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Attrezzature di lavoro: la formazione per le “grandi escluse”

Attrezzature di lavoro: la formazione per le “grandi escluse”

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

18/12/2015

Un convegno gratuito a Brescia il 3 febbraio 2016 si sofferma sulle “grandi escluse”: le attrezzature di lavoro non previste nell'accordo Stato Regioni del 2012 per la formazione e abilitazione degli operatori.

Attrezzature di lavoro: la formazione per le “grandi escluse”

Un convegno gratuito a Brescia il 3 febbraio 2016 si sofferma sulle “grandi escluse”: le attrezzature di lavoro non previste nell'accordo Stato Regioni del 2012 per la formazione e abilitazione degli operatori.

 
Per porre un freno ai molti infortuni che ogni anno avvengono nei luoghi di lavoro in relazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) stabilisce specifici obblighi di informazione, formazione e addestramento. Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso devono ricevere non solo le necessarie informazioni, ma anche una formazione e addestramento adeguati in rapporto alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.
 
Per rendere più efficace la prevenzione degli infortuni, la normativa vigente, con riferimento all’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ha previsto inoltre una specifica abilitazione per l’uso di attrezzature di particolare pericolosità e complessità come, ad esempio, le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), le gru a torre, le gru per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente, i trattori agricoli o forestali, le pompe per calcestruzzo e le macchine movimento terra. Tutte attrezzature correlate ad un elevato numero e ad un’elevata frequenza di infortuni.
 
Tuttavia l’Accordo Stato-Regioni non comprende, tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, molteplici categorie di attrezzature che presentano rischi non trascurabili per i lavoratori. E tra queste “grandi escluse” non si può non citare innanzitutto le gru a ponte e altre attrezzature come le gru a bandiera, le trivellatrici o la mietitrebbia. Attrezzature per le quali non ci sono indicazioni normative specifiche sulle modalità e i contenuti formativi.
 
Proprio per affrontare il problema della prevenzione degli infortuni e della formazione alla sicurezza delle “grandi escluse”, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) ha organizzato il convegno di studio e approfondimento “Le grandi escluse. Le attrezzature di lavoro non previste nell'accordo Stato Regioni del 22/02/2012” che si terrà a Brescia il 3 febbraio 2016.
 
Nel corso del convegno non solo si parlerà della necessità di avere operatori abilitati per tutelare la sicurezza di chi conduce e di chi lavora in prossimità delle attrezzature di lavoro, ma si farà riferimento anche alle attrezzature non comprese dagli Accordi Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
E per le “grandi escluse”, come il carroponte e la gru a bandiera, durante il convegno sarà presentata una proposta formativa di AiFOS che verrà anche approfondita dalla pubblicazione di un opuscolo.
 
Ricordiamo che l’Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 - previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -
non solo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ma anche le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.
 
A titolo esemplificativo segnaliamo che per le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), macchine destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, è previsto un modulo giuridico normativo di 1 ora, un modulo tecnico di 3 ore, un modulo pratico di 4 ore per PLE che operano su stabilizzatori o che possono operare senza stabilizzatori o di 6 ore per l’uso di PLE con stabilizzatori e senza.
 
Inoltre nell’Accordo vengono identificati i soggetti formatori, i requisiti dei docenti e dei corsi: organizzazione, articolazione del percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione, idoneità delle aree per le attività pratiche, utilizzo della formazione in modalità e-learning.
 
In assenza di indicazioni specifiche come comportarsi invece per la formazione e la sicurezza degli operatori delle attrezzature di lavoro a rischio ma non comprese negli Accordi Stato Regione del 22 febbraio 2012?
 
Per rispondere a questa domanda è stato dunque organizzato il 3 febbraio 2016 il convegno “Le grandi escluse. Le attrezzature di lavoro non previste nell'accordo Stato Regioni del 22/02/2012”. Convegno che si terrà a Brescia dalle ore 14.30 alle 17.30 presso la Direzione Nazionale AiFOS in via Branze, 45 - Palazzo CSMT.
 
Il link per il programma e l’iscrizione all’evento. 
 
Si ricorda che il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria, e a tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per formatori della sicurezza (2° area tematica – rischi tecnici).
 
 
Per informazioni e iscrizioni al convegno:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it   


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Rispondi Autore: Paolo Cavallo immagine like - likes: 0
18/12/2015 (11:09:12)
Essendo il sottoscritto formatore nell'ambito del volontariato della Protezione Civile mi chiedo come mai nel novero delle attrezzature necessitanti di percorso formativo, informativo ed addestrativo obbligatorio non rientrano le motoseghe. Macchine cosiddette "pericolose" ricomprese nell'Allegato IV del D Lgs 17/2010; allo stato attuale ciascuna Regione ha emanato Linee Guida, le più disparate, che prevedono percorsi formativi molto diversificati, che vanno dalle 20, alle 40 o anche 60 ore. Perché non mettere chiarezza una volta per tutte in questa giungla normativa autogestita dalle singole Regioni? Cordialmente
dott. Paolo Cavallo

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