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Il responsabile dei lavori ed il coordinatore sono tenuti a creare una rete informativa

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

31/03/2008

Addebitati al responsabile dei lavori ed al coordinatore la colpa di non aver creato una rete informativa che potesse consentire loro di venire a conoscenza di un guasto ad una gru che ha poi portato ad un infortunio. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
    Il committente o il responsabile dei lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione sono tenuti a creare un idoneo canale informativo che consenta loro di eseguire un rapido intervento volto a scongiurare conseguenze dannose derivanti da un eventuale malfunzionamento di una attrezzatura di cantiere e dalle ipotizzabili e prevedibili improvvide condotte dei lavoratori addetti, né possono portare a loro discolpa il fatto di non essere stati informati di tali circostanze in quanto proprio la mancata conoscenza della circostanza è emblematica della loro colpa.
 

    Èquesta la motivazione che ha portato la Corte di Cassazione a confermare con questa sentenza la condanna già inflitta nei processi di primo e secondo grado ad un responsabile dei lavori e ad un  coordinatore in fase di esecuzione a seguito di un infortunio mortale occorso ad un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice operante in un cantiere edile. Il caso in esame riguarda più precisamente un lavoratore che, mentre era intento a liberare la fune di una gru installata in cantiere e rimasta attorcigliata sul tamburo di avvolgimento a seguito di un guasto verificatosi precedentemente, provocava con la sua azione la caduta del bozzello dell’attrezzatura, che era rimasto incastrato nel carrello della stessa, e di conseguenza la tesatura improvvisa della fune che con il suo movimento lo investiva, colpendolo al torace, sollevandolo e spingendolo all’indietro contro la struttura di base della gru e determinandone il decesso per insufficienza cardiocircolatoria.

 
    Dell’infortunio erano stati chiamati a rispondere in concorso fra loro ed ognuno nell’ambito della propria competenza il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione ed il datore di lavoro del lavoratore infortunato. Al rappresentante legale della ditta appaltatrice nonché datore di lavoro dell’infortunato veniva addebitata la responsabilità di non aver fornito all’infortunato informazioni sulla presenza di un pericolo grave ed immediato derivante dal malfunzionamento della gru installata nel cantiere, manifestatosi già precedentemente, e di non aver disposto quindi le misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi rischio per i lavoratori. Il coordinatore in fase di esecuzione veniva accusato di non aver assicurato, tramite opportune azioni di verifica e di coordinamento, l’esecuzione di quanto contenuto nel piano di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi all'uso della gru di cantiere, e di non aver garantito, inoltre, la costante informazione reciproca tra le imprese presenti in cantiere. Al committente ed al responsabile dei lavori veniva contestato, invece, di non aver verificato costantemente l'adempimento da parte del coordinatore di organizzare il coordinamento e la reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere ed al datore di lavoro dell’infortunato, infine, di non aver informato adeguatamente il proprio dipendente  sui rischi connessi all’uso della gru installata in cantiere.
 
    Il Tribunale competente  condannava tutti gli imputati addebitando agli stessi i reati a loro ascritti e successivamente la Corte di Appello assolveva il committente ed il datore di lavoro per non aver commesso il fatto ma confermava invece le condanne sia del responsabile dei lavori che del coordinatore.
 
    Questi ultimi hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo a loro discolpa di non essere stati informati dalla ditta subappaltatrice che operava in cantiere del malfunzionamento che si era verificato sulla gru nel corso di una manovra effettuata da personale della ditta stessa e sostenendo che questa si sarebbe limitata invece solo a richiedere per il giorno successivo l'intervento della ditta addetta alla manutenzione. I ricorrenti mettevano in evidenza che il guasto della gru era evidente tanto che gli operai della ditta subappaltatrice nel giorno dell’infortunio si erano accorti subito dell'avvolgimento irregolare della fune della gru sul tamburo e del blocco del bozzello porta-gancio alla estremità superiore della sua corsa, e che nella dinamica dell’accaduto era da individuare un comportamento “eccezionale” ed “esorbitante” dell’infortunato.   


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La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati precisando che qualora il committente affida a soggetto specificamente qualificato l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, tra i compiti del designato rientra il dovere di fornire le opportune informazioni sui rischi cui vanno incontro i lavoratori per le singole attività svolte dagli stessi e sulle misure da adottare per evitare incidenti nell'espletamento della specifico compito, nonché di svolgere, tramite una regolare presenza in cantiere, una costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori affinché le disposizioni date siano concretamente attuate.
 
    La presenza sul posto della ditta esecutrice dei lavori, prosegue la Sez. IV, non esonera altresì il predetto coordinatore da responsabilità poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione che serva a rafforzare la finalità di prevenzione. “In particolare” – precisa la Corte Suprema – “il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi”. Per la stessa Corte, ancora, alla riconosciuta imprevidenza dell’infortunato che ha tentato impropriamente di azionare la leva dei comandi della gru “si è aggiunta in modo preponderante la decisiva omessa istituzione dei necessari presidi informativi, che non hanno consentito all'imputato d'impartire disposizioni per evitare l'accaduto. Da tale carenza il ricorrente addirittura trae argomento, chiaramente pretestuoso alla luce delle osservazioni esposte, per affermare la sua assenza di colpa, laddove tale mancata conoscenza del guasto è emblematica della sua colpa”.
 
    Analoghe osservazioni la Sez. IV ha formulato nei confronti del responsabile dei lavori al quale sono state ascritte le stesse inadempienza addebitate al coordinatore. Il responsabile dei lavori, viene precisato nella sentenza, è il responsabile incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell'espletamento dei lavori per cui in tale ruolo “egli era il massimo responsabile unitamente al coordinatore dell'andamento dell'intero cantiere. Anche a lui va, pertanto, addebitato essenzialmente di essere rimasto all'oscuro dell'accaduto per una gravissima carenza nell'organizzazione dei controlli e delle informazioni connesse, che a lui dovevano fare capo” e quindi in conclusione non era esonerato affatto “dalla grave colpa in cui è incorso, omettendo di costituire una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell'occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici”.
 


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