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Anno 10 - numero 2050 di giovedì 13 novembre 2008
Le sanzioni vigenti per l'assenza della tessera di riconoscimento Il Decreto 112/2008 ha modificato, non eliminato le sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. In mancanza di tessere di riconoscimento permane la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
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Attenzione: questo cambiamento delle sanzioni relative al comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008 non è una abrogazione tout court dell’apparato sanzionatorio.
Basta frequentare qualche forum on line dedicato alla sicurezza per comprendere come la notizia della conversione in legge del D. Lgs. 112/2008 avesse sollevato diversi dubbi sulla presenza residua di sanzioni a carico del datore di lavoro o dei lavoratori in merito all’assenza della tessera di riconoscimento.
Ripercorriamo insieme, per chiarezza, la normativa e le modifiche.
Il comma 12 dell’articolo 39 del D. Lgs. 112/2008 indica che “alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” sono soppresse le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)”.
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Comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008, “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”:
“4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
[…]
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2 |
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Articolo 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”:
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…]
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”. |
Tuttavia, malgrado questa abrogazione, sempre nel D.Lgs. 81/2008 il comma 8 dell'articolo 26, relativo agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, prevede comunque lo stesso obbligo.
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Articolo 26 comma 8: “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. |
Per un eventuale mancata applicazione è indicata la sanzione all’articolo 55.
| Articolo 55, comma 4, lettera m): “il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8. |
Inoltre l'articolo 59 sanziona il lavoratore che non indossa la tessera di riconoscimento con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
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Articolo 20, relativo agli obblighi dei lavoratori, comma 3: “ i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”. |
| Articolo 59 comma 1 lettera b): “i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione”. |
Alla luce di questi chiarimenti è evidente che non è stato abrogato l’apparato sanzionatorio relativo all’assenza della tessera di riconoscimento.
C’è stata una modifica nata dall’esigenza di eliminare, all’interno del D. Lgs. 81/2008, una doppia sanzione per uno stesso reato.
Tiziano Menduto
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