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Sicurezza, vigilanza e normativa nel comparto edile
Pubblicate alcune note informative e i risultati di indagini sulla sicurezza nel comparto edile svolte sul territorio dallo Spisal di Vicenza. Le novità del D.Lgs. 81/2008, la documentazione di cantiere, l’andamento infortunistico e le scale portatili.
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In merito alle azioni di vigilanza, controllo e informazione attuate dai
Servizi di Prevenzione nella Regione Veneto, riportiamo alcuni materiali raccolti
sul sito del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spisal) dell’ULSS 6 di Vicenza in merito
al comparto
edile.
Si tratta di vari materiali
informativi inviati in questi anni alle aziende territoriali:
- le lettere inviate tra il 2004 e il 2009;
- i questionati inviati con riferimento anche all’attività dei coordinatori
per la sicurezza;
- le riflessioni e relazioni in merito alle risposte ricevute e all’andamento
infortunistico.
Il documento “Lettera
per
ditte edili 2009” fornisce alle aziende del territorio le novità
introdotte dal Decreto
legislativo
81/2008, la situazione degli infortuni del comparto e alcune
indicazioni sull’uso delle scale portatili. Inoltre viene allegato un questionario con l’obiettivo di
raccogliere informazioni sulla attività di prevenzione della salute e la
sicurezza dei lavoratori.
Riguardo alle novità del D. Lgs. 81/2008
si ricorda ad esempio che “ l’impresa affidataria (che ha il contratto
con il committente)
deve essere in possesso di capacità organizzative, disponibilità di
forza
lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione
dell’opera
ed ha inoltre l’obbligo di garantire la sicurezza dei lavori affidati
anche se
eseguiti da ditte in sub-appalto”. Inoltre il Committente o il responsabile
dei
lavori “hanno l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico
professionale
delle imprese affidatarie e/o esecutrici (compresi i lavoratori
autonomi); nei sub-appalti questo compito spetta anche all’impresa
affidataria”. Ricordiamo che con il D.
Lgs.
106/2009 sono state introdotte al Testo Unico alcune modifiche
significative, ad esempio all’articolo 90 e con riferimento ai cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato
XI.
Oltre ad aver fatto riferimento alle conseguenze dell’eventuale
riscontro di
irregolarità gravi e reiterate nei cantieri
e aver accennato alle attività di vigilanza dell’Ulss, viene riportata
la documentazione
da conservare in cantiere e da tenere a disposizione dell'organo
di
vigilanza:
- “Denuncia impianto di terra (e ultima verifica);
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
- Libretti degli impianti di sollevamento (con verifica annuale);
- Eventuali verbali del comitato paritetico territoriale (CPT);
- Notifica preliminare;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (per la manutenzione
futura);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Piano operativo di sicurezza (POS)
comprensivo della relazione tecnica di valutazione dell’esposizione a
rumore;
- Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS);
- Autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi metallici
fissi;
- Progetto del ponteggio (se diverso dagli schemi-tipo);
- Documentazione di buon funzionamento e corretta installazione delle
attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
montaggio
(gru, ponteggi, opere provvisionali);
- Registro infortuni;
- Libro unico del lavoro o l’estratto delle comunicazioni di assunzione
dei
lavoratori);
- Tesserini di riconoscimento di tutto il personale presente;
- Relazione delle visite mediche (idoneità espressa dal Medico
Competente per i
lavoratori esposti a rischi professionali)”.
La lettera illustra anche “l’andamento
degli infortuni totali e gravi avvenuti nel territorio dell’ULSS di
Vicenza
e di quelli mortali accaduti in Regione, i risultati degli accertamenti
sanitari preventivi e periodici (ASPP) e le malattie professionali
segnalate”.
Si ricorda in particolare che nel 2008, con la riduzione degli infortuni
del
14% rispetto all’anno precedente è stato raggiunto il “minimo storico”. Quali sono le cause degli infortuni
“gravi”?
“Ricostruendo le cause che hanno determinato i 1.261 infortuni gravi
accaduti
in edilizia
dal 1993 al 2008 risulta che:
- sono diminuiti gli infortuni legati ad inosservanza delle norme (da
32% a
25%);
- sono aumentati quelli legati a comportamenti imprudenti (da 18% a
21%)”.
Dunque sono necessarie procedure di
lavoro sicure su cui istruire il lavoratori verificando poi che le
rispettino.
Inoltre nel Veneto “il 40% degli infortuni mortali avviene in edilizia
e le modalità quasi sempre le stesse: cadute dall’alto di persone, di
materiali
o investimenti da veicoli (camion, macchine operatrici)”. E a volte
“alle
carenze di sicurezza di ordine ambientale e strutturale o determinate da
attrezzature inadeguate”, si associano “comportamenti errati per poca
formazione
dei lavoratori o per pratiche di lavoro scorrette ma tollerate
dall’azienda”.
Riguardo alla nota sull’uso delle scale
portatili viene indicato che si possono usare “(quando non sono
utilizzabili attrezzature più sicure) per lavori in quota se il livello
di
rischio è limitato e il lavoro è di breve durata” e “lo spazio non
permette l’uso di attrezzature
diverse (es. perché stretto e non modificabile). Inoltre si possono
usare “per
l’accesso a luoghi di lavoro in quota se costituiscono il sistema più
idoneo
tenendo conto:
- della frequenza di passaggio;
- del dislivello;
- della durata di impiego;
- della necessità di rapido allontanamento dei lavoratori;
- del fatto che non comportino rischi ulteriori di caduta;
della presa nel punto d’arrivo (garanzia che la presa sia sicura, ad es.
sporgenza sufficiente della scala
o presenza di altri dispositivi)”.
Rimandando ad un prossimo articolo per le indicazioni relative ai
coordinatori
per la sicurezza, segnaliamo brevemente uno dei “Risultati
del questionario ditte edili - anno 2010”.
È infatti riguardo alla formazione
che si registra il maggior numero di risposte negative o di assenza di
risposta.
A questo proposito lo Spisal commenta che la “formazione deve essere
invece
presa in seria considerazione dalle aziende non solo perché la
valuteremo
durante i sopralluoghi ma soprattutto perché è difficile attuare la
prevenzione
senza la piena partecipazione dei lavoratori.
In edilizia poi il personale non formato, può esporre a rischio se
stesso e gli altri più frequentemente e in maniera molto più grave che
in altri
comparti”.
In ogni caso si riscontra positivamente che la “formazione
di
16 ore come ‘primo ingresso’
sembra già conosciuta e praticata dalla maggioranza delle ditte”.