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La gestione della sicurezza antincendio secondo il nuovo codice

La gestione della sicurezza antincendio secondo il nuovo codice
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa Antincendio

29/01/2016

Il nuovo codice di prevenzione incendi riporta precise indicazioni sulla gestione della sicurezza antincendio. La prevenzione degli incendi, il registro dei controlli, il piano per il mantenimento del livello di sicurezza e la preparazione all'emergenza.

Roma, 29 Gen – Alla gestione della sicurezza antincendio (GSA) – una misura antincendio organizzativa e gestionale che deve garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio - è dedicato un capitolo del documento “Norme tecniche di prevenzione incendi” allegato al nuovo “ Codice di prevenzione Incendi”, il  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (entrato in vigore il  18 novembre 2015).
 
PuntoSicuro si è già soffermato su questo capitolo presentando i ruoli di progettista e responsabile dell'attività e affrontando il tema della progettazione della gestione della sicurezza.

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Oggi presentiamo invece le indicazioni relative alla gestione della sicurezza nell'attività in esercizio.
 
Dopo aver ricordato che una corretta gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività  “contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate”, il Codice indica che tale gestione della sicurezza deve prevedere almeno:
- “la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e la riduzione dei suoi effetti, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio, manutenzione, ed inoltre: informazioni per la salvaguardia degli occupanti; se si tratta di attività lavorativa, formazione ed informazione del personale” (secondo quanto riportato nel paragrafo S.5.6.1 dell’allegato);
- “il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio” (secondo quanto riportato nei paragrafi S.5.6.2, S.5.6.3 e S.5.6.4 dell’allegato);
- “la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite l'elaborazione della pianificazione d'emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche” (secondo quanto riportato nel paragrafo S.5.6.5 dell’allegato).
 
Inoltre in relazione alla prevenzione degli incendi, la riduzione della probabilità di incendio deve essere “svolta in funzione delle risultanze dell'analisi del rischio incendio condotta durante la fase progettuale”. E si riportano, “a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:
- pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale: della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, ...); della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio);
- verifica della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- verifica della corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
- riduzione degli inneschi”. Una nota nel documento indica che “siano identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...)”;
- riduzione del carico di incendio.  Una nota ricorda che “le conseguenze di un eventuale incendio possono essere ridotte limitando le quantità di materiali combustibili presenti nell'attività al minimo indispensabile per l'esercizio”;
- “sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con velocità d'incendio più lenta”. Una nota segnala che “a parità di qualità dei fumi prodotti, ciò consente di allungare il tempo disponibile per l'esodo degli occupanti”;
- “controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini antincendi;
- contrasto degli incendi dolosi, migliorando il controllo degli accessi e la sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo;
- gestione dei lavori di manutenzione; il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto possono essere: condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...); temporaneamente disattivati impianti di sicurezza; temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione; impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...). Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DUVRI di cui al Dlgs 81/08, ...);
- in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo la normativa vigente”.
Senza dimenticare che le vie d'esodo delle attività “devono essere mantenute sgombre e sicuramente fruibili”.
 
Veniamo ora a quanto indicato relativamente al registro dei controlli.
 
Secondo il nuovo Codice “ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:
- i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
- le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
- le prove di evacuazione”.
Questo registro “deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte degli organi di controllo”.
 
Sono fornite anche indicazioni sul piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio.
 
Si indica che “ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio”. E sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, “il piano deve prevedere:
- le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;
- la programmazione dell'attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all'uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto dello specifico profilo di rischio dell'attività;
- la specifica informazione agli occupanti;
- i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza;
- la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed attrezzature antincendio;
- la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l'attuazione del piano di emergenza in ogni momento”.
 
Si ricorda poi che il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio “devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo alle norme e documenti tecnici pertinenti e al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura”. E il manuale di uso e manutenzione dell'impianto e delle attrezzature antincendio “è predisposto secondo la vigente normativa ed è fornito al responsabile dell'attività”.
Si ricorda, a questo proposito, che la manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio “è svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte”.
 
Infine si affronta il tema delle emergenze.
 
In particolare “la preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica tramite:
- pianificazione delle procedure da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
- nelle attività lavorative con la formazione ed addestramento periodico del personale all'attuazione del piano d'emergenza, prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato”.
 
Concludiamo questa breve presentazione della seconda parte del capitolo relativo alla “Gestione della sicurezza antincendio” (S.5), presente nell’allegato del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, ricordando che il capitolo si sofferma anche sui vari livelli di prestazione e su alcune specificità della preparazione all’emergenza e sul centro di gestione delle emergenze.
 
 
 
 
 
 
 
RTM
 
 
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Rispondi Autore: abele carnovali - likes: 0
29/01/2016 (15:16:03)
ribadisco una domanda alla quale non riesco trovare risposta:
in una struttura sanitaria è richiesta la nomina di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio in possesso dei requisiti indicati, e non più solamente del RSPP ?

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