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A
cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano
1 Profili
generali
Secondo la
Suprema Corte (Corte di Cassazione sezione III penale, 27 gennaio 1999 n. 1142,
P.M. in c. Celino “il preposto,
privo del potere o dovere di predisporre
mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con
corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”:
- “è responsabile,
tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di
lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività”
lavorativa;
- “rende edotti
i lavoratori dei rischi cui sono soggetti”;
- “vigila sull'uso
dei dispositivi di sicurezza individuali”;
- “verifica se,
nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune
cautele”;
- “deve attuare
il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli
sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza”.
La sentenza
aggiunge che “da tale coacervo di funzioni si evince che grava sul
preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare
sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità
dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di
quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano
pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra)”.
Perciò
il preposto deve, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. a
del
D.Lgs.
n.81/2008, anche richiamare ogni singolo lavoratore all'osservanza dei suoi
obblighi di legge (cfr. art. 20 comma 2
D. Lgs. n. 81/2008, dedicato agli obblighi dei lavoratori, che però
rappresenta anche in modo efficace il nucleo centrale degli obblighi dei
preposti, in quanto quel che i lavoratori devo obbligatoriamente “fare” in
materia di prevenzione, costituisce anche un preciso obbligo di sorveglianza e
di controllo a carico del preposto):
a) far osservare le disposizioni
e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti
e proprie, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) fare utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro,
le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di
sicurezza;
c) fare utilizzare in
modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d) verificare che ogni lavoratore provveda
a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonche' qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilita' e fatto salvo
l'obbligo di cui
alla lettera successiva per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e
incombente, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) controllare che ogni lavoratore non
proceda a rimuovere o modificare senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
e) controllare che ogni lavoratore non
proceda a compiere di
propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza
ovvero che possono compromettere
la sicurezza propria o di altri lavoratori;
f) controllare che ogni lavoratore partecipi
ai programmi di
formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro.
In via
preliminare è necessaria una lettura attenta e rigorosa del dato normativo per
poter individuare in modo chiaro in che modo il legislatore caratterizzi la
figura del preposto come portatore di una posizione di garanzia
prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente da delega, e fondamentale,
in quanto incarnante la funzione del essenziale del controllo.
Va ricordato l’art. 56.
Sanzioni per il preposto:
1. I
preposti
sono puniti nei limiti dell'attivita' alla quale sono tenuti in osservanza
degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con
l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1,
lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con
l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1,
lettere b), c), d);
c)
con l'ammenda da
300 a 900
euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
La definizione
del Testo Unico ex art. 2 “fotografa la posizione dei diversi soggetti
aziendali” (Anna Guardavilla) e pone l’accento “sulla natura dell’incarico
conferito”, in linea con la conclusione alla quale da tempo era arrivata la
giurisprudenza, secondo la quale “tali qualità discendono dalla loro posizione
assunta all’interno delle singole aziende o enti (Cass. Pen. , sez. III,
sentenza n. 14017 del 15/04/05)” [Antonella Guadagni].
Il preposto lo
individua la legge a partire dalla effettiva organizzazione del lavoro
aziendale, e dalla posizione gerarchica sovraordinata che alcuni “superiori”
hanno in azienda, eventualmente, nei confronti di altri soggetti aziendali
“sottoposti”. In altre parole, una volta che il datore di lavoro ha deciso di
organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali sovraordinate ad
altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto (o
del dirigente) come colui che nella normale attività lavorativa esercita una
supremazia su altri a lui sottoposti. Su tale figura il Cielo, ovvero il
legislatore (e non il datore di lavoro) fa ricadere la qualifica di preposto
(quantomeno ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. N. 81/2008).
Anche perchè in
realtà il preposto in azienda non viene frequentemente definito tale, ma in un
modo più confacente all’effettiva organizzazione produttiva: caporeparto,
caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca,
responsabile, coordinatore, supervisor, team leader ecc. Ecc. Tutti questi sono
quasi sempre preposti, lo sappiano o non lo sappiano, la qualifica, quantomeno
ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. N. 81/2008, sono preposti, di fatto o di
diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano, non importa, la legge non
ammette ignoranza (Codice Penale art. 5 – Ignoranza della legge penale –
Nessuno puo’ invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale).
La Cassazione Penale, Sezione
IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n.
1502 ha chiarito in modo esemplare la individuazione normativa della figura del
preposto fatta dal legislatore, dopo che il datore di lavoro ha organizzato la
sua attività aziendale e prima, a prescindere, da deleghe e incarichi specifici
in materia di sicurezza (che vengono considerati, ma solo in seconda battuta, e
se non sono fasulli): “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la
nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al
riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia
autonomamente previste. Il preposto, come il
datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge
e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e
specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati,
la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure
proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e
personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto,
direttamente fanno capo. E’ pertanto del tutto improprio il richiamo alla
assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del
preposto cerca di allontanare la responsabilità.”
In tal senso «i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad
un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti in posizione
apicale nell'azienda e sono, in un certo senso, subordinati e limitati dal
settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività».(Cassazione Penale,
sez. IV, 12.12.2007, n. 3483)
La Cassazione mette in luce che i preposti sono “i soggetti che
sovrintendono all’espletamento delle attività soggette alla normativa
prevenzionistica. Non spetta, perciò, al preposto
adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri
intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.
Posto che con il termine ‘sovrintendere’ si indica l’attività
rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si
svolga nel rispetto delle regole di sicurezza, il caposquadra va inquadrato
nella figura del preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e
sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.
Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto
che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia
compiuto secondo le norme antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno
un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi
sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle
attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni” [Cassazione Penale, Sez. 4,
21 aprile 2006, n. 14192 - la fattispecie ha riguardato “B. S., imputato
del reato di lesioni colpose e di violazione degli artt.4 co 5 lett f) e
dell'art .90, co 2 lett b) D lgs 626/94 per non avere controllato in
qualita’ di capo squadra che il sottoposto A. G. , intento a segare pezzi di
legno utilizzasse l'apposito attrezzo spingi pezzo cagionando allo stesso una
lesione personale grave costituita dalla perdita del secondo dito della mano
destra con diminuzione permanente della capacita’ prensoria”].
Dunque «preposto è colui che sovraintende a determinate attività
produttive o più esattamente svolge funzioni di immediata supervisione e di
diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative. La sua
specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia
antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè di
assolvere agli obblighi indicati nell'art. 4. Tra questi è compreso quello di
aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione,
ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono
all'organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi
di sicurezza» (Cassazione Penale, sez. IV, 2.4.2007, n. 21593)
E' necessario
focalizzare l'attenzione su questo chiaro concetto, chi ordina un tipo di
lavoro qualunque senza controllare che questo avenga nel rispetto della
normativa antifortunistica sarà inevitabilmente chiamato a risponderne
penalmente in sede di accertamento delle responsabilità penali da danno alla
persona, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissme di cui agli articoli 589
e 590 del codice penale.
2 Il concetto di sovrintendere
La Corte di
Appello di Milano, con la sentenza 23 ottobre 1998, analizzando quelle norme in
cui l'accento è posto proprio sul verbo “sovrintendere”, ha autorevolmente
sostenuto che “l'accento ... è posto su “tale verbo”, che, secondo il suo
significato letterale, confermato da un concorde orientamento della dottrina e
della giurisprudenza, indica essenzialmente un'attività rivolta a vigilare
sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nel pieno rispetto
delle regole di sicurezza imposte dalla legge e dagli organi dirigenti
dell'azienda e comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni
di natura meramente esecutiva”.
Il tratto essenziale di tale
funzione è vigilare, e la vigilanza “dovrebbe consistere in un assiduo
controllo dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità ai modi, ai
tempi e agli obiettivi fissati in via generale dai superiori gerarchici (i
dirigenti) e sulla base dei criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e
i presidi di sicurezza dagli stessi preordinati” (Di Lecce, Culotta,
Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pirola editore, Milano
1997 pag. 138)
Il
sovrintendere richiede però un requisito preliminare, ovvero il possesso di unasupremazia riconosciuta sugli altri lavoratori: viene infatti definito
dalla sentenza della Cassazione pen. n. 760/91 come “chiunque si trovi in
posizione tale da dover dirigere e sorvegliare l'attività lavorativa di altri
operai ai suoi ordini”.
3. L'individuazione da parte della legge e della giurisprudenza
del preposto: supremazia
La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche “va
compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito
dell'organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con
riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto
delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le
responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di
titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una
posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di
dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in
sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di
lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata
direzione di altra persona a lui soprastante” (Corte di Cassazione Penale,
6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).
In questo caso
il preposto svolge un compito che, definito genericamente dalla massima come
“dirigere”, rappresenta un modo concreto di sovraintendere all'attività dei
lavoratori.
Come anzidetto,
"l’individuazione dei destinatari degli obblighi di prevenzione dagli
infortuni sul lavoro va compiuta caso per caso, con riferimento alla
organizzazione dell’impresa e alle mansioni esercitate in concreto dai singoli"
(Cassazione sez. IV, n. 927 del 29.12.82): possiamo dunque affermare che "in
materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il
preposto condivide con il datore di lavoro, ma con sfumature diverse secondo le
sue reali mansioni, oneri e responsabilità soltanto gli obblighi di
sorveglianza, per cui egli
non è tenuto a
predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo
esclusivo del datore di lavoro, ma deve invece vigilare affinché gli ordini vengano regolarmente
eseguiti L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un
sinistro dal mancato uso di tali cautele" [Cassazione penale, sez. IV,
21 giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.). Riv. pen. 1989, 377. Giust. pen.
1989, II,362 (s.m.)].
In particolare
trattasi di un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale
è attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una funzione di
controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione
lavorativa. In particolare ha ritenuto Cass. Pen. sez. IV, con sentenza
del 25/1/1982 n. 745, che “
i preposti
non esauriscono il loro obbligo con l’impartire generiche disposizioni al
personale sottostante, essendo essi tenuti a vigilare sulla concreta attuazione
di tali disposizioni e a predisporre i mezzi che si rendano necessari”.
I Preposti
hanno dunque il compito fondamentale e prevenzionisticamente preziosissimo
di verificare la concreta attuazione
delle procedure comportamentali stabilite dall' azienda, tese alla protezione
dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
Anche
prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro
nella posizione di preposto con attribuzione dei compiti connessi e delle
conseguenti responsabilità (si veda l'art. 299 D.Lgs. n. 81/2008: ”Esercizio
di fatto di poteri direttivi” , norma prevede secondo la quale ”le
posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”),
il preposto (anche di fatto) sarà comunque obbligato a rispettare e a far
rispettare ai lavoratori la normativa
antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti
contitolari dell'obbligazione di sicurezza dall’art. 2 comma 1 lettera d) e
dall'art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
La Cassazione [Cassazione penale, Sez. IV- Sentenza n. 11351 del
31 marzo 2006 (u.p. 20 aprile 2005) - Pres. D'Urso - Est. Battisti – P.M.
(Conf.) Salzano - Ric. Stasi e altro ] è esplicita: «
la stessa formulazione
della norma (art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. n. 626/1994) - negli stessi, pressoché
identici, termini usati dall'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 [ora artt. 2
comma 1 lett. c ed e, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008] - consente di ritenere
che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti
destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla
eventuale delega» e le precise disposizione della legislazione
prevenzionistica in materia di «
obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (...) può far ritenere che per questi due ultimi
soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei
doveri di sicurezza».
Nel concetto di
preposto consolidatosi con la definizione dicui all'articolo 2 comma 1 lettera
e) del dal D. Lgs. n. 626/94 è contenuta
tutta l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità: “il preposto è,
nella impresa, colui che, come prevede l'articolo 4 del d.P.R. n.
547 del 1955 [ed anche l'art. 1 comma 4 bis D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626,
n.d.r.] , sovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori
subordinati anche con il compito - non esclusivo, ma sussidiario, spettando
quel compito, anzitutto, al datore di lavoro e ai dirigenti, tra i quali il
direttore dei lavori se nominato - di pretendere dai lavoratori che si
avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con
le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione
specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”,
Conformemente al proprio
ruolo gerarchico, «in caso di mancata osservanza delle misure di
sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a
rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di
lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a
carico dei dipendenti riottosi» Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272,
Baiguini, in Guariniello, Sicurezza del
Lavoro e Corte di Cassazione, Il Repertorio p. 43).
In tal senso «rispondono
del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione
di norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all'igiene
del lavoro, il primario
di un reparto di "rianimazione centralizzata" ed il
responsabile di una ditta
fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale
ospedaliero misure precauzionali per l'uso
di un'apparecchiatura per il monitoraggio cruento della
pressione sanguigna e, dunque, per non aver impedito
che una fuoriuscita di
sangue dall'apparecchiatura applicata a
un paziente ammalato di
Aids (verificatasi al momento della
rimozione del traduttore dalla
cupola in occasione delle operazioni necessarie per il
trasporto del paziente stesso in altro reparto)
investisse in più parti del corpo
una infermiera priva di quel
momento di mezzi personali
di protezione, provocandole
un'infezione da Hiv con
indebolimento permanente del sistema immunitario, dell'organo
della procreazione e delle
funzioni psichiche (Pretura Torino 22 marzo 1989, in Foro it. 1990, II,58).
Infine, a
dimostrazione dell’automatismo legale col quale avviene l’identificazione, ad
esempio, caporeparto= preposto (sempre) basti la seguente sentenza: "il capo-reparto è,
quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari
mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere,
svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti,
in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono
segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di
protezione individuale dato in uso ai dipendenti.
Nella fattispecie, dalle
considerazioni che precedono è dato trarre la conclusione che l'imputato, nella
spiegata qualità, è venuto meno sia all'obbligo di vigilare che l'operaio Z.
indossasse la maschera coprivolto prima di procedere alla verniciatura con la
pistola ad aria compressa, sia all'obbligo di vietare l'uso degli occhiali
incautamente fomiti allo Z., benchè privi di alette protettive e di segnalarne,
per tempo, al datore di lavoro la necessità di renderli adeguati allo scopo di
protezione degli occhi"[nella fattispecie all'operaio derivarono lesioni
all'occhio sinistro attinto da uno spruzzo di vernice.] [Cassazione
Penale,
Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812].