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Interpello MASE: chiarimenti su DM 127/2024 e rifiuti EER 170504
La Città Metropolitana di Roma Capitale ha presentato, in data 27 marzo 2025 (istanza n. 58077), un interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, chiedendo chiarimenti circa l’applicazione del DM Ambiente 28 giugno 2024 n. 127, in relazione al rifiuto classificato con codice EER 170504 ("Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503") per l’operazione di recupero ambientale (R10) e per le procedure semplificate (R5).
Il DM 127/2024 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto ( End of Waste) per i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e altri inerti di origine minerale. Attraverso criteri tecnici specifici (Allegato 1), definisce le condizioni per ottenere lo status di "aggregato recuperato", utilizzabile secondo scopi definiti nell’Allegato 2 — tra cui recuperi ambientali, riempimenti, colmate.
L’amministrazione richiedeva risposte ai seguenti quesiti:
- Se – in virtù del DM 127/2024 – non fosse più possibile effettuare direttamente recupero ambientale (R10) del rifiuto EER 170504, ma fosse invece necessaria una preventiva operazione di recupero (R5) al fine di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto.
- Se il DM 5 febbraio 1998, che non contempla l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis, consenta comunque l’autorizzazione in procedura semplificata (artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006) per l’industria ceramica e laterizi o per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, escludendo però l’utilizzo per recuperi ambientali. Di conseguenza, se per questi utilizzi fosse necessaria una procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 D.lgs. 152/2006
Con parere n. 138506 del 22 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto chiarendo:
- La normativa vigente non vieta il recupero ambientale (R10) del rifiuto EER 170504 in forma diretta tramite procedure semplificate, ai sensi del DM 5 febbraio 1998—ovvero il percorso R10 diretto rimane valido purché siano rispettate le condizioni tecniche, autorizzative e di test di cessione.
- Il nuovo DM 127/2024 introduce, in alternativa, un percorso differente: la produzione di aggregato recuperato tramite cessazione della qualifica di rifiuto, che richiede una procedura ordinaria (art. 208 D.lgs. 152/2006) per la sua utilizzazione nei recuperi ambientali.
- In sintesi, coesistono due percorsi normativamente validi e distinti:
- Procedura semplificata (DM 1998) per il recupero ambientale diretto (R10) del rifiuto tal quale.
- Procedura ordinaria (art. 208) per l’utilizzo dell’aggregato recuperato ottenuto ex DM 127/2024.
Quindi, l’interpretazione dell’istanza — secondo cui l’operazione R10 non sarebbe più consentita e sarebbe necessaria una preventiva R5 — non è ritenuta ammissibile dal MASE, che ha chiarito la compatibilità dei due percorsi normativi.
Implicazioni pratiche
Applicabilità dei due regimi: gli operatori del comparto possono continuare a operare nel regime semplificato (R10 diretto) oppure optare per il nuovo regime End of Waste (aggregato recuperato), a seconda delle esigenze tecniche, economiche e normative.
Procedure chiare e separate:
- R10 diretto (rifiuto tal quale): via semplificata, progetto approvato, test di cessione, compatibilità con caratteristiche ambientali dell’area.
- Aggregato recuperato: esigenza di autorizzazione ordinaria, conformità ai criteri tecnici del DM 127/2024, dichiarazioni di conformità, controlli di qualità, ecc.
Chiarezza interpretativa: il parere del MASE consente di evitare confusioni e dubbi tra procedure sovrapposte.
L'interpello presentato dalla Città Metropolitana ha evidenziato un potenziale conflitto tra le due normative — il DM 127/2024 (End of Waste) e il DM 1998 (procedure semplificate) — in particolare in relazione all’EER 170504 e all’operazione R10.
Il MASE ha chiarito che non esiste un’esclusione dell’operazione R10 e che entrambi i percorsi (semplificato e ordinario) rimangono validi e applicabili nella rispettiva cornice normativa, consentendo così una duplice possibilità agli operatori del settore.
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale.
Federica Gozzini
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