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Interpello MASE: chiarimenti su utilizzo diretto rifiuti AIA
Negli ultimi anni la normativa ambientale italiana ha posto crescente attenzione al tema dell’economia circolare e dell’uso efficiente delle risorse. In tale contesto si colloca la previsione dell’art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152/2006, che consente in casi specifici l’utilizzo diretto di rifiuti da parte di impianti industriali autorizzati con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), con procedure semplificate.
Tuttavia, il nuovo regime introdotto richiede di sciogliere numerosi dubbi applicativi su aspetti quali: ambito soggettivo e oggettivo, obblighi documentali, limiti operativi, compatibilità con altre procedure ambientali, regime delle garanzie, registri, etc.
Per questo motivo la Regione Veneto ha presentato al Ministero un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, al fine di ottenere orientamenti vincolanti di carattere interpretativo. Il Ministero ha risposto con la nota prot. n. 16209 del 30 gennaio 2025, che costituisce un riferimento importante per le amministrazioni locali, gli operatori industriali e gli enti ambientali.
Illustriamo i contenuti dell’istanza, le posizioni richieste al Ministero e il parere ministeriale con i principali profili critici.
L’istanza dell’interpello: quesiti posti dalla Regione Veneto
Nell’istanza (All. 1 “Istanza Regione Veneto”) la Regione solleva una serie di questioni interpretative, volte a chiarire il corretto ambito di applicazione e le condizioni di operatività del regime semplificato previsto dall’art. 216, comma 8-septies, in particolare circa:
- Esonero da obblighi di registro/carico-scarico e MUD
Si chiede conferma che, in virtù della previsione che i rifiuti oggetto di comunicazione siano soggetti “esclusivamente” alle norme sul trasporto e al formulario, il gestore sia esonerato dagli obblighi di tenuta del registro di carico-scarico e di presentazione del MUD. Eventualmente si chiede se sia opportuno introdurre forme semplificate di rendicontazione interna. - Compatibilità con procedure VIA / modifiche AIA
Si domanda se l’utilizzo diretto dei rifiuti in impianti AIA possa prescindere dall’espletamento delle procedure di VIA qualora non vi siano modifiche sostanziali, e se la comunicazione ai sensi dell’art. 216, comma 8-septies possa sostituire la comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies (modifica AIA). - Garanzie finanziarie
Qual è il regime applicabile delle garanzie ambientali per gli impianti che attivano questo regime semplificato? È necessario applicare idonee garanzie proporzionali ai quantitativi stoccati? - Piano di emergenza interno (art. 26-bis, d.l. 113/2018)
Si chiede se gli impianti che operano in regime di utilizzazione diretta siano soggetti all’obbligo del piano di emergenza interna previsto dall’art. 26-bis del d.l. 113/2018. - Registro delle imprese che effettuano comunicazione
Infine, si richiede di chiarire chi debba tenere il registro delle imprese che fanno comunicazione ai sensi del comma 8-septies: se la competenza ricada in capo alla Provincia o altro ente territoriale.
Nel complesso, l’istanza mira a delineare con maggiore certezza operativa un regime che potenzialmente favorisce il ricorso a rifiuti “in lista verde” per sostituire le materie prime, ma che deve armonizzarsi con il sistema delle autorizzazioni ambientali e con le prescrizioni legali.
Il parere ministeriale: note principali e orientamenti
Nella Nota prot. Mase n. 16209 del 30 gennaio 2025, il Ministero risponde ai quesiti sollevati, offrendo indicazioni interpretative vincolanti per le amministrazioni e criteri applicativi per gli istanti.
Ecco i punti chiave del riscontro ministeriale:
Ambito oggettivo e soggettivo del regime semplificato
Il Ministero chiarisce che il comma 8-septies dell’articolo 216 del D.lgs. 152/2006 consente l’utilizzo diretto, da parte di impianti industriali autorizzati con AIA ai sensi degli articoli 29-sexies e seguenti, di rifiuti individuati nella cosiddetta “lista verde” di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006. Si tratta, quindi, di una possibilità riservata a soggetti già dotati di un’autorizzazione integrata ambientale e che intendono impiegare tali rifiuti come sostituti di materie prime all’interno del proprio ciclo produttivo.
Il Ministero precisa che, affinché l’attività possa rientrare nel regime semplificato, è necessario che siano rispettate le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Reference) relative al processo produttivo e che il gestore invii una comunicazione preventiva all’autorità competente almeno quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’utilizzo dei rifiuti.
Una volta adempiuti questi obblighi e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, l’impiego diretto dei rifiuti non richiede un’ulteriore autorizzazione specifica in materia di gestione dei rifiuti, in quanto l’attività si configura come parte integrante del processo produttivo già autorizzato in AIA.
Risposta ai quesiti specifici
- Applicabilità del DM 5/2/1998
Il Ministero ritiene che non sia possibile estendere automaticamente il DM 5/2/1998 agli impianti sottoposti al comma 8-septies per le parti non disciplinate dal medesimo articolo o dai BAT. In altri termini, non si possono “colmare i vuoti” con una disposizione preesistente, a meno che non vi sia una chiara compatibilità normativa. Il parere suggerisce che ogni disciplina residuale debba essere valutata in coerenza con l’obiettivo del regime semplificato e con le condizioni poste dal legislatore per l’economia circolare. - Esonero da registro / MUD
Il Ministero conferma che, ai sensi del comma 8-septies, i rifiuti oggetto di comunicazione sono assoggettati esclusivamente alle norme concernenti il trasporto e il formulario, e quindi il gestore non è tenuto agli obblighi di registro di carico-scarico né alla presentazione del MUD per quei quantitativi utilizzati nell’impianto. Tuttavia, il parere lascia spazio all’adozione di registrazioni semplificate interne nell’ambito del piano di monitoraggio, da considerare nelle relazioni periodiche dell’AIA. - VIA / modifiche AIA
Il Ministero precisa che la comunicazione ex art. 216, comma 8-septies non esonera l’impianto dall’obbligo di rispettare le procedure di VIA, qualora ricorrano i presupposti. Ogni modifica che produca incrementi significativi di impatti ambientali (scarichi, emissioni, uso suolo, etc.) rimane soggetta al Titolo III Parte II del D.lgs. 152/2006.
Quanto alla modifica dell’AIA, la comunicazione ex 8-septies non sostituisce automaticamente quella ai sensi dell’art. 29-nonies, ma l’autorità competente deve valutare la sostanzialità della modifica con riferimento alle definizioni, soglie e casistiche dell’art. 5, lettera l-bis del D.lgs. 152/2006. Se la modifica è sostanziale, l’AIA dovrà essere integrata. - Garanzie finanziarie
Il Ministero conferma che resta applicabile l’obbligo di garanzie finanziarie anche per gli impianti che operano in regime semplificato, proporzionate ai quantitativi stoccati. - Piano di emergenza interno (art. 26-bis d.l. 113/2018)
Il parere note che l’art. 26-bis prevede l’obbligo di predisposizione del piano di emergenza interna per gli “impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti”. Tuttavia, il Ministero interpreta che tale obbligo non si applica se l’impianto ricade nel regime del comma 8-septies, ossia non opera come impianto rifiuti nel senso ordinario (non eroga attività di stoccaggio/lavorazione “rifiuti” soggetta alla disciplina rifiuti). - Registro delle imprese che effettuano comunicazione
Il Ministero ritiene che l’autorità competente alla tenuta del registro delle imprese che effettuano comunicazioni ex 8-septies sia la Provincia territorialmente competente, analogamente a quanto previsto nel comma 3 del medesimo articolo 216. Inoltre, è suggerita l’opportunità di trasmettere la stessa comunicazione all’Autorità che ha rilasciato l’AIA, per eventuali integrazioni.
Il parere ministeriale, pur offrendo orientamenti interpretativi utili, lascia margini di valutazione discrezionale per le autorità competenti, specialmente in materia di soglie, sostanzialità e compatibilità con le previsioni AIA e VIA.
Profili critici e spunti operativi
Alla luce dell’istanza e del parere ministeriale, emergono alcune questioni operative rilevanti che meritano attenzione:
- Equilibrio fra semplificazione e protezione ambientale
Il regime semplificato rischia di generare incertezze se le condizioni non sono ben definite. Occorre che le autorità competenti definiscano soglie precise, controlli e modalità di verifica affinché non si compromettano gli obiettivi ambientali. - Coerenza con il principio di legalità
L’assenza di una regolazione esplicita per gli aspetti residuali (stoccaggi, limiti quantitativi, periodo massimo) impone prudenza: le autorità dovrebbero formalizzare linee guida o regolamenti attuativi per dare certezza operativa. - Ruolo delle autorità competenti e coordinamento AIA / registro / controllo
È fondamentale che l’autorità competente per l’AIA, la Provincia (registro) e l’autorità ambientale locale coordinino le proprie attività di istruttoria per evitare duplicazioni, conflitti o disallineamenti interpretativi. - Monitoraggio e trasparenza
Pur essendo esentati da registro/MUD, gli operatori dovrebbero adottare forme semplificate di tracciamento interno per consentire controlli e verifiche, anche nell’ambito del piano di monitoraggio dell’autorizzazione integrata. - Coinvolgimento della valutazione ambientale
Quando l’utilizzo dei rifiuti comporti modifiche rilevanti, non è possibile prescindere da VIA o da integrazioni AIA: i gestori dovranno fare attenti studi tecnici e consultazioni ambientali ove richiesto. - Cautela nell’estensione delle interpretazioni
Il parere ministeriale non consente di generalizzare automaticamente l’applicabilità a tutti i casi: per ogni progetto, va verificata la compatibilità con le condizioni poste dal legislatore (lista verde, BAT, autorizzazioni vigenti).
RXY
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