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Anno 11 - numero 2112 di mercoledì 25 febbraio 2009

Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell’opera


Da un convegno sulle novità del T.U. nel settore edile, un intervento che affronta contenuti, novità e specificità di documenti come il PSC e il Fascicolo dell’Opera. Gli obiettivi, i confronti, le modalità d’uso.

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A Castel San Pietro Terme si è tenuto il 19 novembre 2008 un incontro sul Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 “Dal D.Lgs. 494/96 al Testo Unico di sicurezza: novità e criticità”.
Organizzato dall’Associazione Tavolo 494 Imola, quest’incontro è servito a chiarire le novità apportate dal Titolo IV del decreto, in particolare dal Capo I che sostituisce integralmente il precedente D.Lgs. 494/96.
 
 
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PuntoSicuro ha già presentato uno degli interventi, resi disponibili dalla pubblicazione degli atti: l’intervento di Andrea Zaratani che affronta il tema della gestione dell’appalto edile dal punto di vista dell’impresa affidataria.
Nel tentativo di raccogliere le tematiche che consideriamo più rilevanti per i nostri lettori, presentiamo ora l’intervento “Fascicolo dell'opera e PSC” di Carmelo Catanoso dell’Ordine degli Ingegneri di Lodi.
 
Il primo argomento affrontato in questo intervento è quello relativo al Piano  di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), come indicato nell’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 (già articolo 12 del D.Lgs. 494/96):
 
Articolo 100
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
 
 
Con l’ultima frase si evidenzia come “finalmente è stato compreso che andava colmata la differenziazione esistente nella definizione di PSC tra l’art. 12 del D. Lgs. N° 494/1996 e il DPR n° 222/2003 (Regolamento contenuti minimi piani di sicurezza)”.
 
Ecco gli altri commi dell’articolo 100:
 
   2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
  3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
  4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
  5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. 
 
Riguardo all’allegato XV del D. Lgs. n° 81/2008 (“già DPR n° 222/2003”), l’intervento sottolinea diversi punti.
Tra gli elementi che deve contenere il PSC, è ad esempio rilevante il punto in cui si specifica che deve essere presente “una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in relazione all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi”.
Inoltre nel punto 2.2 “Contenuti del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni” è rilevante il punto 2.2.3:
 
2.2.3
In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
 
Infatti questa è una modifica “importantissima perché chiarisce su quale tipologia di rischi si debba soffermare l’attenzione del CSP (e del progettista)”.
 
Ricordiamo poi che al punto 3.1 si fa riferimento al Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) che, “redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza”.
 
L’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 fa riferimento anche a un altro documento:
 
Articolo 91
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
    a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
    b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 
 
Il fascicolo dell’opera è dunque “un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera”. Nel caso di opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) “il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999)”.
 
Nell’intervento il Dr. Ing. Catanoso opera un confronto diretto tra gli obiettivi di tre diversi documenti:
- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: “prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione dell’opera eseguita, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative, l’efficienza ed il valore economico”;
 
- fascicolo del fabbricato: “tutelare i fruitori dell’immobile mediante la raccolta di tutte le informazioni utili per definire e monitorare nel tempo lo stato complessivo dell’opera con particolare attenzione alle condizioni strutturali della stessa”;
 
- fascicolo dell’opera: “definire tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera, dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita”.
 
Il Dr. Ing. Catanoso ricorda che il fascicolo dell’opera non è l’unico strumento di pianificazione e gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Infatti bisogna ricordare anche:
- PSC e POS “per lavori che rientrano nel campo dell’art. 88 e che hanno entità tale da prevedere la nomina del CSP”, cioè del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera;
- POS “per lavori che rientrano nel campo dell’art. 88 e che non hanno entità tale da prevedere la nomina del CSP”;
- DVR “per lavori non rientranti nel campo dell’art. 88 o svolti direttamente da personale della Committenza”.
 
È da notare che il fascicolo dell’opera “non entra nel merito dei rischi specifici delle attività lavorative che si svolgeranno per la manutenzione dell’opera”, ma “fornisce le indicazioni sui rischi specifici dell’opera e sulle scelte prevenzionali già adottate dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione necessarie per la gestione dei rischi residui”.
Riguardo alle misure già adottate “il fascicolo indicherà quali sono già in opera predisposte dal Committente e quali dovranno adottarsi a cura dell’esecutore. In particolare il fascicolo si concentrerà sui punti critici dell’attività di manutenzione
 
In relazione alle diverse situazioni esecutive che si potranno presentare, l’intervento indica che il fascicolo dell’opera dovrà essere utilizzato nel seguente modo:
- presenza del CSP: “permetterà l’integrazione all’interno del PSC delle informazioni relative ai rischi presenti nell’opera e le conseguenti misure di sicurezza”;
- presenza di più imprese: “costituisce adempimento di informazione dei rischi specifici presenti sugli ambienti di lavoro e sulle misure predisposte dal committente (art. 26 c 1, lett. b per committenti datori di lavoro, art. 90 c1 per tutti i committenti)”;
- lavoratori del Committente: “i contenuti del fascicolo dovranno essere integrati all’interno del DVR per le attività da svolgere sull’opera specifica”.
     
 
 
 “Fascicolo dell'Opera e PSC”, C.G.Catanoso (formato PDF, 2.0 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto



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