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Anno 11 - numero 2280 di giovedì 12 novembre 2009
La prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nel comparto edile Le disposizioni della Regione Lombardia concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile. Le installazioni di sicurezza per l’accesso ai luoghi elevati.
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Come più volte ricordato da PuntoSicuro la caduta
dall'alto è una delle più frequenti cause di morte e di invalidità
permanente nel mondo del lavoro.
Questo fenomeno, che riguarda in modo particolare il comparto
edile, ha avuto negli anni una leggera riduzione, ma sono più che mai
necessari interventi per favorire la prevenzione
degli incidenti
e la percezione del rischio.
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In relazione a questa problematica e al “Piano regionale 2008-2010 per la
promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro”, la Regione Lombardia ha predisposto, nel
decreto n. 119 del 14 gennaio 2009, le “Disposizioni
concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento
degli eventi infortunistici nel comparto edile”.
Il documento contiene disposizioni concernenti la prevenzione che si “applicano
alle nuove costruzioni
di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo
ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino
anche il rifacimento strutturale della copertura”.
Nello specifico l'intera opera “deve essere progettata ed eseguita in modo che
le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera
stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano
avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori
e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso”.
Dopo aver indicato le dimensioni minime per l’accesso alla copertura, il
documento si occupa ad esempio delle installazioni
di sicurezza per accesso a luoghi elevati.
“Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire
l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e
riparazione, in sicurezza”.
In particolare le “modalità di accesso
in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo
dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista”,
ma la “presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere
provvisionali (es. ponteggi o simili ) laddove si configurano lavori
importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente”.
Per gli edifici industriali, commerciali, agricoli in cui non esista “la
possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno
dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale),
dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio,
trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla
posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio”.
Si indica, inoltre, che “tale descrizione deve far parte degli elaborati
grafici di progetto” e che la “suddetta disposizione si applica anche agli
edifici di carattere residenziale laddove non sono
previsti manufatti fissi di accesso alla
copertura (scale
o altro)”.
Il documento ricorda che “i manufatti richiesti negli edifici per consentire
l'accesso ed il lavoro
in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio”, dispositivi
che richiedono che:
- “siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi
parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto
più lontano;
- siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo
analogo;
- nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica
identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature
di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei
dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al
manufatto fisso senza rischio
di caduta”.
Ecco tutte le tematiche affrontate
dal documento della Regione Lombardia:
- accesso alla copertura;
- installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati;
- accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli;
- dispositivi di ancoraggio;
- le soluzioni adottate;
- a lavori ultimati;
- edifici con estese superfici finestrate;
- informazioni;
- fascicolo dell'opera.
Regione
Lombardia - Direzione Generale Sanità - Decreto N. 119 del 14 gennaio 2009 - Disposizioni
concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per il contenimento
degli eventi infortunistici nel comparto edile
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