposizioni finali


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Regione Lombardia e legge 4/2026: elenco regionale e soggetti formatori

All’articolo 1 (Oggetto e finalità) si indica che, al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un'ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la legge regionale 4/2026 reca, ‘nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), fatto salvo quanto previsto dal comma 2’.

 

Il comma 2 segnala i corsi di formazione o di aggiornamento che sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

  1. riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall'articolo 46 del d.lgs 81/2008;
  2. abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall'articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;
  3. in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);
  4. oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.

 

L’articolo 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) indica che è istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità l'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, articolato nelle seguenti sezioni:

  1. sezione I comprendente i soggetti formatori istituzionali;
  2. sezione II comprendente i soggetti formatori accreditati;
  3. sezione III comprendente altri soggetti formatori.

 

Oltre ai soggetti formatori istituzionali individuati nel nuovo Accordo Stato-Regioni, sono ora aggiunti:

  1. Aziende socio sanitarie territoriali (ASST);
  2. Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);
  3. Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
  4. Polis-Lombardia.

 

E sono soggetti formatori accreditati (comma 4) quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dall' accordo Stato-Regioni, dall'allegato XXI al d.lgs. 81/2008, dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del medesimo decreto legislativo, nonché dalla stessa l.r. 19/2007:

  1. esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell'accreditamento regionale;
  2. non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
  3. non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.

 

Sono poi altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell' accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/2008:

  1. esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell'accordo Stato-Regioni;
  2. non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l'istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all'Allegato I al d.lgs. 81/2008.

Si ricorda che (comma 6) l'elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli altri soggetti formatori di cui al comma 5, ad eccezione dei fondi interprofessionali.

 

L'iscrizione nell'elenco regionale (comma 7) abilita ciascun soggetto formatore all'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale. Ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 9) la Giunta regionale definisce le modalità d'iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori. Ed è istituito un Tavolo tecnico permanente per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell'articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all'interno del Comitato.

 

Regione Lombardia e legge 4/2026: piattaforma informatica regionale

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma regionale è costituita dalla piattaforma informatica regionale.

 

L’articolo 3 (Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) indica che (comma 1) per le finalità istituzionali relative alle funzioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento è realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un'apposita piattaforma informatica nella quale sono riportate le informazioni relative ai medesimi corsi. Le ATS hanno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. Analoga facoltà d'accesso è riconosciuta, previa intesa, all'Ispettorato nazionale del lavoro.

I soggetti formatori inseriscono (comma 2), nella piattaforma informatica, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, comprensiva dell'elenco degli allievi e del calendario. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun corso di formazione o di aggiornamento gli stessi soggetti ne danno comunicazione tramite la medesima piattaforma.

E (comma 3) all'assolvimento degli obblighi di inserimento sono tenuti anche i datori di lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o di aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizioni previste dall'accordo Stato-Regioni.

 

Si indica poi che (comma 4) la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, definisce le caratteristiche della piattaforma di cui al comma 1, incluse quelle relative al rilascio di attestati aventi gli elementi minimi previsti dall' accordo Stato-Regioni, nonché i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 devono essere effettuate tenuto conto delle diverse modalità di formazione e in modo da assicurare l'interoperabilità con altre piattaforme. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale definisce le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma, nonché le modalità di trattamento dei dati personali specificando i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adeguate per garantire i diritti e le libertà degli interessati anche derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie (…).

 

Regione Lombardia e legge 4/2026: sanzioni, relazione e disposizioni finali

L’articolo 4 si sofferma sulle sanzioni, che sono irrogate dalle ATS lombarde.

 

Riprendiamo i primi quattro commi:

    1. L'erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro in mancanza dell'iscrizione nelle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui all'articolo 2 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.
    2. I soggetti formatori di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e d), i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 e i datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 3, che non ottemperano, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 2, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 per ogni corso di formazione o di aggiornamento. Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2 fino a sei mesi.
    3. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro di cui al comma 2 che rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, incorrono nella sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni attestato. Gli attestati di cui al primo periodo non sono validi.
    4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorsi dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca, il soggetto formatore può presentare una nuova istanza di iscrizione.

 

E, dopo aver ricordato (articolo 6), le modifiche all'articolo 60 quater della legge regionale 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), veniamo ad un aspetto importante, le disposizioni finali (articolo 7).

 

Si indica che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, all'articolo 3, commi 2 e 3, e all'articolo 4, commi 1 e 4, “si applicano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, comma 4”.

 

Mentre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 – che riguardano le sanzioni – “si applicano trascorsi sei mesi dalla data di attivazione della piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1”.

 

Infine, articolo 8 (Clausola valutativa), si segnala che il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel migliorare le funzioni di vigilanza e controllo sulla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che informa e descrive:

  1. lo stato di attuazione del sistema di tracciamento dei percorsi di formazione, delle fasi previste per la realizzazione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3 e i relativi sviluppi, anche con riferimento all'interoperabilità con altri sistemi informativi;
  2. la composizione dell'elenco regionale dei soggetti formatori di cui all'articolo 2, con l'indicazione del numero dei soggetti iscritti, le sezioni di appartenenza e la distribuzione territoriale;
  3. il numero dei corsi registrati nella piattaforma informatica, il numero dei partecipanti e degli attestati finali rilasciati, i settori produttivi interessati;
  4. l'attività sanzionatoria esercitata ai sensi dell'articolo 4, con indicazione del numero delle sanzioni irrogate rispetto ai controlli effettuati, le tipologie di violazione accertate e le modalità di impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni;
  5. le iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione finanziate attraverso gli introiti di cui all'articolo 4;
  6. le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o proposte per il loro superamento.

 

Concludiamo l’articolo rimandando alla lettura integrale della norma e riportandone l’articolato:

  • Art. 1 (Oggetto e finalità)
  • Art. 2 (Elenco regionale dei soggetti formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
  • Art. 3 (Erogazione della formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
  • Art. 4 (Sanzioni)
  • Art. 5 (Monitoraggio)
  • Art. 6 (Modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009)
  • Art. 7 (Disposizione finale)
  • Art. 8 (Clausola valutativa)
  • Art. 9 (Norma finanziaria)

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia, Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all'articolo 60 quater della l.r. 33/2009.

 

Regione Lombardia, Deliberazione della Giunta regionale - DGR n. XII/4515 del 09 giugno 2025 - Recepimento Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile 2025 (G.U. serie generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, e approvazione degli Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia - (di concerto con l'assessore Tironi), DGR - Allegato A e Allegato B.

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.

 



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Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli immagine like - likes: 0
17/02/2026 (08:24:52)
Considerato che secondo il CSR59/2025 gli attestati di formazione per la salute e sicurezza valgono su tutto il territorio nazionale, se i corsi di formzione sono svolti in Lombardia, ma da soggetti formatori accreditati presso altre regioni, l'attestato emesso dal centro di formazione, supponiamo accreditato in Piemonte deve valore anche in Lombardia, a prescindere dalla legge regionale lombarda. Oppure ci dovra essere una disposizione che imponga ai centri di formazione di altre regioni di accreditarsi presso la regione Lombardia per la validità degli attestati. Ma questo contrasterebbe con la norma citata dell'accordo Stato/Regioni che ho citato prima.
Rispondi Autore: Stefano B. immagine like - likes: 0
17/02/2026 (08:34:46)
Dopo anni che i grandi enti di formazione piagnucolano per il fatto che "I DDL si fanno i corsi da soli", Regione Lombardia partorisce una legge imboccata da loro.
Ora la piccola impresa che deve organizzare il corso dovrà prima iscriversi al portale, con lo SPID che però non trova, "senti la segretaria, no mia figlia".
Ragioniamoci bene, la registrazione del singolo Datore di Lavoro, a quanti morti in meno porterà? Le malattie professionali di quanto diminuiranno perchè il DDL, prima di formare il nuovo assunto, ha fatto venire il consulente in ufficio per fargli l'iscrizione all'indispensabile portale?

La soluzione è già presente, la formazione la organizzerà, la gestirà e vi farà pure docenza lo stesso professionista di prima, con (o senza) la stessa diligenza che ci avrebbe messo prima. Solo che adesso deve pagare la tangente alla scuola di formazione che gli mette il bollino sull'attestato (indipendentemente che il corso venga svolto davvero).

Così siamo tutti contenti e sicuri. O no?
Rispondi Autore: Francesco Andreini immagine like - likes: 0
17/02/2026 (09:21:18)
Finalmente una piattaforma informatica per la registrazione dei corsi, speriamo sia da spunto per farne una nazionale!
Rispondi Autore: Simone R. immagine like - likes: 0
17/02/2026 (09:25:50)
In buona sostanza, il datore di lavoro che eroga corsi di formazione direttamente, deve iscriversi all'elenco regionale dei soggetti formatori o solo alla piattaforma regionale?

Il dubbio nasce, oltre al fatto che l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori è prevista dalla Legge Regionale all'art. 2 comma 7, quale condizione necessaria per poter erogare corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale, anche da quanto scritto nell’accordo, alla parte 2 articolo 2 - CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI : «I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.»

Essendo scritto in questo modo, credo si rientri quindi in una delle 3 tipologie di soggetto formatore, a meno che il legislatore non intendesse diversamente…Ma in questo caso, perché non specificare la “quarta tipologia” di soggetto formatore (ossia il Datore di Lavoro che eroga direttamente) o dare un indirizzo chiaro al Datore di Lavoro sul fatto che dovesse utilizzare solo la piattaforma regionale?

La legge regionale rimanda infatti direttamente alla definizione dell’accordo per la tipologia di soggetti formatori, ma nulla dice in merito al Datore di Lavoro che eroga la formazione direttamente…
Anzi all’ Art. 2 comma 7 riporta che «L’iscrizione nell’elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale» e, all’art. 2 comma 9 che «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, […] definisce le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.»

Nelle sanzioni, invece, si riporta distintamente che riguardano sia i soggetti formatori sia i datori di lavoro che erogano direttamente la formazione...
Autore: Massimo
19/02/2026 (09:35:23)
Buongiorno mi permetto di fare notare che il datore di lavoro NON deve iscriversi all'elenco regionale dei soggetti formatori ma solo al momento dell'organizzazione dei corsi per i propri lavoratori ecc inviare nella piattaforma informatica di cui al comma 1 dell'art. 3 la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento rispettando modalità e tempi previsti
Rispondi Autore: Marco Cantaluppi immagine like - likes: 0
17/02/2026 (22:22:31)
Bene avanti così. Tra non molto torneremo alle repubbliche marinare o ai feudi. Si parla di Europa, recepiamo regole europee per poi regolamentare a livello locale materie di interesse pubblico e sovra ordinato come la salute e la sicurezza. Mi chiedo, a questo punto, perché non cominciare a regolamentare a livello regionale anche la prevenzione incendi? Perché lasciare ai VVF la prevenzione incendi? Facciamo enti, regole, portali, moduli e definiamo oneri a livello regionale anzi, perché no, a livello provinciale anche per la sicurezza antincendio!
Come se non fosse già complicato orientarsi in leggi nazionali per salute e sicurezza, vigenti ormai da più di ottant’anni, aggiungiamo confusione andando ognuno per conto suo.
Di interesse nazionale dovrebbero essere e rimanere alcune materie come la salute e la sicurezza. Non si parla di introdurle nei percorsi scolastici in modo organico e strutturato? Già, dimenticavo, in Italia esiste l’autonomia scolastica…. Speriamo che il dirigente scolastico o l’insegnante di nostro figlio sia sensibile a certi argomenti e si faccia aiutare da volontari per parlare agli alunni di sicurezza stradale, domestica, rispetto per l’ambiente…….
Spero che prima o poi qualcuno cominci a prendere sul serio e prendersi cura di questo paese che si chiama Italia. Non Lombardia o Sicilia tanto per citare due tra le 20 regioni. Un lavoratore Lombardo o immigrato in Lombardia deve essere tutelato in modo differente da uno Marchigiano o immigrato nelle Marche? Non siamo tutti esseri umani? non siamo egualmente vulnerabili a determinati fattori rischio? Vogliamo fare regole diverse per esposizione.a rumore, mmc, uso di attrezzature? Svegliamoci prima che sia troppo tardi.
Rispondi Autore: Patrizio immagine like - likes: 0
18/02/2026 (08:37:20)
Una riflessione...mi chiedo come dovrà operare un soggetto formatore privato, riconosciuto dalla Regione Lombradia ma non accreditato dalla stessa, che eroga un corso di formazione per un'azienda con diverse sedi nel territorio nazionale e che quindi fa partecipare ad un'attività (magari in videoconferenza) lavoratori appartenenti a sedi operative di diverse Regioni. Immagino che ci sarà una disciplina attuativa che andrà a specificare meglio alcuni aspetti, altrimenti molti aspetti non sono chiari
Rispondi Autore: Giuseppe Esposito immagine like - likes: 0
18/02/2026 (19:20:50)
Nel testo pubblicato viene detto che l'art. 3, punto 2. prevede che "I soggetti formatori inseriscono, nella piattaforma informatica, la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento".
Non credo sia del tutto corretto.
L'art. 3, al punto 2. indica che "I soggetti formatori di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a),
b, c) e d), e i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell’elenco regionale di cui al medesimo articolo 2 inseriscono, nella piattaforma informatica.... "
Quindi, a mio parere, i soggetti istituzionali, indicati all'art. 1, punto 1, lett. a) sono esonerati dall'invio della comunicazione. In pratica INAIL, Università, Scuole, ecc.
Chiedo conferma al dott. Menduto, e ai colleghi, se anche loro sono di questo parere.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini immagine like - likes: 0
18/02/2026 (19:59:31)
L’equivoco nasce da una sovrapposizione concettuale che, giuridicamente, non regge.
Occorre distinguere con nettezza tre piani diversi:
1. validità nazionale degli attestati;
2. accreditamento del soggetto formatore;
3. competenza territoriale e potestà regionale in materia organizzativa.
Il punto di partenza è l’art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che demanda alla Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione. L’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) attua tale disposizione .
L’Accordo disciplina:
– chi può erogare formazione (Parte I, punto 1);
– requisiti dei docenti;
– organizzazione dei corsi;
– attestazioni finali.
Ma l’Accordo non istituisce un “reciproco riconoscimento automatico degli accreditamenti regionali”. Stabilisce che la formazione conforme all’Accordo è valida su tutto il territorio nazionale quanto agli effetti sostanziali (ossia come adempimento dell’obbligo formativo ex art. 37).
Questo significa che:
se un lavoratore riceve un attestato conforme all’Accordo, quell’attestato vale ovunque ai fini dell’obbligo formativo.
Non significa che:
un ente accreditato in Piemonte possa operare stabilmente in Lombardia senza rispettare la disciplina organizzativa lombarda.
Sono due cose diverse.
L’accreditamento è un istituto di natura amministrativa regionale, che riguarda:
– il controllo pubblico sui soggetti che erogano formazione nel territorio regionale;
– la vigilanza;
– l’inserimento in elenchi regionali;
– eventuali piattaforme regionali di tracciamento.
La validità dell’attestato è un effetto giuridico sostanziale.
L’accreditamento è un requisito organizzativo-amministrativo territoriale.
La Regione Lombardia, con la L.R. 10 febbraio 2026 n. 4 , ha istituito un elenco regionale dei soggetti formatori (art. 2) e una piattaforma per il monitoraggio dei corsi (art. 3). Lo fa espressamente “nel rispetto della normativa statale di riferimento” (art. 1).
Quindi:
– non può negare validità a un attestato conforme all’Accordo Stato-Regioni;
– può però regolare chi organizza corsi sul proprio territorio.
La competenza regionale discende dall’art. 117 Cost. (materie concorrenti) e dallo stesso art. 1 del D.Lgs. 81/2008, che richiama il rispetto dell’assetto costituzionale delle competenze .
Se un ente accreditato in Piemonte svolge fisicamente un corso in Lombardia, non si tratta più di “validità dell’attestato”, ma di esercizio di attività formativa sul territorio lombardo. E qui entra in gioco la disciplina regionale lombarda.
Diverso è il caso della formazione erogata a distanza (e-learning o videoconferenza sincrona), dove il tema territoriale si complica e va valutato caso per caso in base alla sede organizzativa del corso.
Il punto centrale è questo:
Il principio di validità nazionale dell’attestato non abroga né neutralizza la potestà regionale di disciplinare l’organizzazione dell’offerta formativa sul proprio territorio.
Sostenere il contrario significa confondere:
– l’effetto certificativo (nazionale),
con
– il titolo amministrativo all’esercizio dell’attività formativa (territoriale).
Non c’è alcun contrasto tra Accordo Stato-Regioni e legge regionale, se ciascuno resta nel proprio ambito.
L’Accordo fissa lo standard minimo uniforme.
La Regione può organizzare il sistema di controllo e accreditamento sul proprio territorio.
La vera domanda non è se l’attestato piemontese valga in Lombardia (vale, se conforme).
La domanda corretta è: un ente piemontese può operare in Lombardia senza rispettarne la disciplina organizzativa?
La risposta, sul piano amministrativo, è negativa, se non rispetta le norme lombarde.
E confondere questi due piani genera l’equivoco che stiamo analizzando.
Rispondi Autore: Roby immagine like - likes: 0
21/02/2026 (06:20:02)
Siamo alle solite...! Il marasma del legislatore italiano , CHE NON SA legiferare... la L.R. in questione è piena di inesattezze, confusione,"non detti", inconguenze e quindi contraddizioni... e, alla faccia della semplificazione , va a complicare l'Accordo di Aprile 2025, rendendo la vita difficile alle aziende, soprattutto le piccole, ma anche a xhi eroghera la formazione (enti accredit, ddl stesso). I corsi , con tutto sto caos, rischiano di diventare mera burocrazia.. a discapito delle bontà dei contenuti e delle capacità reali del docente, che ritengo sia la sola figura importante, e ripeto la sola... visto che gia mi immagino che il resto sarà solo carta e carta e carta e sarabno impedimenti alla realizzazione di una formazione efficace ed efficiente. Ma tant'è . Vedremo...

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