Con riferimento ai
molti articoli da noi pubblicati sui rischi dei
lavori
in
quota, abbiamo deciso di soffermarci su uno degli interventi del
convegno: “
La
prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
con particolare riguardo alle opere provvisionali”, a cura dell’Ing. F. Di Francesco, Responsabile del
Servizio Ispezione della
DPL
di Taranto.
L’autore riporta le
principali
violazioni che espongono al rischio di caduta nel vuoto:
- “aperture non protette nel suolo e nelle pareti;
-
scale
fisse e portatili;
- mancato utilizzo/uso improprio di cinture di sicurezza;
- lavori ad altezza superiore a 2 m senza protezione;
- mancanza di parapetti;
- mancanza di ponteggi durante la costruzione di strutture in cemento
armato;
- andatoie e passerelle senza protezioni laterali;
- assenza di Pi.M.U.S./progetto/disegno;
- inidoneità di ponteggi ed opere provvisionali;
- ponti su cavalletti non idonei;
- ancoraggi non idonei;
- montaggio e smontaggio del ponteggio secondo procedure non adeguate”.
Riguardo poi alla
sospensione della
attività lavorativa (art. 14 D. Lgs. 81/2008, modificato dal
D.
Lgs.
106/2009) l’autore ricorda che
al
fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la
sicurezza dei
lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare,
gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali,
anche su segnalazione
delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze,
possono
adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte
dell’attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni:
- se riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla
documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- in caso di
gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro
individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
In attesa di tale decreto, le violazioni in materia di tutela della
salute e
della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per
l’adozione del
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle
individuate nell’
allegato I:
- “mancata elaborazione DVR;
- mancata elaborazione piano di emergenza ed evacuazione;
- mancata formazione ed addestramento;
- mancata nomina RSPP e mancata costituzione Servizio di Prevenzione e
Protezione;
- mancata elaborazione
P.O.S.;
- rischio di
caduta
dall’alto per mancanza di impiego di cintura di sicurezza e mancanza
di
parapetti;
- rischio di seppellimento;
- rischio elettrico (lavori in prossimità di linee elettriche, presenza
di
conduttori nudi, mancanza di protezione da contatti diretti ed indiretti
(impianto di messa a terra, interruttori magnetotermici e differenziali)
–
allegato IX;
- rischio amianto”.
Riguardo al
rischio di caduta dall’alto
l’intervento sottolinea alcuni importanti articoli del
Decreto
legislativo
81/2008:
|
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro
nell'uso di attrezzature
per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non
possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie
le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni
di
lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei
lavori
da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione
priva di
rischi.
(…)
Articolo 112 - Idoneità delle opere
provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a
regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in
efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più
idonei ai
sensi dell’ ALLEGATO XIX.
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione
collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a), è
necessario
che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per
l’uso
specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o
mediante
connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o
provvisionali.
|
L’autore ricorda inoltre che “in assenza (per necessità) di opere
provvisionali
di protezione collettiva (esempio ponteggi), si devono impiegare
dispositivi di
ancoraggio rispondenti alle norme UNI EN 795/2002 a cui agganciare i
DPI
(imbracature, ecc.)”.
Dopo aver ricordato le principali
opere
provvisionali in edilizia, l’autore si sofferma poi sui
ponteggi,
anche con approfondimenti e
immagini esplicative che vi invitiamo a visionare nel documento
originale.
In particolare quando l’esecuzione dei lavori prevede l’impiego di
ponteggi “la
normativa stabilisce a carico del datore di lavoro
tre
obblighi fondamentali:
- il rispetto della normativa già in vigore sui ponteggi, che viene
ribadita,
in particolare per tutto quanto disposto in materia dal DPR 164/56;
- la redazione, in funzione della complessità del ponteggio e a mezzo di
persona competente, di un
piano
di
montaggio uso e smontaggio (
PiMUS),
- la formazione obbligatoria e specifica del personale che sarà addetto
al
montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio”.
Il documento indica poi che gli “
ancoraggi
sono i vincoli del
ponteggio
che hanno la funzione di mantenerlo verticale trasmettendo, alla parete o
alla
struttura a cui è fissato, le spinte orizzontali derivanti, ad esempio
da
effetti di ribaltamento per non corretto montaggio o cedimento del
terreno o
della struttura o dall’azione del vento”. E gli ancoraggi autorizzati
dal
Ministero del Lavoro sono di quattro tipi, ma quelli maggiormente
impiegati
sono di due tipi:
ancoraggi a cravatta e ancoraggi a tassello ad espansione.
L’intervento si conclude con alcune indicazioni relative agli ancoraggi
idonei,
agli elementi assorbitori di energia
(sistemi di arresto della
caduta
dall’alto in sicurezza per evitare urti violenti alla colonna
vertebrale),
al dispositivo di arresto della
caduta
di tipo retrattile (
sistema
anticaduta autobloccante e con ritorno automatico del cordino) e al
cordino
(fune di fibra utilizzato per il collegamento tra l’imbracatura e il
punto di
ancoraggio).
“
La
prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
con particolare riguardo alle opere provvisionali”, a cura dell’Ing. F. Di Francesco, Responsabile del
Servizio Ispezione della DPL di Taranto, intervento dal convegno “La
sicurezza
nel cantiere edile alla luce del D. Lgs 106/09 di modifica al T.U.”
(formato PDF,
841 kB).
Tiziano Menduto