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Abbandono rifiuti vicino ai cassonetti: a chi spettano multe e proventi?
La gestione dei rifiuti urbani e il contrasto al micro-abbandono rappresentano da sempre una sfida complessa per le amministrazioni locali e gli operatori della vigilanza ambientale. Negli ultimi anni, l'assetto sanzionatorio della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale - TUA) ha subito profonde trasformazioni, in particolare con il passaggio dell'abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di privati da illecito amministrativo a reato contravvenzionale (art. 255, comma 1). In questo mutevole scenario si inserisce il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (noto per le misure urgenti di contrasto agli illeciti ambientali), convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147, che ha tipizzato una nuova fattispecie sanzionatoria amministrativa mirata a punire chi deposita i rifiuti "accanto" ai contenitori stradali di raccolta.
A fronte di questa importante novità normativa, è sorto un immediato dibattito operativo tra gli enti locali in merito alla titolarità del potere sanzionatorio e, in particolar modo, all'incameramento dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie. A fare chiarezza è intervenuto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il riscontro ufficiale all'interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 (Prot. n. 69604 del 30 marzo 2026), fornendo indicazioni precise che delimitano le competenze di Province e Comuni.
Il quadro normativo: il nuovo comma 1.2 dell'art. 255
La modifica normativa introdotta dal D.L. 116/2025 ha integrato l’articolo 255 del D.Lgs. 152/2006 inserendo il comma 1.2, il quale recita testualmente:
«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Questa disposizione descrive una condotta specifica e "minore" rispetto alla più ampia e generale fattispecie sanzionatoria di abbandono incontrollato. Il Legislatore ha così inteso colpire in modo mirato la diffusissima prassi di poggiare sacchetti di immondizia o materiali ingombranti a terra nei pressi dei cassonetti stradali, in violazione dei regolamenti comunali di igiene urbana.
Come chiarito dal MASE nel proprio riscontro, tale fattispecie:
«descrive una condotta specifica rispetto alla fattispecie più ampia e generale di abbandono di cui al comma 1 del citato articolo 255, circoscritta all'abbandono o al deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori dedicati alla raccolta organizzata nell'ambito del servizio di igiene urbana di competenza dell'Ente locale, effettuati in violazione delle disposizioni comunali recanti le corrette modalità di conferimento dei rifiuti urbani».
Il quesito sollevato dalla Città Metropolitana di Bologna
L’istruttoria ministeriale scaturisce da un'istanza di interpello formulata dalla Città Metropolitana di Bologna. La richiesta mirava a stabilire con certezza quale fosse l'ente effettivamente legittimato a percepire le somme derivanti dall'applicazione di questa specifica sanzione amministrativa pecuniaria (compresa tra 1.000 e 3.000 euro).
Il dubbio operativo nasceva dal fatto che, trattandosi di violazioni commesse «in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti» (ossia ordinanze sindacali o regolamenti di igiene urbana comunali) e in prossimità di cassonetti stradali gestiti a livello comunale, appariva logico ritenere che i proventi spettassero al Comune territorialmente competente, gravato peraltro dai costi materiali di rimozione e pulizia delle aree adiacenti ai contenitori.
La risposta del MASE: la regola generale della competenza provinciale
La Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE ha tuttavia superato tale interpretazione localistica, ancorando la propria decisione a una rigorosa lettura sistematica del Testo Unico Ambientale.
Il Ministero ha chiarito che, per individuare l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e per la destinazione dei relativi proventi, occorre far riferimento in prima battuta alla disciplina generale scolpita dagli articoli 262 e 263 del TUA.
L’art. 262 del D.Lgs. 152/2006, nel far salve le disposizioni della Legge 689/1981 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, prevede che:
«all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione (...)».
Di riflesso, il successivo articolo 263 definisce chiaramente il destinatario delle somme riscosse:
«i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale (...)».
Il MASE evidenzia che eventuali deroghe a questa ripartizione centralizzata delle competenze sanzionatorie in favore delle Province sono ammissibili solo laddove il Legislatore le abbia previste in maniera esplicita e tassativa:
«Orbene, occorre osservare che rispetto all'impostazione generale sopra riportata, laddove il Legislatore ha voluto individuare una differente Autorità deputata all'irrogazione di particolari fattispecie sanzionatorie, lo ha fatto in maniera esplicita».
L'esempio emblematico di deroga citato nel riscontro ministeriale è l'articolo 255, comma 1-ter, secondo periodo, che attribuisce espressamente al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione la competenza sanzionatoria per l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni e di prodotti da fumo (di cui al comma 1-bis). Coerentemente, in quel caso, l'art. 263, comma 2-bis, destina il 50 per cento delle somme introitate direttamente ai Comuni per l'implementazione del servizio e per campagne informative.
Tuttavia, per il nuovo comma 1.2 (rifiuti urbani depositati "accanto" ai cassonetti), nessuna deroga espressa è stata inserita nel testo di legge dal legislatore del 2025. Di conseguenza, trova piena e indiscussa applicazione la regola generale.
La conclusione del MASE è netta e priva di ambiguità:
«In conclusione, da quanto sopra esposto, ne discende che la competenza per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista all'articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è attribuita alla Provincia, e che i proventi sono alla stessa destinati».
Le ricadute operative per i Comuni e la Polizia Locale
Questo chiarimento ministeriale comporta importanti ricadute organizzative sulla vigilanza ambientale sul territorio. Sebbene l'accertamento dell'illecito sul campo (ad esempio tramite l'utilizzo di "fototrappole" o sistemi di videosorveglianza comunale) possa essere materialmente eseguito dagli agenti di Polizia Locale o dagli ispettori ambientali del gestore del servizio, il relativo verbale di contestazione non potrà essere incamerato o gestito direttamente dal Comune.
Gli organi accertatori comunali, accertata la violazione del comma 1.2, dovranno trasmettere il rapporto amministrativo (ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981) alla Provincia o Città Metropolitana territorialmente competente. Sarà quest'ultima a gestire l'eventuale contenzioso (esame degli scritti difensivi), a emettere l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento e a incamerare l'intero provento della sanzione (da 1.000 a 3.000 euro).
I Comuni si trovano quindi in una posizione asimmetrica: sostengono i costi operativi della sorveglianza sul territorio e della bonifica delle micro-discariche stradali, ma non beneficiano direttamente dei proventi sanzionatori volti a reprimere tali condotte. Resta da capire se in futuro il Legislatore interverrà con un correttivo normativo per allineare la competenza del comma 1.2 a quella prevista per i piccoli rifiuti, restituendo ai Comuni risorse preziose per la tutela del decoro urbano.
RXY
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