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Torino, 29 Apr - In un precedente
articolo abbiamo affrontato la sicurezza sul lavoro nel comparto edile in
relazione al
rischio
di eventi naturali, come sismi e frane, oggi ci occupiamo invece di
attività in situazioni particolari, ad
esempio in presenza di sbalzi eccessivi di temperatura o di corsi d’acqua.
Ricordiamo che le
imprese
edili possono fare riferimento a queste schede per la gestione della
sicurezza nei luoghi di lavoro e, adeguandole agli ambienti e alle situazioni
specifiche dell’impresa, per la stesura del
DVR
e dei
piani
di sicurezza.
Lavori in presenza di sbalzi eccessivi di temperatura
Le misure
individuate nella scheda sono applicabili nelle attività da svolgersi presso
ambienti di lavoro che, per caratteristiche proprie o per l’introduzione di
attività lavorative specifiche, presentino il
rischio di sbalzi eccessivi di temperature, come per esempio nel
rifacimento di forni industriali, nelle attività di
manutenzione
o rifacimento di opere all’interno di impianti in funzione di produzione di
caldo e freddo, o che utilizzano tali elementi per un processo produttivo, o
nell’utilizzo in
cantiere
di procedure che determinano un tale ambiente di lavoro (es.: congelamento dei
terreni)”.
È evidente
che le misure presentate sono integrative di quelle individuabili per i rischi
delle singole attività. Rischi che possono essere “notevolmente accentuati in
presenza dei fattori ambientali ostili, come il caldo e il freddo. Pertanto
nella valutazione dei rischi specifici inerenti le attività svolte si dovrà
tenere conto di livelli di attenzione superiori a quelli previsti nelle normali
condizioni di lavoro”.
Queste le misure tecniche di prevenzione in
relazione a :
-
calore, fiamme: “nelle attività edili
che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura, dovuti alla
presenza di fonti di
calore
o fiamme deve essere valutata a priori l’effettiva possibilità di eseguire
tali lavori a impianti fermi. Qualora giustificati motivi tecnici comportino
l’esecuzione dei lavori con impianti in funzione, si deve ridurre al minimo il
rischio per i lavoratori addetti provvedendo ad isolare il massimo possibile le
lavorazioni dalle fonti di calore con accorgimenti tecnici quali: la
interposizione di barriere e schermi fra la zona di lavoro e le fonti di
radiazione del calore, la ventilazione dell’ambiente con aria fresca oppure
prevedendo accorgimenti procedurali che comportino l’esecuzione dei lavori alle
massime distanze possibili dalle medesime fonti, di volta in volta disattivate,
ed il ricorso a turni di lavoro”. Quando poi il
calore
o le fiamme “fanno parte del ciclo produttivo, gli addetti devono essere
ridotti al minimo indispensabile e la zona di lavoro deve essere opportunamente
delimitata e segnalata”. In tutti i casi
in cui non siano sufficienti i provvedimenti tecnici e/o procedurali per
eliminare i rischi si deve prevedere l’uso di
equipaggiamenti
particolari.
Nella scheda
sono presentate anche alcune misure relative alle attività negli
spazi
confinati;
-
freddo: “nei lavori edili che espongono
i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura, dovuti alla presenza di fattori
ambientali che determinano
condizioni
di freddo è necessario provvedere, in quanto possibile, a riscaldare
l’ambiente di lavoro. Ove non risulti possibile operare diversamente bisogna
limitare gli interventi allo stretto necessario e, ove del caso, prevedere la
rotazione fra gli addetti”. Il personale deve essere dotato di equipaggiamento
particolare e DPI adeguati. Nella scheda – a cui vi rimandiamo – vengono
fornite indicazioni di sicurezza in presenza di procedure che prevedono, ad
esempio, il congelamento delle terre.
In fase di
progettazione e programmazione dei lavori, si deve inoltre “tenere conto di
procedure di sicurezza che devono comprendere le seguenti istruzioni:
- “la
temperatura
nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il
tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i
lavoratori si deve tenere conto del grado di umidità ed il movimento dell’aria
concomitanti;
- quando non
è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere
alla difesa dei lavoratori contro le
temperature
troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione;
- la
temperatura dei posti di lavoro in
sotterraneo deve essere contenuta, per mezzo della ventilazione e, se
necessario, ricorrendo ad altri mezzi, al di sotto del limite massimo di 30
gradi centigradi del termometro asciutto o di 25 gradi centigradi del
termometro bagnato;
- qualora non
sia possibile mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati, il normale
lavoro può essere continuato a condizione che la permanenza dei lavoratori in
sotterraneo non si prolunghi oltre le 6 ore al giorno, se la temperatura non
superi i 35 gradi centigradi a termometro asciutto o i 30 gradi centigradi a
termometro bagnato;
- a
temperature superiori i limiti indicati sono consentiti soltanto lavori di
emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori relativi ad operazioni di
salvataggio. in tal caso il personale addetto deve essere impiegato secondo
orari e turni adeguati alle particolari condizioni contingenti;
- il
trasporto e l’impiego delle materie e dei prodotti aventi temperature dannose
devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne
vengano a diretto contatto (es.: congelamento delle terre)”.
Lavori in
prossimità di corsi d’acqua
In questo caso le misure individuate trovano applicazione
in tutte le “
attività da eseguire
presso, in e sopra l’acqua, come per esempio la costruzione di
palificazioni, di centinature, di fondazioni, di ponti, di passerelle di
argini, l’esecuzione di lavori di riattamento a costruzioni esistenti, ecc.
durante i quali vi è
pericolo
di caduta nell’acqua con possibilità di annegamento”. E le misure sono “integrative
di quelle individuate per le singole attività, con particolare riferimento alla
protezione contro la
caduta di persone,
che devono comunque essere osservate”.
Rimandandovi ad una lettura diretta della scheda in merito
a tutte le misure di sicurezza evidenziate,
per i lavori in prossimità di
corsi d’acqua o bacini, “ma che non interessano direttamente questi ultimi,
il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza
analoghe a quelle previste per la caduta al suolo”.
Per questa tipologia di lavori è possibile prendere in
considerazione:
- “palancolati metallici per deviare e contenere le acque
e consentire l’esecuzione di lavori a livelli inferiori a quello massimo
previsto delle acque e/o la realizzazione di ponteggi tradizionali con partenza
da terra;
-
ponteggi
metallici con partenze a mensola e ancoraggi particolari per l’esecuzione di
lavori a livelli superiori a quello massimo previsto dalle acque;
- ponti sospesi;
- integrazione dei parapetti con reti continue di
protezione;
- impiego di imbracature di sicurezza, funi di trattenuta
con dispositivi dissipatori di energia e
sistemi
di ancoraggio che permettano la mobilità in condizioni di vincolo continuo
(es.: sviluppatori automatici di cavo di trattenuta in acciaio; guide fisse con
elementi di trattenuta a scorrimento; linee vita flessibili fissate a parti
stabili delle opere). il sistema deve essere progettato ed installato in modo
che il collegamento della imbracatura di sicurezza avvenga sempre da posizione sicura (protetto
contro il rischio di caduta in
acqua)
e non sia necessario, in alcun caso, distaccare l’imbracatura di sicurezza
durante le attività o gli spostamenti;
La scheda ricorda inoltre che fase di progettazione e
programmazione dei lavori è necessario “prendere in considerazione procedure di
sicurezza che devono tener conto delle seguenti istruzioni:
- “per i lavori eseguiti al di sopra dell’acqua ad una
certa altezza da essa o al suo livello, le cadute di persone nell’acqua vanno
impedite mediante parapetti applicati all’opera, ai ponteggi, alle casseforme,
alle centine, ai
natanti
ed ai loro accessi; in assenza di parapetti o come supplemento di sicurezza
possono essere applicate reti di sicurezza;
- per lavori semplici, di breve durata (es.: rilievi e misurazioni)
e quando non possono essere usati parapetti o reti di sicurezza, nonché durante
il loro montaggio, devono essere utilizzate, a seconda dei casi, imbracature di
sicurezza e/o giubbotti di salvataggio a funzionamento automatico
(galleggiabilità intrinseca o autogonfiabili);
- per i lavori riguardanti l’esecuzione di opere
definitive o provvisorie dentro l’acqua, bisogna ricercare e mettere a
conoscenza degli addetti quanto può influire sul suo livello, come ad esempio:
la regolazione periodica dei canali e dei laghi artificiali, il regime delle
precipitazioni atmosferiche capaci di provocare piene ed inondazioni, il regime
delle maree diurne e stagionali, la direzione delle correnti e delle onde,
ecc.;
- misure e istruzioni puntuali devono essere previste: in
merito alla circolazione delle persone, dei mezzi di trasporto, delle macchine
semoventi sui moli e sulle
dighe
in corso di costruzione; per l’impiego di attrezzature terrestri o su natanti;
per l’infissione di pali o palancole; per evitare il capovolgimento dei
macchinari sui natanti o a terra; per la messa in opera di grandi blocchi di
pietra o di
calcestruzzo;
- in caso di attività notturna deve essere prevista una
sufficiente illuminazione dei luoghi di possibile caduta nell’acqua”.
Segnaliamo
che tutte le schede - che vi invitiamo a visionare - riportano ulteriori
indicazioni relative alle procedure di emergenza, alla
sorveglianza
sanitaria, ai
DPI
da utilizzare, alle attività di formazione e alla segnaletica necessaria.
CPT di Torino e
Provincia, INAIL Piemonte:
-
Variazioni
edizione 2009 (formato PDF, 496 kB):
contiene
alcuni aggiornamenti, rispetto alla precedente edizione del manuale, da
consultare per verificare se apporre correzioni al proprio documento di
valutazione dei rischi;
Tiziano Menduto