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La dichiarazione di conformitĂ dell'installatore
PuntoSicuro ha presentato nei giorni scorsi un documento delâInail (area ex Ispesl), dal titolo â Installazione di dispositivi medici dotati dâimpianti a pressione: aspetti normativi, tecnici e procedurali correlati alla verifica della conformitĂ di fabbricazione e dâinstallazione secondo la âregola d'arteâ per le apparecchiature a Risonanza Magnetica che utilizzano magneti superconduttoriâ.
Ci siamo giĂ soffermati su questo documento che illustra gli elementi di rischio legati alle installazioni al fine di verificare il rispetto delle corrette procedure di fabbricazione e dâinstallazione. Procedure che devono essere a "regola dâarteâ, ovvero seguire il rispetto di procedure di sicurezza certificate.
Dopo aver parlato di certificazione CE e delle normative e direttive da rispettare nellâinstallazione di dispositivi medici dotati dâ impianti a pressione, ci soffermiamo sulla dichiarazione di conformitĂ dell'installatore.
Il documento ricorda che âla norma di riferimento elettiva per gli installatori che operano nel settore dellâimpiantistica collocata all'interno di edificiâ è rappresentata dal decreto 22 Gennaio 2008, n. 37 che è applicato âalla maggioranza degli impianti presenti allâinterno di ambienti sia di lavoro, sia di vitaâ. Un decreto complesso che viene analizzato in modo dettagliato.
Ad esempio si ricorda che con lâArt. 1 (Campo di applicazione) âè chiara lâapplicazione del decreto a tutte le tipologie dâ impianti connessi alla distribuzione di servizi allâinterno degli edifici, ed è ovviamente richiesto, alle ditte installatrici, il rispetto integrale di quanto contenuto nel relativo regolamento. Le ditte sono conseguentemente tenute al rispetto delle procedure tecniche definite, nonchĂŠ al rilascio, al committente, degli atti di certificazione previsti che attestano la regolaritĂ dellâimpianto realizzatoâ.
Quando gli impianti, a cui fa riferimento lâarticolo, âfanno parte di unâinstallazione per la cui corretta realizzazione e messa in esercizio esiste giĂ una â regola dâarteâ ad hoc, il decreto rimanda lâinstallatore alla normativa specificaâ.
Riguardo allâArt.2 (Definizioni) si ricorda che il âpunto di consegnaâ delle forniture è âdi fondamentale importanza nella trattazione di cui al presente lavoro: bisogna infatti conoscere con esattezza dove termina la âfornituraâ del fabbricante, e dove inizia lâopera di âinstallazioneâ di attrezzature e/o servizi accessori di responsabilitĂ propria degli installatori, ovvero, per gli aspetti relativi alla sicurezza, dove termina la âgiurisdizioneâ della marcatura CE e cosa sono obbligati a âcoprireâ le dichiarazioni di conformitĂ rilasciate dagli installatori degli impiantiâ.
In merito alle imprese abilitate (Art. 3) il documento ricorda che, secondo il decreto, i âsoggetti a cui sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari sono autorizzati ad installare, trasformare, ampliare ed effettuare manutenzioni su tutte le tipologie dâimpianti disciplinati dal presente decreto; essi possono essere rappresentati sia da imprese abilitate, sia da uffici tecnici interni; in entrambi i casi, il soggetto dichiarato idoneo dovrĂ essere provvisto di un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui allâart. 4, operante in condizioni di non incompatibilitĂ . Al soggetto sarĂ rilasciato, dalle autoritĂ competenti individuate nel comma 6 del presente articolo 3, un certificato di riconoscimento, che dovrĂ allegare, a seguito di una installazione, alla certificazione dâinstallazione alla regola dâarte che conclude la procedura di esecuzione di ogni intervento dâ installazione, modifica o ampliamento degli impianti disciplinati dal presente decretoâ.
In particolare i requisiti tecnico â professionali dei Responsabili tecnici (Art. 4) âsono individuati in base alle diverse tipologie dâimpianti, nonchĂŠ al dimensionamento degli stessi, anche sulla base del livello di conoscenze tecniche e di abilitazione professionale necessarieâ.
Il documento elenca, seguendo quanto indicato allaâArt. 5 (progettazione degli impianti), la documentazione che il soggetto abilitato, responsabile dellâinstallazione o di un intervento di modifica su un impianto (trasformazione/ ampliamento), deve produrre âal fine di poter dimostrare al committente ed alle autoritĂ competenti nazionali che il lavoro svolto è eseguito alla regola dâarteâ. Si ricorda che gli impianti realizzati in conformitĂ alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte (Art.6).
Veniamo alla dichiarazione di conformitĂ (Art.7).
Al termine dei lavori, âprevia effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalitĂ dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformitĂ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6â. E nei casi âin cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell' impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'operaâ.
Inoltre la dichiarazione di conformitĂ âè rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatriciâ secondo il modello di cui all'allegato II del decreto.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformitĂ , âsalvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piĂš reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilitĂ , in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazioneâ.
In caso di âaccertamento da parte della autoritĂ competenti, della violazione dei contenuti dellâart. 7 in merito alla dichiarazione di conformitĂ , il decreto prevede allâart. 15 un apparato sanzionatorio molto incisivo, che oltre alle pene pecuniari, definisce, per i casi piĂš gravi reiterati, anche la âŚsospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigianeâŚâ, mentre per i professionisti iscritti agli albi prevede che âŚi soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionistiâŚâ.
Inoltre le sanzioni amministrative âriguardano anche i committenti e i proprietari che non hanno affidato i lavori a soggetti abilitati o che non adottato le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza degli impiantiâ, come indicato nellâArt. 8.
Per capire in cosa consiste una dichiarazione di conformitĂ , in appendice al Decreto 37/2008 sono disponibili i âmodelli di riferimento per la produzione della certificazione dâinstallazione a regola dâarte predisposti dal Ministero per lo Sviluppo Economicoâ. In particolare lâallegato I si riferisce alle imprese abilitate, mentre lâallegato II è stato predisposto per gli uffici tecnici interni. Con queste dichiarazioni âi soggetti abilitati sono tenuti ad affermare sotto la propria responsabilitĂ di aver:
- rispettato il progetto redatto per lâinstallazione;
- seguito le norme di buona tecnica applicabili allâimpiego dellâinstallazione;
- installato componenti e materiali adatti al luogo dâinstallazione;
- controllato lâimpianto ai fini della sicurezza e della funzionalitĂ con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di leggeâ.
Alla dichiarazione di conformitĂ vanno allegati obbligatoriamente:
- il progetto ai sensi degli articoli 5 e 4;
- la relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- lo schema dellâimpianto realizzato;
- il riferimento a dichiarazioni di conformitĂ precedenti o parziali giĂ esistentiâ.
Per le imprese abilitate è necessario allegare anche la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico â professionali.
Alla fine âil documento, cosĂŹ completo, va consegnato al committente â proprietario dellâedificio in cui lâimpianto è stato installato, il quale è tenuto a tenerlo a disposizione delle autoritĂ competenti per le verifiche del casoâ.
Si indica che nellâambito della Risonanza Magnetica, âla legislazione nazionale italiana prevede la figura dellâEsperto Responsabile (ER) come consulente tecnico del datore di lavoro deputato a esprimere il preventivo benestare allâinstallazione, e, successivamente, a gestire gli aspetti di sicurezza dellâimpianto in se, nonchĂŠ di tutti gli impianti accessori necessari al funzionamento - in sicurezza - dellâapparecchiatura diagnosticaâ.
Il documento si conclude ricordando che la verifica di conformitĂ alle prescrizione di legge in materia di sicurezza è âoggetto della oramai ventennale esperienza in materia da parte dellâISPESL, che ha sviluppato e maturato le specifiche competenze tecniche seguendo lâevoluzione dei rischi in questo settore associati allâevoluzione tecnologica delle apparecchiature, organizzando un vero e proprio servizio ispettivoâ.
Il 31 maggio del 2010 il D.L. n.78 ha âstabilito la soppressione dellâ ISPESL e lâassorbimento di tutte le sue funzioni da parte dellâ INAIL, Istituto Nazionale per lâAssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che è chiamato quindi ad assolvere con continuitĂ e con maggiore incisivitĂ a tutte le incombenze giĂ svolte in passato dallâISPESLâ.
Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (area ex ISPESL) - Dipartimento Igiene del Lavoro â Laboratorio Radiazioni Ionizzanti - Settore per le Verifiche Autorizzative ed Ispettive nelle Radiazioni Ionizzanti ed in Risonanza Magnetica â â Installazione di dispositivi medici dotati dâimpianti a pressione: aspetti normativi, tecnici e procedurali correlati alla verifica della conformitĂ di fabbricazione e dâinstallazione secondo la âregola dâarteâ per le apparecchiature a Risonanza Magnetica che utilizzano magneti superconduttoriâ (formato PDF, 244 kB).
Tiziano Menduto
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