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Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'I quesiti sul decreto 81/08: aggiornamento della valutazione dei rischi
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Presentiamo due quesiti che forniscono chiarimenti circa l’obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi al D.Lgs. 81/08 e la scadenza del primo gennaio 2009. Da questa data, a meno che non intervengano proroghe dell’ultimo minuto, l’adeguamento della valutazione dei rischi alle nuove prescrizioni del decreto 81/08 è obbligatorio, ma fino alla data dell’entrata in vigore di tale obbligo è sufficiente la valutazione redatta ai sensi del D.Lgs. 626/94.
A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Primo quesito
Una azienda che ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 626/94 entro il 15/05/2008 (data di entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza), cosa deve fare entro il 1° gennaio 2009 per trovarsi in regola con la normativa una volta che è pienamente in vigore il testo unico? E se una azienda la valutazione dei rischi la deve effettuare oggi e comunque prima del 1° gennaio 2009 è tenuta a farla seguendo le disposizioni dell'art. 17, comma 1, lettera a) e quelle dell'art. 28 del Testo Unico?
Risposta
Se una azienda al 15 maggio 2008 era in regola con il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. ha solo l’obbligo di rivedere la valutazione dei rischi per adeguarla alle nuove disposizioni previste dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 entro il 1° gennaio 2009, data a partire dalla quale, secondo la modifica al D. Lgs. n. 81/2008 apportata con l'art. 4 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97 convertito dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, avrà efficacia lo stesso art. 28 ed avranno efficacia, altresì, anche le sanzioni relative, che come è noto sono state incrementate.
Fino al 1° gennaio 2009, pertanto, la valutazione dei rischi esistenti nella propria azienda può essere fatta ancora in base all’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994, fermo restando che entro tale data dovrà comunque essere adeguata, per cui tanto vale che venga già effettuata seguendo le nuove modalità fissate dal Testo Unico.
Secondo quesito
Una ditta già in possesso del DVR redatto ai sensi della 626/94 è tenuta comunque ad aggiornarlo secondo le disposizioni di cui al T.U. entro il 1° gennaio 2009, tenuto conto che la vecchia valutazione non abbisogna di aggiornamenti ed è provvista di data certa?
Risposta
Si, è tenuta ad aggiornarlo se il documento di valutazione dei rischi (DVR) non è stato redatto secondo i nuovi criteri ed i nuovi contenuti indicati nell'art. 28 comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché secondo le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei Titoli successivi al Titolo I del medesimo decreto legislativo, così come indicato nel comma 3 dello stesso articolo 28.
Diciamo, in sintesi, che entro il 1° gennaio 2009, termine a decorrere dal quale, salvo proroghe, diventano efficaci (secondo la modifica al D. Lgs. n. 81/2008 apportata con l'art. 4 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97 convertito dalla legge 2 agosto 2008 n. 129), le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, conviene comunque fare, una sorta di revisione del DVR già redatto al fine proprio sia di verificare la conformità dello stesso al D. Lgs. n. 81/2008 che di accertarsi della validità della documentazione attestante l'apposizione della data certa.
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