I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD sono:
- le imprese e gli enti che producono solo rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, aventi non più di dieci dipendenti;
- gli
imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;
- i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, in quanto in questo caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
Modalità di compilazione del MUD:
- deve essere presentata una dichiarazione MUD per ogni unità locale;
- il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui la singola dichiarazione MUD è riferita;
- ogni dichiarante deve compilare la scheda anagrafica e solo le sezioni riguardanti la propria attività, pertanto i soggetti che nel corso del 2008 non hanno effettuato alcuna attività per la quale è previsto il MUD non devono presentare un MUD.
Modalità di presentazione del MUD:
- per via telematica, tramite il sito http://www.mudtelematico.it, con utilizzo della firma elettronica (smart card);
- su supporto cartaceo o su supporto informatico, da consegnare a mano o da inviare per posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta conforme al fac simile ministeriale, alla Camera di Commercio;
- deve essere utilizzato il modello di busta "allegato 3";
- i Gestori di rifiuti, cioè trasportatori e recuperatori, smaltitori, commercianti ed intermediari di rifiuti, nonché autodemolitori, frantumatori e rottamatori veicoli a fine vita o fuori uso devono compilare il MUD esclusivamente su supporto informatico o in via telematica;
- per la presentazione su supporto informatico è necessario scaricare il software di compilazione dal sito
http://www.ecocerved.it e unire al supporto: la stampa delle sezioni anagrafiche, le schede SA1 e SA2, riferite a ogni unità locale e firmate per esteso dai rispettivi dichiaranti (legale rappresentante o suo delegato), una per ogni dichiarazione contenuta nei supporti; l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria, una per ogni plico presentato, il "modulo riepilogativo per la presentazione su supporto informatico". Come sopra specificato, non può essere utilizzato il software di compilazione dello scorso anno.
Comunicazione semplificata
La sezione comunicazione semplificata può essere compilata solamente da dichiaranti che rispettino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- presentano la dichiarazione su supporto cartaceo;
- sono produttori di non più di 3 rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nella unità locale cui si riferisce la comunicazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari
Dichiarazione INES /PRTR
Dall’anno scorso è in vigore il nuovo registro europeo delle emissioni industriali (E-PRTR) istituito con il Regolamento (CE) n. 166/06. La nuova dichiarazione ha sostituito la precedente dichiarazione INES, con alcune modifiche introdotte dal Regolamento.
Rispetto all’anno scorso non sono intervenuti sostanziali cambiamenti nel quadro normativo nazionale di riferimento o nei contenuti della dichiarazione stessa. Tuttavia, come previsto dal Regolamento, a partire da quest'anno il termine per la presentazione della dichiarazione PRTR 2009 (dati relativi all’anno 2008) è il 30 aprile p.v., in linea con la scadenza per la presentazione del MUD 2009.
APAT - Il Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) - Attuazione del Regolamento (CE) n. 166/06 Rapporto di valutazione della qualità della dichiarazione PRTR
Sezione comunicazione veicoli fuori uso
Con il DPCM 22/12/04 è stata introdotta nel MUD la sezione, prevista dal D.Lgs. 209/03, destinata ad autodemolitori, frantumatori e rottamatori di veicoli a fine vita o fuori uso.
La presentazione della sezione "comunicazione veicoli fuori uso" può essere effettuata esclusivamente su supporto informatico. Il software necessario è scaricabile dal sito
http://www.ecocerved.it.
In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso sono i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Diritti di segreteria
Insieme al MUD va consegnata l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria, da versare C.C.I.A.A. indicando nella causale: "diritti di segreteria MUD anno 2009" e che sono fissati in 10 euro per ogni scheda anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto informatico e in 15 euro per le denunce su supporto cartaceo.
Sanzioni
La mancata, incompleta o inesatta compilazione della comunicazione rifiuti entro la scadenza prevista del 30 aprile 2009 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00.
La comunicazione effettuata dopo la scadenza del 30 aprile 2009 ma entro 60 giorni (cioè entro il 29 giugno 2008), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00.
Se i dati contenuti nella dichiarazione MUD sono formalmente incompleti o inesatti, ma, dai dati riportati nella comunicazione, nei
registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture, è possibile ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.
Modifiche e integrazioni della dichiarazione MUD
Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione MUD completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità.
La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento del diritto di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste al punto precedente; sulla busta contenente la nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura "annulla e sostituisce la precedente del GG/MM/AAAA".