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Anno 12 - numero 2385 di mercoledì 28 aprile 2010
SISTRI: nuove faq dal Ministero Il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato la pagina delle domande/risposte più frequenti circa il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI: gli ultimi aggiornamenti.
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Si segnala che sul sito del SISTRI (www.sistri.it)
alla sezione "Domande
Frequenti" sono disponibili nuove risposte a ulteriori quesiti.
Per comodità si riportano di seguito gli aggiornamenti introdotti negli
ultimi
giorni:
1.21 Cessazione della produzione di
rifiuti pericolosi
Un’azienda che fino ad adesso ha
prodotto rifiuti pericolosi (olio, batterie, filtri) dalla manutenzione
ordinaria dei propri automezzi (autocarri, macchine operatrici), ma che,
da ora
in poi, si rivolgerà a terzi (autofficine) può ritenersi esonerata
dall’obbligo
di iscriversi al SISTRI previo smaltimento di quanto prodotto fin qui in
termini di "rifiuti pericolosi"?
Se sì, deve smaltire i "rifiuti prodotti" prima della scadenza del
termine di iscrizione al SISTRI o è sufficiente che smaltisca prima
dell’avvio
dell’operatività del SISTRI
(sempre rispettando i limiti del “deposito temporaneo”)?
L’azienda può ritenersi esonerata dall’iscrizione, sempre che non
rientri in
una delle altre categorie di soggetti obbligati, se provvede allo
smaltimento
dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio
dell’operatività
del SISTRI per il gruppo di riferimento.
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1.22
Iscrizione al Sistri nel caso di
smaltimento di autoveicoli
Un’azienda, non obbligata
all’iscrizione al SISTRI, che, una volta operativo il SISTRI, avrà
necessità di
smaltire (radiare) un autoveicolo (rifiuto speciale pericoloso) dovrà
preventivamente iscriversi al SISTRI, pagare il contributo annuo e
quindi
cancellarsi per non continuare a pagare negli anni successivi ?
Esatto. L’azienda dovrà iscriversi al SISTRI come produttore di
rifiuti
pericolosi e quindi cancellarsi se non prevede di dover smaltire altri
rifiuti
pericolosi negli anni successivi. Se però la proprietà del veicolo viene
ceduta
ad un concessionario, il quale provvederà successivamente alla
radiazione e
demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come
veicolo
usato, eventualmente nell’ambito di una compravendita di un veicolo
nuovo,
l’azienda che cede il veicolo non dovrà iscriversi al Sistri.
1.23 Iscrizione di cantieri e possesso
di tecnologie informatiche
I 6 mesi sono per il cantiere nel suo
complesso o sono per la singola ditta operante in cantiere? Se prevedo
di stare
5 mesi e non mi iscrivo, poi sforo e sto più di 6 mesi (come spesso
accade)
come mi comporto?
L’art. 6 comma 6 del DM 17/12/2009 (Particolari tipologie –
cantieri) parla
di “rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei
mesi e
che non dispongano di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema
SISTRI.” In
altre parole, un’azienda che opera per un tempo anche inferiore a 6 mesi
in un
cantiere dotato di tecnologie adeguate per l’accesso al sistema Sistri
dovrà
provvedere ad iscrivere il cantiere come propria Unità Locale. Nel caso
in cui
il cantiere originariamente previsto per un numero di mesi inferiori a 6
e non
dotato di tecnologie adeguate, debba protrarre la propria operatività
oltre i 6
mesi, allora le ditte operanti in quel cantiere dovranno iscrivere il
cantiere
come propria unità locale e dotarsi delle tecnologie adeguate per
l’accesso al
SISTRI.
1.24 Rifiuti prodotti da cantieri
Una ditta iscritta al trasporto
c/proprio di rifiuti da costruzione e demolizione (quindi codici 17 non
pericolosi) che nella propria autorizzazione al trasporto ha anche i
codici
degli imballaggi (quindi codici col 15 sempre non pericolosi) e più di
10
dipendenti, è obbligata all’iscrizione al Sistri come produttore di non
pericolosi e trasportatore di non pericolosi (quindi chiavetta + black
box su
tutti i camion autorizzati al trasporto) o anche i codici 15, in questo
caso,
sono considerati come rifiuti da costruzione e demolizione?
Sono soggette ad iscrizione al SISTRI le imprese che producono
rifiuti
speciali di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184 comma 3 del
decreto
legislativo 152/2006, mentre le imprese che producono i rifiuti speciali
derivanti da costruzione e demolizione (lettera b) non sono soggette ad
iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non
pericolosi, derivanti unicamente dalle attività di costruzione o
demolizione,
l’impresa non è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di
rifiuti, a
meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.
1.25 Classificazione delle bombolette
spray (contenitori a pressione vuoti)
Il Codice CER 150111 riguarda solo
contenitori a pressione vuoti che abbiano "ospitato" delle
"matrici solide porose pericolose" oppure concerne tutti i
contenitori a pressione vuoti, a prescindere dal contenuto delle
suddette
matrici pericolose?
15 01 11* [Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolose (ad
esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti]
Premesso che la domanda non riguarda il SISTRI, ma la classificazione
dei
rifiuti in generale, va ricordato che Il Codice CER 150111 riguarda
tutti i
contenitori a pressione vuoti. Qualora ci fossero gas residui, si
potrebbero
utilizzare anche i codici relativi alla subcategoria 16.06.
1.26 Impianti mobili di
recupero/smaltimento
I gestori di impianti mobili di
recupero/smaltimento di cui all’art. 208 comma 15 del DLgs 152/06 per i
quali
ad oggi non è possibile l’iscrizione all’Albo e per i quali ad oggi non
c’è
l’obbligo di MUD (almeno per le attività di recupero) (era previsto nel
nuovo
MUD): devono iscriversi, come ed in che tempi?
Gli impianti mobili sono a tutti gli effetti impianti di gestione
dei
rifiuti e quindi sono soggetti all’iscrizione al Sistri. I gestori
degli impianti mobili iscrivono l’impianto mobile prima dell’inizio
della
campagna di trattamento come unità locale, riportando come indirizzo
quello del
sito prescelto per la campagna di attività. Successivamente al termine
dell’attività, il gestore dell’impianto mobile provvederà alla
cancellazione
dell’unità locale dal Sistri, avvalendosi di quanto previsto all’art. 3
comma
7.
1.27 Rifiuti prodotti nell’ambito di
attività di bonifica
Per le altre categorie di iscrizione
all’Albo (es. bonifica siti contaminati cat. 9, bonifica beni contenenti
amianto cat. 10) a parte per la produzione di rifiuti, è previsto che si
iscrivano anche per l’attività di gestione dei rifiuti che conducono?
Poiché il SISTRI
non introduce modifiche nella legislazione relativa ai rifiuti, tali
soggetti
dovranno comportarsi conformemente a come si comportano attualmente
nell’ambito
delle attività di bonifica. In altre parole, se nell’ambito di
un’attività di
bonifica tali soggetti risultano produttori di rifiuti e/o
recuperatori/smaltitori, dovranno iscriversi al SISTRI come tali. Se
nell’ambito di attività di bonifica tali soggetti operano esclusivamente
come
operatori di impianti o macchinari (ad esempio un impianto di bioventing
per la
bonifica in-situ di suoli contaminati, o macchinari per lo scavo dei
terreni
contaminati) ma gli eventuali rifiuti prodotti rimangono in capo al
proprietario del sito contaminato, allora sarà quest’ultimo che dovrà
iscriversi come produttore.
2.11. Soggetti autorizzati allo
spandimento dei fanghi in agricoltura
Le aziende che effettuano spandimento
fanghi in agricoltura (tipicamente agroalimentari), disciplinato della
L.
99/1992, e sono dotate di autorizzazione allo spandimento (R10) in base
ad una
normativa regionale (ad es Emilia Romagna DG 2773/04 e successive
modifiche),
sono tenuti ad iscriversi al sistema come recuperatori?
Tutti i soggetti autorizzati allo spandimento dei fanghi in
agricoltura R10
devono iscriversi al SISTRI nella categoria recuperatori/smaltitori.
2.12 Modalità operative semplificate e
possesso delle tecnologie informatiche
I soggetti iscritti al Sistri che,
pur avendone facoltà (art. 7 comma 1), non delegheranno le Associazioni,
dovranno disporre permanentemente, nell’unità locale, di tecnologie
adeguate
(pc, stampante, collegamento internet) o sarà sufficiente il possesso
del
dispositivo USB?
Il DM 152 2006 prevede all’art. 190 comma 3 che I registri di carico e
scarico
siano “tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e
di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che
effettuano
attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti
e
degli intermediari”. Nel caso in cui i soggetti iscritti al Sistri, pur
avendone la facoltà, decidano di non delegare le Associazioni, dovranno
essere
loro stessi a garantire la presenza del registro cronologico (che nel
Sistri
sostituisce il registro di carico scarico) nelle loro sedi. Questo potrà
essere
fatto o rendendo disponibile presso la sede una stampa aggiornata del
registro,
oppure garantendo la disponibilità presso la sede di tecnologie adeguate
(pc,
stampante, collegamento internet) che consentano la visualizzazione e la
stampa
dei registri. In sintesi, il solo possesso del dispositivo USB non è
sufficiente.
2.13 Iscrizione di medici, dentisti,
infermieri, liberi professionisti, artigiani etc.
I medici, i dentisti, i
fisioterapisti, gli infermieri, i parrucchieri, le estetiste…gli
artigiani e le
officine di riparazione con meno di 10 dipendenti sono tenuti
all’iscrizione al
SISTRI?
In base all’art. 6 coma 1 del DM 17/12/2009, “1. I produttori di
rifiuti
pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di
impresa e
i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
non
hanno più di dieci dipendenti” non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI,
ma
possono aderirvi su base volontaria.
In altre parole i liberi professionisti, (medici, dentisti etc.) e altre
categorie di soggetti che non sono imprenditori o artigiani e quindi non
sono
inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa non sono tenuti
all’iscrizione al SISTRI nemmeno in caso di produzione di rifiuti
pericolosi.
8.06 Iscrizione delle associazioni
imprenditoriali
Entro quando devono iscriversi al SISTRI
per la specifica categoria le associazioni o loro società di servizi che
intendono gestire il SISTRI per i propri soggetti deleganti?
In base a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 (Modalità operative
semplificate), i soggetti che intendono delegare le associazioni “dopo
l’iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, provvedono a delegare
le
organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte.” Ciò vuol dire che
le
associazioni potranno ricevere la delega dai soggetti in un qualsiasi
momento
successivo all’iscrizione al SISTRI dei soggetti deleganti. Il DM
17/12/2009
non stabilisce una data specifica per l’iscrizione delle associazioni.
Tuttavia, in base all’allegato 1A al DM 17/12/2009, “ciascuna
articolazione
territoriale dell’associazione imprenditoriale, o società di servizi che
abbia
ricevuto delega ai sensi dell’art. 7, comma 1, richiede un dispositivo
USB”
L’iscrizione delle associazioni è quindi finalizzata all’ottenimento di
una USB
con cui gestire i registri dei soggetti deleganti. Tale iscrizione dovrà
quindi
avvenire dopo aver ricevuto la delega da parte del primo soggetto
delegante.
Fonte: www.sistri.it.
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