LOGO - Home Page

Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.

RICERCA
APPROFONDIMENTI
AGGIORNAMENTI
PUBBLICITA'

Anno 10 - numero 2050 di giovedì 13 novembre 2008

Le sanzioni vigenti per l'assenza della tessera di riconoscimento


Il Decreto 112/2008 ha modificato, non eliminato le sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. In mancanza di tessere di riconoscimento permane la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

Pubblicità
google_ad_client


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 133 del 6 agosto 2008 e la conseguente conversione in legge del D. Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008 abbiamo dato notizia, a suo tempo, della modifica dell’apparato sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 in merito ai tesserini di riconoscimento.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----






Attenzione: questo cambiamento delle sanzioni relative al comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008 non è una abrogazione tout court dell’apparato sanzionatorio.

Basta frequentare qualche forum on line dedicato alla sicurezza per comprendere come la notizia della conversione in legge del D. Lgs. 112/2008 avesse sollevato diversi dubbi sulla presenza residua di sanzioni a carico del datore di lavoro o dei lavoratori in merito all’assenza della tessera di riconoscimento.

 
Ripercorriamo insieme, per chiarezza, la normativa e le modifiche.
 
Il comma 12 dell’articolo 39 del D. Lgs. 112/2008 indica che “alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” sono soppresse le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)”.
 
Comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008, “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”:
“4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
[…]
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2 
Articolo 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”:
“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…]
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”. 

 

Tuttavia, malgrado questa abrogazione, sempre nel D.Lgs. 81/2008 il comma 8 dell'articolo 26, relativo agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, prevede comunque lo stesso obbligo.
 
 
Articolo 26 comma 8: “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.  
 
Per un eventuale mancata applicazione è indicata la sanzione all’articolo 55.
 
 
Articolo 55, comma 4, lettera m): “il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8.
 
Inoltre l'articolo 59 sanziona il lavoratore che non indossa la tessera di riconoscimento con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
 

Articolo 20, relativo agli obblighi dei lavoratori, comma 3: “ i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

Articolo 59 comma 1 lettera b): “i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione”.
 
 

Alla luce di questi chiarimenti è evidente che non è stato abrogato l’apparato sanzionatorio relativo all’assenza della tessera di riconoscimento.

C’è stata una modifica nata dall’esigenza di eliminare, all’interno del D. Lgs. 81/2008, una doppia sanzione per uno stesso reato. 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 


 
Pubblicità
google_ad_client

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

<- Sommario del numeroConsulta gli ARTICOLI CORRELATI >>


Commenti alla pagina.

Autore: paolo volpi24/04/2012 (19:22:52)
Io, quale datore di lavoro, sono stato sanzionato in quanto la tessera di riconoscimento consegnata ai lavoratori era priva di data di assunzione!!! Vi sembra corretto o posso ricorrere?

FBEsegui il login a Facebook per pubblicare il commento anche sulla tua bacheca
Nome e cognome:
(obbligatorio)
E-Mail (solo per ricevere l'avviso di risposta)
Inserisci il tuo commento:
NEWSLETTER
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:

Iscriviti
ACCESSO ALLA BANCA DATI
Username:
Password:
LOGIN: clicca per accedere
BANCADATI NORMATIVA
CALENDARIO
CORSI DI FORMAZIONE
vedi tutti i corsi
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro
È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562
Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825
produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS