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Una circolare sulle verifiche delle attrezzature per operazioni in frutteto
Roma, 30 Ott – Come già evidenziato in precedenti approfondimenti normativi, la Legge 11 marzo 2026, n. 34, “legge annuale sulle piccole e medie imprese” oltre a introdurre varie misure a sostegno della crescita, dell’occupazione e della competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento alle PMI, ha portato anche diverse modifiche, in materia di salute e sicurezza, al decreto legislativo n. 81/2008.
Come tuttavia spesso capita, a fronte delle modifiche operate – presentate nell’articolo “ Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge sulle piccole e medie imprese” - sono poi necessari chiarimenti e precisazioni successive, ad esempio, in questo caso, per quanto riguarda il delicato tema delle attrezzature cli lavoro soggette a verifiche periodiche.
A fornire i chiarimenti operativi necessari è una recente Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026 che ha in oggetto: “Modifica all’Allegato VII del decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 introdotta dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, Legge annuale sulle piccole e medie imprese (PMI), in vigore dal 7 aprile 2026- Chiarimenti operativi”.
Nel presentare la circolare, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026: la volontà del legislatore
- Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026: il rischio di confusione
- Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026: le operazioni in frutteto
Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026: la volontà del legislatore
La circolare ricorda che la legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato (articolo 12) l’allegato VII del D.lgs. 81/2008, che elenca le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 71, comma 11, aggiungendo al medesimo elenco una nuova voce relativa alle "Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto" e sottoponendole, dunque, a verifica periodica triennale.
Con la circolare, nell’ottica di “fornire un chiarimento a tutti gli operatori coinvolti nelle attività delle verifiche periodiche obbligatorie sulle attrezzature di lavoro”, si forniscono alcune precisazioni.
Innanzitutto, si indica che la disposizione di cui all’articolo 12 della legge 34/2026 “denota la volontà del legislatore di disciplinare specificatamente l’obbligo triennale della verifica periodica di una nuova tipologia di attrezzatura non esplicitamente ricompresa nell’allegato VII del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; tipologia, dunque, diversa da quelle già previste”.
Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026: il rischio di confusione
La circolare sottolinea, dunque, che le piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto non vanno confuse con altre macchine.
Ad esempio, non vanno confuse con le macchine agricole raccogli frutta (comunemente denominate carri agricoli raccogli frutta), “classificate sotto l’aspetto tecnico e operativo quali ponti sospesi e relativi argani”. Queste “rientrano nella definizione di ‘impianti speciali’ di cui al punto 9 dell’allegato A al decreto ministeriale 4 marzo 1982 e sono già previste tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al decreto legislativo n. 81 del 2008 come ponti sospesi e relativi argani, con obbligo di verifica biennale”.
Se il legislatore – continua la circolare - avesse voluto “introdurre l’obbligo di verifica triennale avrebbe introdotto una specifica voce inserendo il nome tecnico che è stato indicato anche nell’accordo Stato-Regioni per la formazione, ovvero: Macchine agricole raccogli frutta”.
Inoltre, non vanno confuse con le piattaforme di lavoro elevabili (PLE), “finora classificate quali ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato. Anche in tale caso, se l’intendimento del legislatore fosse stato quello di rendere triennale la verifica periodica obbligatoria delle stesse avrebbe inserito la voce Piattaforme di Lavoro Elevabili senza associarla ad un determinato ambito di lavoro (quello di frutteto)”.
Tra l’altro la previsione di “rendere triennale l’obbligo della verifica periodica (anziché biennale, nel caso dei carri raccogli frutta, e annuale, nel caso dei PLE) sarebbe stata in contrasto con il principio generale di non regressione dei livelli di tutela previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto anche conto dei ricorrenti problemi legati alla sicurezza dell’utilizzo delle citate attrezzature con frequenti incidenti, talvolta mortali”.
La circolare sottolinea poi che l'articolo 71 del D.lgs. 81/2008 prevede che il “datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche - con la frequenza ivi indicata - proprio allo scopo di valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”.
Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026: le operazioni in frutteto
Con questa nuova circolare, il Ministero ritiene utile anche “rappresentare che per operazioni in frutteto, si intendono principalmente operazioni eseguite dalla piattaforma relative al frutteto, fino a un’altezza massima della piattaforma inferiore ai 3 metri (nota: origine del riferimento Norma UNI EN 16952), quali ad esempio:
- Potatura: taglio dei rami in altezza, permettendo di gestire l'albero con maggiore precisione e sicurezza.
- Diradamento e Manutenzione: operazioni manuali su piante di varie altezze.
- Raccolta: per talune operazioni di raccolta degli sfridi e della frutta in quanto permettono il posizionamento diretto dei cassoni sulla piattaforma stessa. Intendendo con questo generalmente sistemi di carico, trasporto o gestione merci in cui i cassoni vengono posizionati o scaricati direttamente su una superficie operativa, come un carro agricolo, una piattaforma di carico, o una baia di magazzino”.
Si ritiene, poi, che possono essere diverse le tipologie di piattaforme per operazioni in frutteto, ad esempio:
- Piattaforme Semoventi a Sviluppo Verticale: “sono le più comuni nei frutteti, dotate di un cestello o pedana estensibile che si alza verticalmente. Alcuni modelli consentono l'estensione laterale per raggiungere i rami più esterni.
- Piattaforme su Trattore (Applicazioni agricole): soluzioni montate direttamente sul sollevatore o sulla struttura del trattore, ideali per la manutenzione rapida o per la raccolta degli sfridi.
- Piattaforme a Ragno (o articolate): meno comuni per la raccolta standard, ma utili per potature speciali grazie alla capacità di superare ostacoli”.
Considerato tutto ciò, la circolare ritiene che per Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – soggette, dunque, all’obbligo di verifica triennale - debbano “intendersi le piattaforme destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per operazioni in frutteto (ovvero la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura o altre operazioni relative al frutteto), ad un'altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri e progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi che su terreni livellati e solidi, ricomprendendo esclusivamente quelle tipologie che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta, di cui al punto 9 dell’allegato A al dm 4 marzo 1982”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della circolare che riporta ulteriori informazioni e utili immagini esplicative relative alle attrezzature di lavoro citate.
Tiziano Menduto
Scarica la normativa di riferimento:
Legge 11 marzo 2026, n. 34 - Legge annuale sulle piccole e medie imprese
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Maurizio Aurigi | 30/10/2026 (08:42:56) |
| Grazie per l'articolo tengo a precisare che tra le piattaforme semoventi a sviluppo verticale sono ricomprese le comuni "girette" che gli agricoltori usano per la raccolta delle ciliegie. | |