Come rispondere alle richieste di aggiornamento del DVR da Coronavirus?
È evidente che il tema relativo all’eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi - un aggiornamento utile/inutile/obbligatorio? E in quali condizioni? – in relazione all’emergenza del nuovo coronavirus, sia un tema spinoso. E lo si è visto anche, in alcuni casi, dal tono di molti commenti che non solo sono critici verso le posizioni espresse in alcuni contributi pubblicati, ma che invitano il nostro giornale a prendere posizione, a scegliere una delle parti rispondendo e fornendo il chiarimento definitivo su quando sia necessario e in che ambiti lavorativi aggiornare la valutazione dei rischi.
Ribadiamo che non è questo il compito di un organo di informazione. Il nostro compito è quello di raccogliere le opinioni, a volte divergenti, da parte di vari professionisti, di presentare le possibili risposte, di fornire gli strumenti critici per scegliere la posizione da assumere. E nostro compito – e lo stiamo portando avanti diligentemente anche se in modo meno evidente - è anche quello di stimolare un dibattito tra le persone e gli organi deputati a fornire i chiarimenti istituzionali che ancora mancano.
In attesa dei doverosi chiarimenti istituzionali (Ministero del Lavoro? Commissione Interpelli? Ispettorato Nazionale Lavoro? Inail?) su come gli operatori e le aziende debbano comportarsi riguardo al nuovo coronavirus, riceviamo e pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, l’Ing. Giorgio Gallo (RSPP, Coordinatore per la sicurezza, formatore, Consulente tecnico, ...). Un documento che, in linea con quanto già affermato su PuntoSicuro dall’ ingegner Catanoso, vuole fornire un modello di risposta agli imprenditori che richiedono un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi a causa dell’emergenza del SARS-Cov-2.
In questo periodo storico, da consulente ed RSPP di diverse aziende, mi sono trovato in diverse occasioni ripetitive a dover rispondere alla domanda che oramai attanaglia tantissimi imprenditori: “è necessario provvedere all’aggiornamento del capitolo del rischio biologico nel DVR a seguito dell’emergenza Corona Virus (SARS-Cov-2)?”. Puntualmente, ho dovuto rispondere: <<Beh, dipende!>>
A questa risposta è dovuta seguire la spiegazione di cosa sia un’esposizione professionale al rischio biologico da contatto accidentale o deliberato con conseguente necessità o meno dell’aggiornamento della valutazione dei rischi, come richiesto dal D.Lgs.81/08, e cosa sia invece un rischio non professionale in quanto sovrapponibile alla comune popolazione, per il quale non ricade sul Datore di Lavoro il potere risolutivo e direttorio, ma piuttosto basta attenersi, lui come i suoi lavoratori, alle specifiche misure imposte dagli enti sanitari e dal Ministero, passando anche per iniziative e campagne di informazione al proprio personale.
In qualche modo, mi son trovato anche costretto a dover “standardizzare” una risposta scritta, visto le richieste continue, per cui attingendo anche dall’articolo di Carmelo Catanoso pubblicato proprio su Punto Sicuro sul tema (La valutazione dei rischi e il DVR ai tempi del Coronavirus) e da alcune considerazioni ammirevoli di Andrea Rotella, ho predisposto un documento che riporto integralmente a seguire, naturalmente depurato da dati privati e reso “anonimo” in modo che chiunque, ove lo ritenga eventualmente utile, possa farlo proprio per rispondere, a sua volta, alle medesime richieste, a volte assurde, di aggiornamento del predetto documento. Una versione simile, sempre mia, è stata anche diffusa da Ugo Fonzar, tramite il suo noto blog e forum.
Chiarisco che l’obiettivo non è assolutamente minimizzare il problema. Di fatto lo scrivente sposa in pieno tutte le considerazioni già dettagliate dai citati colleghi e che non ripeto per brevità di scrittura, ed in prima linea mi sono fatto promotore delle necessarie informative, ed ove previsto oppure opportuno, degli aggiornamenti della valutazione del rischio biologico e/o delle procedure di lavoro. Bensì, con il presente articolo, si vuole evidenziare, almeno spero, quale dovrebbe essere la corretta visione normativa e la reale dimensione del problema in termini di sicurezza sul lavoro, proponendo uno strumento, per evitare che si possa creare un pericoloso precedente e perché credo fermamente che se viviamo in uno stato di diritto, l’art.23 [1] della Costituzione debba essere sacralmente rispettato. Di fatti, un’altra domanda che comunemente mi viene fatta è: <<ma per stare tranquilli ed evitare sanzioni, non è forse meglio rivederlo a prescindere il documento?>>. Lo scrivente ritiene che la sicurezza sul lavoro, già spesso ridotta ad un mero arzigogolo documentale e a collezioni pregiate di alchimie equazionistiche, finisca di trasformarsi anche in questa occasione in un prolisso, articolato e complicato collage di fogli di carta inutili, nei casi in cui la norma non lo richiede, per mere “esigenze oftalmiche” di provare in qualche modo a dribblare eventuali richieste pretestuose di enti di vigilanza che, pur costituiti in gran parte da eccellenti rappresentanti, talvolta peccano, più o meno involontariamente, nelle medesime “buche” del falso mito “che più carta c’è, meglio è!”. Insomma il precedente di cui parlavo è proprio quello che potrebbe portare, non appena tutto sarà finito (e si spera presto!), qualche ispettore a comminare sanzioni in quanto il DVR “ora per allora”, non era stato aggiornato a prescindere per l’ emergenza Corona Virus, anche nei casi non previsti.
Chiediamoci un po’ tutti noi professionisti della materia: quanto tempo oramai passiamo a scrivere documenti per le esigenze burocratiche in confronto al tempo che si dovrebbe invece realmente impiegare in mezzo agli operai, le macchine, gli impianti, i processi, ecc. per dare supporto operativo al Datore di Lavoro? Se questo divario purtroppo oggi diviene sempre più ampio, già a causa non solo dei complessismi della materia (chi non ha lavorato ab origine ai documenti anche pensandoli come “scudi” da eventuali contestazioni “apocrife”, spendendo un mucchio di tempo?), ma anche per gli aggiornamenti continui della normativa e degli adempimenti necessari, non è forse il caso di rivedere una volta e per tutte almeno quelle visioni talebanistiche che nulla aggiungono alla reale prevenzione, se non contribuire al disboscamento del mondo?
Ecco, lasciando ad ognuno di noi in scienza e coscienza di scegliere come meglio spendere il tempo in questo campo complesso che è la sicurezza sul lavoro, fermo restando quanto sia espressamente obbligatorio oppure opportuno per migliorare veramente le aziende, il sottoscritto propone, nell’ottica di cui prima, l’esempio di come rispondere –in tal caso sulla follia dell’aggiornamento del DVR da Corona Virus nei casi non previsti– non solo a chi non ha chiaro alcuni concetti, a parere del sottoscritto, ma anche a coloro che vedono talebanisticamente carte ovunque, anche quando non è strettamente necessario, per non dire inutile e deleterio ai fini della reale prevenzione. E’ innegabile comunque che chi propone aggiornamenti del DVR da Corona Virus da 50€ a 250€ facendo semplicemente “click” su un sito internet, vedrà evidentemente in tutto questo un discreto business, per cui sono certo che contesterà a prescindere questo articolo, ma tanti come me se ne faranno una ragione.
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Gentile cliente
come ho anticipato telefonicamente, personalmente è già da qualche giorno che mi giungono richieste in tal senso, ma purtroppo è mio parere che la follia collettiva che si è generata ha anche in qualche modo determinato la pretesa di misure drastiche e ultronee rispetto alla normativa, specificatamente per la sicurezza sul lavoro secondo il novellato D.Lgs.81/08 e s.m.i., tanto che sono intervenute anche associazioni e sindacati, riportando e copiaincollando anche in modo errato indicazioni che invero il legislatore non ha mai richiesto se non per specifiche attività lavorative. La confusione che a mio avviso si fa è considerare tout-court l’esposizione al Corona Virus (che fa parte di una famiglia di virus che determinano sintomi simil influenzali, sebbene la variante ultima sia una mutazione specifica di cui non esiste ancora vaccino) come rischio professionale a prescindere dal settore e dall’ambito lavorativo, per cui ne conseguirebbe inevitabilmente una revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, delle misure preventive e protettive e di quelle a carattere sanitario.
Non è così.
Dove sta scritto? Ovviamente mi duole dover fare riferimento alla normativa, ma tale questione va risolta in punta di diritto, visto che si commette proprio l’errore di considerare l’esposizione al Corona Virus a prescindere come esposizione professionale.
La questione parte da un principio incontrovertibile, e cioè che i rischi che si devono valutare all’interno del DVR sono quelli che rientrano nell’alveo dei rischi professionali e cioè i rischi per la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione e all’interno dell’organizzazione aziendale ove il Datore di Lavoro ha disponibilità giuridica anche sulle misure compensative, preventive e protettive che può disporre in base ai propri poteri direzionali. La conferma, se serve, deriva dalle definizioni stesse del D.Lgs. n. 81/08.
art.2 comma 1 lett.n) D.Lgs.81/08: «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
art.2 comma 1 lett.l) D.Lgs.81/08: «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Pertanto, ogni qual volta il legislatore fa riferimento al termine “tutti i rischi”, citati per esempio nell’art.28 (valutazione dei rischi) o art.15, non può che far riferimento ai rischi professionali che siano quindi endogeni all’organizzazione aziendale o comunque collegati all’attività svolta.
Pertanto, il rischio biologico da Corona Virus è da intendersi rischio professionale? La risposta è: dipende dalle attività svolte dai lavoratori.
Certamente è un rischio professionale per chi espleta mansioni specifiche che determinano un incremento dell’entità del rischio rispetto alla popolazione, denominandosi in tal caso “rischio da contatto deliberato” oppure “rischio da contatto accidentale aggravato”, mentre non è un rischio professionale per tutti gli altri casi.
Il primo caso (rischio professionale) riguarda per esempio i laboratori che operano per trovare il vaccino da Corona Virus, oppure le strutture sanitarie ed ospedaliere che hanno a che fare con pazienti infetti o potenzialmente infetti, per i quali il Datore di lavoro dovrà aggiornare la valutazione, sebbene nel caso specifico ci sia “poco da valutare” piuttosto “trovare misure compensative di riduzione dell’esposizione” (la valutazione è già stata fatta, e aggiornata costantemente, a livello Ministeriale di OMS). In tal caso occorrerà adottare misure di riduzione della probabilità, non potendo gestire il danno potenziale intrinseco (che, per inciso, non conoscono nemmeno gli enti sanitari preposti!). Il secondo caso (rischio non professionale) riguarda invece tutte le restanti mansioni ove il rischio sia sostanzialmente riconducibile a quello di chiunque altro nella popolazione ove il Datore di Lavoro non deve fare altro che attenersi alle misure stabilite dal Ministero e su cui purtroppo oggi si fa molta confusione ponendoli sullo stesso piano del primo caso.
E non sono io consulente a dirlo, ma la normativa del D.Lgs.81/08! Infatti il caso vuole che proprio nella normativa esista un capitolo espressamente dedicato al rischio biologico, il Titolo X il quale, all’art. 271, definisce le norme per la valutazione del rischio.
Art. 266 comma 1 D.Lgs.81/08 (Campo di applicazione): Le norme del presente titolo (agenti biologici) si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
Di fatti, come si legge, il particolare capitolo dedicato al rischio biologico riguarda le attività lavorative ove ci sia un rischio da esposizione ad agenti biologici, ove l’attività lavorativa sia quella intesa nel senso espresso sopra, ovvero ove si possa parlare di esposizione professionale, che tenga quindi conto della reale esposizione deliberata ad agenti biologici.
A rafforzare tale concetto, la stessa normativa riporta il successivo art.271 comma 4:
art.271 comma 4 D.Lgs.81/08: Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’Allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
L’allegato XLIV esemplificativo, riporta i seguenti casi che rientrano come già detto nelle situazioni di rischio accidentale aggravato, ovvero:
- Attività in industrie alimentari.
- Attività nell’agricoltura.
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
L’elenco non è esaustivo, ma chiarisce in modo chiaro quale è l’alveo in cui bisogna ricercare queste condizioni di “rischio accidentale aggravato”, ovvero ove il rischio non sia ritenibile sovrapponibile a quello della popolazione. In sostanza si è espressamente voluto escludere tutte quelle attività per il quale il rischio biologico non è un rischio professionale, ovvero è un rischio del tutto comparabile a quello della popolazione non lavorativa. Ne sono un esempio imprese edili, aziende produttive, logistica, carpenterie, uffici, negozi comuni, ecc. Per queste attività la valutazione del rischio biologico sarebbe equiparabile alla valutazione del rischio chimico a causa per esempio dell’inquinamento atmosferico. Sono in soldoni attività per le quali non è maggiore la probabilità di contagio comparata alla probabilità di chiunque altro nella popolazione andando a fare la spesa, oppure andando alla posta, uscendo in auto, incontrando normalmente gente e propri parenti. Ed ecco che per esempio un impiegato e un magazziniere, non hanno un maggior rischio biologico di ammalarsi della COVID-19 rispetto a quello che avrebbe andando al supermercato o al bar sotto casa o andando a prendere un figlio a scuola, solo perché si spostano per andare in azienda o semplicemente nel territorio (fuori dai focolai ovviamente, visto che per gli stessi esistono già restrizioni, quindi gestiti ab origine), o perché si è seduti alla scrivania lavorando al videoterminale con i colleghi accanto o perché si sta usando un carrello elevatore. Quindi costoro non sono soggetto alle specificazioni del Titolo X del D.Lgs.81/08.
D’altronde, ove per rischio biologico il legislatore avesse inteso qualsiasi tipologia di esposizione a prescindere dal carattere endogeno, professionale o accidentale aggravato, non avrebbero avuto senso né il comma 4 dell’art.271 e né l’All.XLIV.
Naturalmente nella piena diligenza del Datore di Lavoro e nel rispetto dell’art.2087 cc, devono essere adottate misure generali come già previsto dal Ministero e degli enti sanitari preposti, nelle recenti pubblicazioni, tramite l’adozione di cautele dettate dall’autorità, oltre al dovere di mantenersi aggiornato sulla loro evoluzione. In tal senso, vanno predisposte comunicazioni ed informative chiarificatrici delle misure generali da adottare, come per esempio quelle della circolare 3190 del 03/02/2020 per le attività non sanitarie, ed ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro in relazione a quanto egli ritiene eventualmente necessario promuovere in aggiunta.
Considerato che l’attività svolta dall’azienda non rientra tra quelle che prevedono una esposizione di natura professionale al rischio biologico da Corona Virus, per i seguenti motivi:
- (riportare la descrizione dell’azienda, le attività svolte, le mansioni presenti, ecc.)
con questo spero di aver chiarito perché la richiesta è a mio avviso non disimpegnabile in quanto non congruente con la previsione normativa, oltre che non necessaria o opportuna in relazione al tipo di attività svolta.
Cordiali Saluti
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Ing. Giorgio Gallo
Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2
[1] Art. 23 Costituzione: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
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Rispondi Autore: Roberto Ranaudo - likes: 0 | 03/03/2020 (08:29:27) |
Sono pienamente d'accordo. Saluti e buon lavoro. |
Rispondi Autore: Guido - likes: 0 | 03/03/2020 (08:32:35) |
Preciso ed inapputabile, come sempre. Grazie! |
Rispondi Autore: Andrea Quaranta - likes: 0 | 03/03/2020 (08:44:39) |
Ottimo articolo che risponde tecniche alle eventuali richieste di un DdL privo di fonti e su come comportarsi davanti a questo gravoso episodio. |
Rispondi Autore: Michele piemontese - likes: 0 | 03/03/2020 (08:45:57) |
Ottimo come sempre. Finalmente si ritorna nei binari della ragione su questo argomento. Sembra che il Coronavirus abbia creato non solo psicosi ingiustificata e danno economico al Paese, ma abbia minato anche le fondamenta del D.Lgs 81/08. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 03/03/2020 (08:51:26) |
Ottimo articolo. Questo serve in questo momento oltre il completo rispetto di quanto previsto dalle Autorità Sanitarie ricordando che, in caso di epidemie, le norme di Igiene Pubblica prevalgono su quelle di Igiene Occupazionale (come in tutto il mondo). Oggi c'è anche Assolombarda-Confindustria che con una comunicazione sul loro portale, confermano quanto sopra. Applichiamo nelle aziende quello che ci dicono gli esperti dell'ISS e del MinSalute. |
Rispondi Autore: Alessandro I. - likes: 0 | 03/03/2020 (09:15:53) |
In un mondo ideale questo articolo non avrebbe avuto ragione di esistere. Nel mondo reale qualcuno doveva pur dirlo e, a parere mio, non poteva esser detto meglio. |
Rispondi Autore: federico bianchini - likes: 0 | 03/03/2020 (09:16:22) |
Un cliente che opera nel settore logistica e trasporti mi ha inoltrato una comunicazione ufficiale dei sindacati in cui richiedono espressamente all'azienda l'aggiornamento del DVR (che loro chiamano impropriamente DUVRI) in relazione al rischio coronavirus, con richiesta di fornire mascherine FFP3 a tutto il personale. Ovviamente dibattere col sindacato sull'inutilità di aggiornare il DVR avrebbe solo comportato una perdita di tempo (visto che ci sono state anche velate minacce di sciopero), così come RSPP ho provveduto ad integrare il DVR con una valutazione specifica accompagnata dalle varie raccomandazioni e procedure veicolate in questi giorni, di modo che venissero diffuse al personale. Non se altri colleghi hanno dovuto rispondere a questo tipo di richieste che, come detto, non sono nemmeno giunte dal cliente ma dal sindacato dei lavoratori. |
Rispondi Autore: Giancarlo - likes: 0 | 03/03/2020 (09:28:38) |
Pur concordando pienamente con quanto esposto, ritengo che l'attenzione alla gestione complessiva delle eventuali situazioni di emergenza, anche organizzativa, che possano insorgere in ambito lavorativo, imponga una riflessione per tutte le aziende non solo per quelle grandi e complesse. |
Rispondi Autore: fabrizio pojani - likes: 0 | 03/03/2020 (09:28:41) |
anche il mio voto per l’ottimo Ing Gallo. |
Rispondi Autore: Maria Antonietta Gusella - likes: 0 | 03/03/2020 (09:46:37) |
Ottimo articolo Ing. Gallo, grazie. |
Rispondi Autore: Giuseppe Scarpino - likes: 0 | 03/03/2020 (10:44:40) |
Chiaro e Puntuale! Sulla stessa linea dei già citati Professionisti quali riconosciuti esperti di chiara fama. Grazie. Buon Lavoro a tutti. |
Rispondi Autore: Arch. Riccardo Raviolo - likes: 0 | 03/03/2020 (10:56:33) |
Chiaro ed esaustivo. Concordo con quanto riportato dall'ing Gallo. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 03/03/2020 (11:07:55) |
Anche Assolombarda e AIAS la pensano allo stesso modo. |
Rispondi Autore: alemazzei - likes: 0 | 03/03/2020 (11:45:07) |
Bravo un bellissimo articolo e grazie per il documento |
Rispondi Autore: Manfredo Occhionero - likes: 0 | 03/03/2020 (12:00:54) |
Concordo pienamente con il pensiero bene esposto da Giorgio oggi e da Carmelo nei giorni scorsi. Così come mi allineo ad altri colleghi (per esempio Andrea Rotella, Ugo Fonzar e Marzio Marigo) che sui loro blog in queste giornate convulse provano a fare divulgazione scientifica del rischio senza avere la pretesa di essere tuttologi ma portando esclusivamente fatti e leggi a supporto delle tesi. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 03/03/2020 (12:16:48) |
Vademecum AIAS Coronavirus Ambienti di lavoro in cui l’esposizione è di tipo generico: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc… Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà nel documento di valutazione una sezione per il cosidetto “Rischio Biologico Generico”. Il COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR. Stante però la situazione di allarme sociale il Datore di Lavoro può considerare un’integrazione al DVR Biologico specificando il “nuovo” agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del[la] possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale... la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla comprensenza di esseri umani sul sito di lavoro. |
Rispondi Autore: Aurora Brancia - likes: 0 | 03/03/2020 (12:37:57) |
come biologa, non posso essere che riconoscente all'Ing. Gallo per essersi fatto parte diligente a comprendere il significato del Titolo X e, con questo articolo, contribuire a disinnescare la spirale di fraintendimenti (più o meno intenzionali...) che potrebbe avvolgerci con effetti disastrosi proprio nell'applicazione delle misure di tutela. In particolare, a Federico Bianchini desidero esprimere il mio parere sulle possibili reazioni aziendali al comportamento di sindacati che reclamino la fornitura di "mascherine FFP3": bene l'emanazione delle procedure aziendali, ma se c'è personale che ritiene che le dette "mascherine FFP3" siano utili alla prevenzione dell'inalazione di corona virus forse è il caso di programmare a brevissimo anche un "aggiornamento formativo" specifico sulle caratteristiche della protezione da agenti biologici. Una normale mascherina FFP3 del tipo di quelle che vanno tanto STUPIDAMENTE a ruba di questi giorni non è in grado di ritenere particelle delle dimensioni nanometriche dei virus, per i quali occorrono sì DPI di cat. III ma del tipo a facciale intero con apposito filtro per agenti microbiologici. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 03/03/2020 (12:42:43) |
Vademecum. Aias per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo Elena Chiefa - Francesco Santi - Mario Stigliano (Vers. 1.5 - Aggiornata al 1 marzo 2020) Vademecum Aias sul Coronavirus sposa sostanzialmente le mie posizioni. Dice che l'azienda deve già avere il documento sul rischio biologico generico che include anche influenze e simili. E che però può essere opportuno un aggiornamento della parte rischio generico Coronavirus. È molto importante il punto che il rischio biologico generico sia sempre valutato. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 03/03/2020 (12:45:18) |
AIAS dice che su PUO', non che si DEVE. Apparentemente sembra solo un fatto di semantica, ma nella realtà è una differenza SOSTANZIALE. Infatti qui bisogna separare l'obbligatorio ed esigibile, a cui fa riferimento l'art.23 della Costituzione già ampiamente citato, da ciò che può essere ritenuto opportuno, migliorativo, integrativo, volontario, ecc. Come dovrebbe trasparire dall'articolo, se nell'ambito del non obbligo, qualcuno ritenga opportuno o migliorativo scrivere qualcosa in DVR, lo faccia pure. Ma se non serve a nulla, ripeto sempre nei casi fuori da un rischio professionale o fuori da attività dell'All.XLIV, non c'è alcun obbligo di provvedervi. Piuttosto, concentriamo le energie sulle cose che servono veramente, che già di tempo per compilare montagne di carta se ne perde tanto. Quindi in conclusione, il rischio da Corona Virus, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non genera in alcun modo l'obbligo di dover aggiornare il DVR e lo conferma AIAS come anche Assolombarda-Confindustria. |
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0 | 03/03/2020 (12:48:08) |
Buongiorno, credo sia opportuno anche valutare un altro aspetto a proposito della definizione che avete fornito "di rischio professionale per chi espleta mansioni specifiche che determinano un incremento dell’entità del rischio rispetto alla popolazione, denominandosi in tal caso “rischio da contatto deliberato” oppure “rischio da contatto accidentale aggravato”, mentre non è un rischio professionale per tutti gli altri casi." Il rischio biologico impatta ad esempio gli studenti che recandosi a scuola hanno un rischio differente dal resto della popolazione, poiché ad esempio utilizzano strumenti in condivisione (pensiamo al laboratorio di informatica). Quindi potrebero rendersi necessarie pulizie straordinarie (ad esempio la pulizia delle testiere/scrivanie ogni volta che una classe lascia o entra nell'aula). Stessa cosa vale per le aziende che abbiano un call-center, pittosto a delle sale riunioni ove è meglio prediligere le riunioni da remoto. Quindi a parte la lista dell'allegato XLIV, penso che buona parte delle aziende debba aggiornare il DVR proprio per dare attuazione specifica all'interno dell'azienda di quelle che sono le direttive ministeriali, considerando la situazione di Emergenza. Stefano |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 03/03/2020 (12:55:03) |
Stefano, i medesimi ragazzi dopo frequentata la scuola, ritornano nell'ovile di casa, non in un bunker biohazard. A quel punto basta che usano il cellulare di un amico per potersi contagiare, oppure andarsene in giro. E le pulizie a scuola già si svolgono normalmente ed in tale scenario anche obbligate dalle disposizioni ministeriali (quando parli delle pulizie eccezionali). Per il resto basta attenersi alle regole già impartire con i vari ultimi decreti e tutte le scuole aperte non fanno altro che applicare questo. Mia moglie insegna, ha semplicemente ricevuto una informativa. Non esasperiamo le cose per forza, non è vero che gran parte DEVONO, è l'esatto opposto. |
Autore: Stefano | 03/03/2020 (13:07:39) |
Si, ma nell'ovile di casa, non è che ad ogni ora si presenta qualcuno che utilizza le tue attrezzature. Nelle primarie, ad esempio, si cambiano anche di classe, perchè la lim è presente soltanto in alcune di esse, quindi si fa rotazione. Stando alle disposizioni ministeriali dovrebbero prendere misure adeguate per lavarsi le mani ecc. Quali siano queste misure adeguate adottate dalla scuola, non è dato sapersi ad oggi. Ad esempio, questo istituto ha fatto una cosa semplice e chiara a mio avviso: https://www.comprensivovaiano.edu.it/aggiornamento-dvr-biologico/ Quando dicevo che la maggior parte devono (forse meglio dire buona parte) mi riferivo alle grandi aziende, che nell'ottica del lavoro agile, stanno trasformando le sedi in open space, dove non hai più una scrivania fissa. Qui è evidente che qualcosa va fatto e non può esser lasciato tutto al buon senso. |
Rispondi Autore: Maria - likes: 0 | 03/03/2020 (12:58:55) |
I ragazzi...che obbligati a stare a casa da scuola dove vanno?? dai nonni! e chi sono i soggetti più a rischio?? gli anziani... forse ci stiamo tirando la zappa sui piedi? |
Rispondi Autore: GiVi - likes: 0 | 03/03/2020 (13:19:31) |
Stefano: Il link della scuola mi sembra un copia incolla di info generali: di valutazione del Rischio non c'è nulla ne vedo nulla di pratico calato nella realtà della scuola (es. Nei bagni c'è il sapone?) Han fatto il "compitino" dimenticandosi di coinvolgere e/o nominare il MC. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 03/03/2020 (13:22:56) |
Stefano, se apri quell'allegato chiamato aggiornamento dvr rischio biologico, scoprirai che tutto è tranne che una "valutazione". Infatti non c'era niente da valutare. Hanno inserito indicazioni ben note ricavate dalle fonti OMS e similari che qui nessuno ha mai negato. Alla fine hanno confezionato una informativa e chiamata aggiornamento al DVR. E non è appunto nei fatti un aggiornamento, ma un arzigogolo documentale, come dicevo nell'articolo, generato per esigenze "oftalmiche" di sentirsi apposto. Se avessero fatto lo stesso documento e chiamato "informativa" sarebbe stato corretto lo stesso ma senza attribuirgli valenza che non ha, se abbiamo davvero chiaro cosa sia "valutare" un rischio. Stessa cosa per altre aziende, piccole o grandi, che non abbiano specifiche esposizioni professionali. |
Rispondi Autore: Fabrizio D'Aluisio - likes: 0 | 03/03/2020 (13:34:35) |
Stefano, ma quale presupposto normativo o almeno scientifico c'è alla base delle sue affermazioni? Non so, ma da dove le tirate fuori queste trovate? Rimaniamo sbigottiti. Lei è un consulente? |
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0 | 03/03/2020 (14:32:44) |
Fabrizio, non credo che il suo approccio sia costruttivo, ne che porti alcun giovamento alla discussione. Chiedere le titolazioni è sinonimo di incapacità ad una discussione civile e rispettosa delle persone coinvolte. |
Rispondi Autore: Michele Bosol Gnech - likes: 0 | 03/03/2020 (14:59:08) |
Stefano, le attività a "rischio da contatto deliberato" come lei le ha chiamate, sono già state normate dal Ministero della Sanità con la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado [...]. pertanto cosa rimane da valutare? |
Rispondi Autore: gpalmisano - likes: 0 | 03/03/2020 (15:04:20) |
Concordo pienamente con l'approccio evidenziato nell'articolo. Utile a comprendere quanto sia importante evitare di soffermarsi e procedere con processi "standardizzati" da software, rispetto a quanto sia efficace una concreta e sostanziale valutazione. Complimenti per il contributo offerto |
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0 | 03/03/2020 (15:09:34) |
Bene. A me non resta altro da scrivere che condivido l'articolo senza aggiungere motivazioni. A parte qualche eccezione (rispettabile ma non condivisibile), le conoscono tutti. E, adesso, torniamo in cantiere a verificare come stiano montando travi in CAP da 35 m. ad H 9,50. I rischi sono di qualche decina di volte superiori al COVID-19 |
Rispondi Autore: Fabrizio D'Aluisio - likes: 0 | 03/03/2020 (15:10:55) |
Si si ma non tergiversiamo. Lo è o no? |
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0 | 03/03/2020 (15:32:42) |
Giorgio, la ringrazio per le risposte e per la pazienza. Forse ho sbagliato a parlare di valutazione quando avrei dovuto più focalizzarmi sulle specifiche esposizioni professionali. Considerata l'emergenza dichiarata dal ministero e dall'oms, l'utilizzo di particolari attrezzature (computer condivisi, cuffie del telefono, postazioni di lavoro non assegnate, ecc..) che sono un veicolo di maggior esposizione tanto che il ministero dalla salute parla di pulizie straordinarie con soluzioni alcooliche piuttosto che candeggina, non diventano soggette ad una valutazione di rischio professionale? L'esposizione in questo caso è superiore a quella della popolazione in generale. Banalmente cambia la frequenza di esposizione ( 8 ore in uffici, in una sede da 1500 persone in open space ). Probabilmente mi manca qualche pezzo, e non capisco come la diligenza del datore di lavoro, possa concretizzarsi ed identificarsi nelle disposizioni ministeriali, semplicemente con una nota informativa. che non ha un riscontro nel DVR. Quando ad esempio, vengono installati in azienda i dispencer di disinfettante nei corridoi e questi non vengo riportati nel dvr (rischio inciampo? ecc) Non sono un'esperto, lo preciso visto che gi animi pare si scaldino facilmente. Stò esprimento il mio punto di vista e chiedendo chiarimenti a chi è più informato. Grazie |
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0 | 03/03/2020 (19:49:34) |
Buona sera a tutti. Pur essendo d' accordo con l' impostazione metodologica degli Ingg. Galli e Catanoso molto pragmaticamente mi viene in mente che questa potrebbe (o forse dovrebbe!?) essere una buona occasione per ripensare a tutti i luoghi di lavoro dove il personale si interfaccia con il pubblico. Molti col tempo si sono dotati di sportelli a vetro e altoparlanti, ma forse altri no. Indubbiamente il Covid 19 (anche se pare sia simile ad una comune influenza - ancora non lo conosciamo) alza il livello di rischio poichè la popolazione non è vaccinata. Ci sarebbe poi molto da discutere sul rilancio in azienda di tutte le info (e sono molte) che arrivano dai Ministeri, dalla Regione ecc. , se debbano rientrare o meno in un DVR. Personalmente lascerei un eventuale DVR "aperto" a continui aggiornamenti in forma di avvisi e comunicazioni. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 03/03/2020 (21:51:50) |
Regione Veneto In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 04/03/2020 (18:52:08) |
ATS INSUBRIA Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria UU.OO.CC. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Sedi territoriali di Como e Varese Punto 15. 15. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19? Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative. L'intera comunicazione è sul sito di ATS Insubria |
Rispondi Autore: ALESSANDRO CAFIERO - likes: 0 | 05/03/2020 (17:59:57) |
Concordo con l'articolo dell'amico Giorgio Gallo. Laddove esiste una valutazione del rischio biologico professionale è già presente una modalità di gestione di e le relative attività di prevenzione e protezione. Tutto il resto va gestito nelle modalità descritte del DPCM negli specifici termini relativi a zone, relazioni fra individui e modalità di prevenzione e protezione. |
Rispondi Autore: Mimmo Didonna - likes: 0 | 05/03/2020 (22:09:34) |
Ottimo Articolo. Una domanda su una professione particolare: le pattuglie della Polizia di Stato che intervengono per primi nei disastri e incidenti e che si trovano nelle più disparate e inigieniche situazioni, il personale impiegato nei controlli passeggeri nei Porti e aeroporti, quello impiegato in ordine pubblico, uffici immigrazioni, nei CARE contenenti migliaia di extracomunitari, nei laboratori della Polizia scientifica, tutte attività senza la valutazione base del rischio biologico, un DVR sul rischio biologico da corona virus sarebbe obbligatorio, o quanto meno auspicabile? RLST Polizia di Stato |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 06/03/2020 (11:40:00) |
Nel vostro caso, trattandosi di una esposizione di tipo professionale, in funzione della specifica tipologia di attività e degli scenari configurabili, la valutazione doveva già essere fatta e dovevano, soprattutto, essere adottate le misure conseguenti. Alla comparsa del Corona Virus, tali misure dovevano essere riviste in funzione del nuovo agente biologico. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 06/03/2020 (16:26:33) |
Indicazioni della Regione Marche. Aziende nelle quali l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella popolazione generale. Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del virus. |
Rispondi Autore: Mimmo Didonna - likes: 0 | 07/03/2020 (15:42:01) |
carmelo catanoso, penso che il suo ultimo intervento si riferisca al mio messaggio come RLST della Polizia di Stato. Purtroppo i datori di lavoro della Polizia di Stato, già prima del Corona virus, non hanno ne' valutato il rischio biologico in generale e ne' i rischi derivanti dal servizio operativo effettuato all'esterno. Le dispisizioni fornite per il corona virus sono le stesse PREVISTE DAL GOVERNO per i cittadini. Cosa può suggerirci? RLST Polizia di Stato. |
Rispondi Autore: Mimmo Didonna - likes: 0 | 07/03/2020 (15:45:33) |
Per eventuali suggerimenti in forma privata: ufficiorls.coisp.bari@gmail.com |
Rispondi Autore: Dott. Agr. Maurizi Aurigi - likes: 0 | 09/03/2020 (19:25:04) |
Complimenti per l'articolo ed anche per quello dell'Ing. Catanoso. Ho un quesito, per quelle attività di cui all'allegato XLIV è sempre obbligatorio l'aggiornamento del rischio biologico per agente da coronavirus, anche se il datore di lavoro puo' prescindere dalle disposizioni di cui agli art. 273 e 274 e 275? Il livello di rischio biologico in una azienda agricola infatti non è sempre uguale, maggiore in un allevamento minore in una azienda di coltivazione. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 11/03/2020 (14:15:40) |
Salve Murizio Augiri, se si rientra nell'All.XLIV del D.Lgs.81/08, sicuramente va fatta la valutazione dei rischi in ogni scenario espositivo, anche in evoluzione o variazione. Chiaramente questo potrebbe anche portare alla conclusione che le misure di mitigazione del rischio "variato", già intraprese e riportate nel DVR, sono già sufficienti. In tal scenario non è strettamente obbligatorio "riscrivere" il DVR, in quanto non ci sarebbe nulla da aggiungere. Tuttavia, sarebbe almeno necessario dimostrare il "processo di valutazione" che ha portato alla conclusione di cui sopra, che potrebbe ottenersi anche con una riunione periodica con tutti i soggetti che accordano il risultato ed allegare la relazione al DVR. Ritengo che andare di "misure concrete" più che legarsi a tecnicismi burocratici serva veramente a NIENTE, perché non aggiunge alcuna prevenzione, come invece fanno coloro che, anche in questo periodo pazzesco, lucra sul fenomeno proponendo incredibili documenti precompilati spacciati per fantomatici aggiornamenti del DVR (venduti da 50 a 250 euro). Chiaramente se le misure intraprese non sono sufficienti, occorrerà invece rimettere mano, SICURAMENTE, al DVR entro 30 giorni dalla causale che ha portato alla necessità di rivalutare i rischi. |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 11/03/2020 (14:18:10) |
Mi perdoni, nella fretta di scrivere ho involontariamente INVERTITO un pensiero: Ritengo che andare di "misure concrete" più che legarsi a tecnicismi burocratici serva veramente a NIENTE in realtà è il contrario Ritengo che legarsi a tecnicismi burocratici piuttosto che andare di "misure concrete", serva veramente a NIENTE Mi scusi e buona giornata. Giorgio Gallo |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 11/03/2020 (14:22:59) |
Sempre per aggiungere contributi: Indicazioni della ASL Umbria 2 a seguiro del DPCM 09/03/2020 INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E SUOI COLLABORATORI): il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione. Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus. Informazione/Formazione: Le attività di formazione, informazione e addestramento, in relazione anche a quanto affermato nel DPCM dell’08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata a meno di non operare con modalità a distanza. Analoghe considerazioni per le abilitazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza. Per approfondimenti, andare direttamente all'articolo presente sulla pagina USLUMBRIA2.it e cliccare la sezione NEWS |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 14/03/2020 (12:47:01) |
Stamattina è stato pubblicato il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 che ha il seguente incipit. "L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria." Mi sembrano chiare tre cose: 1) le Autorità considerano il rischio da Corona Virus un rischio generico e non un rischio specifico e neanche un rischio generico aggravato (per il significato basta andare sul sito dell'INAIL e leggerselo); 2) le norme di Igiene Pubblica, in caso di una epidemia/pandemia sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale e, quindi, nelle aziende non sanitarie, come previsto nel Protocollo, si applicano queste adattate alle specificità dell'azienda senza aver necessità di aggiornare nulla di quanto previsto dalle norme di Igiene Occupazionale. 3) le norme stabilite dal protocollo vanno applicate alle specificità di ogni azienda senza se e senza ma; se l'azienda non è in grado di applicarle per garantire la tutela della salute dei propri lavoratori, l'aziende deve chiudere. Il resto sono solo chiacchiere. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 16/03/2020 (16:07:37) |
i è pronunciata anche l'AIDII (Associazione Igienisti Industriali) con una specifica comunicazione. Non sono opinionisti ed il contributo è molto interessante. In particolare, a pag. 4 si dice Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Nella maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus. Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino sufficientemente adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione. Il SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 22/03/2020 (09:38:36) |
E qual è la novità? Le industrie alimentari (vedi allegato XLIV) e le industrie farmaceutiche citate nell'ordinanza (vedi anche quanto detto ieri da Conte) avevano già l'obbligo del DVR dal rischio biologico e, quindi, di aggiornarlo come già detto nel mio articolo del 27 febbraio scorso. Poi, nell'ordinanza riguardante il solo territorio di Rimini, si ribadisce che l'operatività di questa tipologia di aziende è consentita previa adozione di specifici protocolli operativi a valle dell'aggiornamento del DVR. Aggiornamento che già doveva essere stato effettuato da questa tipologia di aziende fin da quando era stata proclamata la situazione d'emergenza in Italia, visto che ciò era già espressamente previsto dal D. Lgs. n° 81/2008. P.S.. avrebbero fatto meglio, visto che hanno voluto fissare un nuovo distanziamento interpersonale, a utilizzare quanto previsto quanto consigliato dal CDC di Atlanta e cioè 6 ft (poco più di 1,80 mt). |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 22/03/2020 (20:46:40) |
Quando si cita una fonte, la si deve citare correttamente e non "a pezzi" e "a convenienza". Direttiva 89/391/CEE Articolo 1 - Oggetto 1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati. Articolo 6 Obblighi generali dei datori di lavoro 1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari. |
Rispondi Autore: Romano - likes: 0 | 24/03/2020 (08:19:52) |
Grazie mille, articolo fatto benissimo, utilissimo di questi tempi, ove impazzano cartari che propongono aggiornamenti a 100 euro! |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/03/2020 (12:38:27) |
La valutazione dei rischi per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori da TUTTI i rischi presenti nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro (incluso ovviamente il contagio da Coronavirus) di cui al Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008): Art. 2 comma 1 lettera "q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza". Art. 2 comma 1 lett. "o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità". |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/03/2020 (14:36:53) |
IL RISCHIO DA CORONAVIRUS È RISCHIO PROFESSIONALE SPECIFICO PER LE ATTIVITÀ ESSENZIALI NON SOGGETTI lE ALLA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA. Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista Nel momento in cui tutte le attività lavorative non essenziali sono sospese per proteggere i LAVORATORI dal rischio contagio, i lavoratori delle attività essenziali vengono intenzionalmente esposti ad un rischio aggravato in nome del superiore interesse nazionale. A questo punto abbiamo a che fare con un rischio specifico professionale emergenziale. Il datore di lavoro di fatto potrebbe sospendere l'attività a titolo precauzionale. Se decide comunque di avvalersi della deroga alla sospensione dell'attività per evitare il contagio, scatta senza alcun dubbio l'obbligo della specifica Valutazione del rischio biologico Coronavirus (DVR) di cui agli articoli 17, 28, 29, 271 DLgs 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul lavoro). #coronavirus #valutazionedeirischi |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 24/03/2020 (16:58:12) |
Magari ci indichi in quale DPCM o Protocollo (Norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale ed a qualunque Ordinanza regionale) c'è scritto che, le aziende che NON FANNO uso deliberato di agenti biologici o NON COMPRESE nell'allegato XLIV, debbano aggiornare il DVR e non "semplicemente" applicare in toto il Protocollo, volendo proseguire l'attività, declinandolo in modo completo alle specificità dell'azienda? Altrimenti è solo un parere. A questo parere ce ne sono tanti altri di giuristi che dicono cose ben diverse. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/03/2020 (20:38:44) |
Condivido la saggia riflessione di Daniele Ranieri. Nell’immediato, la questione sul Dvr appare più formale che sostanziale. Trovandoci, si spera, di fronte a una emergenza temporanea, la cosa essenziale da fare è agire con efficacia. Emanando misure chiare e coerenti. Dove poi vadano scritte, in questa situazione, non sembra essere un fattore decisivo. Qualcuno, però, tenta di approfittarne per riesumare interpretazioni superate. La più rilevante sostiene che si possa escludere il Dvr dal trattamento dell’emergenza in corso per il fatto che questo documento è dedicato ai “rischi professionali”, restringendo il campo di questi alle sole mansioni e ai compiti legati alla produzione aziendale. La valutazione dei rischi, secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, prevede però l’analisi di “TUTTI I RISCHI”, non solo quelli inerenti la produzione (che sono ovviamente quelli più diffusi e rilevanti), ma di tutti quelli presenti dentro “l’organizzazione aziendale”. Quei rischi nei quali il lavoratore non incorrerebbe, o nei quali avrebbe meno probabilità d’incorrere, se non lavorasse. Tra questi rischi ne esiste una famiglia denominata “rischi generici aggravati dal lavoro”. In sostanza chiunque può cadere da qualsiasi scala (rischio generico), ma un lavoratore che per svolgere la sua mansione sia costretto a salirle e scenderle diverse volte, magari pressato dall’urgenza di portare a termine il suo compito, ha una probabilità di cadere più alta di altri (il rischio è quindi aggravato dal contesto lavorativo). Questa famiglia di rischi è normalmente inserita nella valutazione dei rischi. Un terremoto, la caduta di un fulmine, una epidemia virale, un atto terroristico, una rapina e tanti altri avvenimenti rientrano in questa definizione? Certamente sì, se il lavoro è tale da comportare l’aggravamento delle possibilità d’incontrare uno di questi eventi o di aumentarne il grado di danno rispetto alla popolazione genericamente intesa. L’elemento è sempre dato, da una parte dall’aumento della probabilità e del danno, dall’altra dalla “costrittività” dei lavoratori, che non hanno la stessa possibilità del resto della popolazione di sottrarsi ai rischi presenti “nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività” (art. 2 lett. q). Qualche spiritoso, non mancano mai, può dire: “Ma allora anche il rischio che cada un meteorite va valutato dal DdL”. Spiritoso, ma poco preparato. Il rischio, quello generico, per essere valutato e inserito nel Dvr, deve avere “l’aggravante” data dal contesto lavorativo. Il meteorite, che, com’è noto, ha già probabilità remote di arrivare sul pianeta Terra, può cadere su tutti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo sia esso un deserto, speriamo, o addosso a una casa o una fabbrica. Non c’è nulla che nell’attività lavorativa possa rendere più probabile che cada in un punto piuttosto che in un altro. Inoltre, non esiste nulla di “tecnicamente possibile” per eliminare o ridurre il rischio. Non è così per i terremoti di cui, per esempio, esiste una mappa delle località a rischio, oltre a vari altri elementi che possono aiutare a prevedere e a ridurre il danno. Attraverso l’obbligo di costruzione antisismica, ad esempio, una particolare attenzione alle procedure di evacuazione, una diversa preparazione delle squadre di emergenza e primo soccorso rispetto al rischio specifico, una informazione e preparazione dei lavoratori (il Giappone è spesso citato come esempio). Stessa cosa vale se l’imprenditore colloca un lavoratore in locale completamente interrato in una zona a forte presenza di gas radon, o con temperature esterne stabilmente oltre i 30° (ma potrei dire vicino a una fonte inquinate, rumorosa). Il rischio che queste condizioni aggravino il rischio per la salute del lavoratore ci sono e vanno misurate, anche se non sono legate alla sua specifica professione e attività lavorativa. D’altronde l’art.28 è di una chiarezza lampante. È evidente che se il legislatore avesse voluto ridurre la valutazione dei rischi ai soli rischi professionali l’avrebbe scritto esplicitamente e non avrebbe scritto “tutti i rischi” e basta. Dirò di più. L’Italia provò a restringere l’area dei rischi nel D.Lgs. 626/1994 all’art. 4. Il primo comma prevedeva: Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Fino al 2008 il rischio stress, pur correlato al lavoro, non non veniva considerato un rischio professionale e per questo motivo non veniva valutato. Nel 2001 l’Italia venne condannata, proprio su questo punto, dalla Corte di Giustizia europea, e dovette modificare l’articolo che così venne accolto nel D.Lgs. 81/2008. Ora, nel citato art. 28, l’elencazione dei punti quali le attrezzature ecc. viene preceduta da un ANCHE. Come dire: non solo. E poi si ribadisce che deve riguardare TUTTI i rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, dizione ripetuta in più punti della normativa senza alcuna specifica, che viene invece aggiunta per quanto riguarda, per esempio, l’attività del servizio di prevenzione. Questa si occupa di una parte della valutazione, essendo un’altra demandata ad altre figure, quali il medico competente e se necessario altre figure esterne. Torniamo all’oggi. Sarebbe logico inserire il rischio biologico causato dal Covid-19 nel complesso procedimento di valutazione-adozione di misure di programmazione-monitoraggio dell’efficacia, cioè in quel processo con cui si arriva alla stesura e alle modifiche successive del Documento di Valutazione dei Rischi. All’interno di quella “valutazione globale” prevista dalle norme. Considerando anche quanto scritto nel Titolo X del Testo Unico. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 24/03/2020 (21:01:22) |
Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi. Il discorso non cambia. Poi tu e Ranieri andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto: 13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI. Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute. Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione. Per questo l'Italia era stata giustamente condannata. Quindi ci troviamo con il parere di un sindacalista e di un avvocato. Li rispetto ma non li condivido. Io condivido i pareri dei giuristi che ho già citato prima (Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, ecc.) e quello che hanno detto le Autorità sanitarie delle Regioni come il Veneto, le Marche, l'Umbria, ecc. Comunque, finita l'emergenza potrai offrire il tuo supporto legale, a tutti i lavoratori che, avendo contratto la COVID-19, decideranno di far causa alle aziende. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 25/03/2020 (10:24:25) |
Obbligatorio il DVR rischio biologico Covid19 (art. 271 DLgs 81/2008) La consapevolezza dell'obbligo inderogabile di valutare il rischio biologico da Coronavirus ai sensi dell'art. 271 DLgs 81/2008 (DVR) cresce inesorabilmente. Come è logico che sia. È indiscutibile che nelle attività essenziali autorizzate dal governo il datore di lavoro deve valutare esattamente il rischio per decidere se l'attività può proseguire o deve comunque essere interrotta per l'impossibilità tecnica di garantire adeguata protezione dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta nell'interesse dell'imprenditore dal gravissimo rischio di contagio virale in atto. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 25/03/2020 (17:31:36) |
Niente da fare. Non ce la fa a capire che la concreta e completa applicazione del Protocollo alle specificità dell'azienda, secondo quanto imposto dalle norme di Igiene Pubblica, declinandolo in funzione delle particolarità della stessa, è proprio quello che chiedono le Autorità Sanitarie per tutelare i lavoratori. adesso aspettiamoci l'ennesimo copia-incolla per ricominciare il loop. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 25/03/2020 (18:03:26) |
Desidererei che Dubini mi spiegasse quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa. Il motivo per cui sto continuando a replicare non è perché ce l'ho con Dubini ma perché non voglio che diventi prassi considerare i rischi esogeni, quale una pandemia da Corona Virus, come rischi professionali. Che tal rischio sia un "Rischio generico" l'ha detto anche il Governo nell'incipit del Protocollo. L'hanno detto varie Regioni: Veneto, Umbria, Marche, ecc. L'hanno detto chi ne sa molto ma molto più di me in campo giuridico come il Prof. Pascucci, il prof. Lepore, il prof. Pelusi, l'avv. Fantini, ecc. Tutti documenti che si trovano sul web. Le norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro riguardano tutti i rischi professionali e non tutti i rischi indiscriminatamente. In caso contrario, se passasse l'idea che qualunque tipo di rischio non professionale debba essere preso in considerazione, tutti noi RSPP e CSP/CSE, ci troveremmo ad essere coinvolti in concorso per i delitti di cui agli art. 589 e 590 cp con l'aggravante, ad esempio, di: - non aver segnalato, quale RSPP di un'azienda di San Donato Milanese, il rischio di caduta di un aereo in fase di atterraggio a Linate (qualcuno mi dica quale misura dovrebbe adottare il datore di lavoro); - non aver valutato, quale CSP e CSE, il rischio di caduta di alberi in cantiere a causa di una improvvisa tromba d'aria. Ecco perché è importante ribadire quale sia la tipologia di rischi di cui ci dobbiamo preoccupare e considerare i rischi non professionali come rischi da gestire nell'ambito delle emergenze. Questo è quello che avviene ovunque. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 25/03/2020 (20:17:53) |
Coronavirus e tutela dei lavoratori Anna D'Antuono Tralasciando gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …) per cui il rischio è "professionale", occorre tutelare chi lavora negli ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…). In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”. Col divieto di spostamento per la popolazione e l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus a nostro parere è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori. E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 26/03/2020 (11:46:38) |
Solo l'attenta lettura del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 consente di far luce sull'obbligo inderogabile di valutare il rischio da agente biologico Coronavirus-Covid-19. Invito tutti ad una attenta rilettura che consente di individuare tale obbligo giuridico senza dubbio alcuno, In questo caso di gravissima emergenza sanitaria e lavorativa il metodo spannometrico è i pregiudizi estranei alla lettera della norma di diritto vigente non aiutano. Una cosa è certa in modo assoluto, fare la valutazione del rischio da coronavirus non viola nessuna legge. Lo stesso non può dire chi non la predispone. Oltretutto il DVR ha il vantaggio della data certa opponibile a chiunque. per il resto vale aurea saggezza giuridica romana: de minimis non curat praetor . I fondamenti legali della valutazione di tutti i rischi professionali e di tutti i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa Art. 2 – Definizioni - D.Lgs. n. 81/2008 “q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi3 - D.Lgs. n. 81/2008 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. Articolo 271 - Valutazione del rischio [da esposizone ad agenti biologici] - D.Lgs. n. 81/2008 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata. 4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV [esemplificativo significa che le attività dell’esempio prevedono sicuramente l’esposizione non deliberata ad agenti biologici, ma significativa, e che poi è onere di ogni singolo datore di lavoro valutare se la sua attività preveda tale rischio al di là di detto elenco n.d.r ], che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi [dunque non solo rischi professionali, ma anche i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 26/03/2020 (15:45:06) |
E mica risponde alla domanda. Continua con il copia-incolla. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 26/03/2020 (18:05:30) |
André Berni e Andrea Reghelin hanno sviluppato un ragionamento di grande interesse, che invito tutti a considerare con grande attenzione. Il rischio epidemico è un rischio lavorativo? E’ cioè di pertinenza del datore di lavoro? Il motivo del contendere, che è dibattuto da tutti gli esperti del settore, chi per ambito chi per pertinenza, è se il rischio epidemico a cui stiamo assistendo in questi giorni debba intendersi come rischio lavorativo correlato ad una mansione e sia di pertinenza o responsabilità o meno del Datore di Lavoro con il supporto del Medico Competente e del RSPP. Senza voler tediare, la materia del rischio biologico fa riferimento a tre grandi scenari di rischio: 1) il primo caso è quello dell’uso deliberato dell’agente biologico; pensiamo ad un laboratorio in cui si sta cercando di isolare il virus per ricercare un possibile vaccino ( in questo caso la materia è disciplinata dal’ All. XLVI del d.lgs. 81/08); 2) il secondo caso è quello del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio; si pensi nel caso ad un operatore ecologico in area di quarantena (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08; 3) Il terzo caso è il cosiddetto rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali. Quali sono gli adempimenti per le organizzazioni? La questione aperta è se le organizzazioni che devono farsi promotrici di iniziative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si debbano limitare a trasferire le disposizioni ministeriali e le ordinanze, se debbano predisporre e redigere procedure operative di lavoro, se debbano fare formazione e informazione o se debbano prendersi in carico una vera e propria valutazione dei rischi per determinare, in funzione del luogo di lavoro e della mansione, le misure di mitigazione idonee. Quello di cui vogliamo parlare è dell’approccio metodologico rispetto ad uno scenario di emergenza e di come la valutazione del rischio, obbligo formale o mero adempimento, nella prassi odierna dagli stessi addetti al mestiere sia visto molto spesso come burocrazia, fastidiosa formalizzazione, inutile appendice. ... se dovessimo ricercare un tema che ci appassiona nel grande contenitore normativo del Testo Unico della Sicurezza, certamente lo troveremmo nell’art. 28 del D.lgs. 81/08. Nell’art. 28 del D.lgs. 81/08 a nostro avviso c’è quella che dovrebbe essere la vera filosofia di una valutazione dei rischi: “b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”. Opportunità, necessità, o obbligo, il messaggio che vogliamo trasferire è che solo attraverso una valutazione ponderata al contesto, adeguata alle scelte strategiche aziendali si possano adottare le giuste procedure organizzative e gli adeguati piani di miglioramento, senza reazioni istintive, scelte emotive, o reazioni passive all’ adempimento. Il focus deve essere posto sulla ricerca della miglior tutela possibile per i lavoratori Ci piacerebbe che la discussione fosse riportata su un tema maggiormente comprensibile ai più, che è l’individuazione del modo più efficace per tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori. Indipendentemente dall’esistenza di un obbligo giuridico di aggiornare il DVR (che noi pensiamo tra l’altro sussistente), da questo documento partono i processi di prevenzione dei lavoratori. L’aggiornamento di questo documento testimonia la continua attenzione del datore di lavoro sui nuovi rischi che fattori endogeni ed esogeni (come nel caso del Corona Virus) si introducono nell’organizzazione. Ma soprattutto da questo documento si origina la pianificazione delle misure di prevenzione a protezione dei lavoratori, le procedure di sicurezza e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva e individuale. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 26/03/2020 (18:41:40) |
Non ho dubbi che l'avv. Reghelin sia un esperto, come risulta dal profilo sul web, di consulenza legale direzionale nell’ambito della gestione degli aspetti legali dell’Information and Communication Technology (ICT law) e di 231 (che è ormai un contenitore enorme di reati fattispecie). Personalmente, però, mi attengo a quanto detto da chi si occupa, da giuslavorista, del problema da decenni e cioè dal Prof. Pascucci, dal Prof. Lepore, dall'avv. Fantini e dal Prof. Pelusi, ecc.. Detto questo, se quel che conta è la tutela della salute dei lavoratori, l'adozione del Protocollo (per le aziende che non fanno uso deliberato di agenti biologici e non comprese nell'allegato XLIV) e la sua declinazione in funzione delle specificità della singola azienda, permette di raggiungere tale obiettivo. Per declinare il Protocollo si può usare una procedura operativa che preciserà come questo sarà messo concretamente in atto. Una procedura di questo tipo può essere strutturata come segue (contenuti non esaustivi): 1. Introduzione 2. Prevenzione del rischio da contagio 2.1 Interventi volti a contenere il rischio da contagio 2.1.1 Creazione task force aziendale 2.1.2 Informazione alle persone 2.1.3 Riduzione numero persone 2.1.4 Organizzazione aree di lavoro 2.1.5 Sanificazione delle aree di lavoro 3. Procedura di gestione in caso di positività ai test 3.1 Individuazione di casi sospetti in azienda 3.2 Attuazione misure indicate dalle Autorità 3.3 Misure immediate d’intervento 4. Messa conoscenza della procedura alle parti interessate Allegati Informativa Ingresso azienda – Istruzioni lavaggio mani - Informativa presso distributori automatici – Ingresso mensa - Informativa presso timbratrice - Spogliatoi, ecc. Fare questo concretamente e non solo sulla carta, e te lo chiedo per l'ennesima volta visto che non hai mai voluto rispondere, non permette di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoro dei lavoratori? Allargare ai rischi NON PROFESSIONALI l'obbligo di valutazione e redazione del DVR comporta una estensione ingiustificata di quanto previsto fin dal 1989 con la Direttiva 89/391/CEE, una condotta penalmente inesigibile a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori e un potenziale coinvolgimento, da parte di Procure in vena di protagonismo, di quei RSPP e CSP/CSE che non abbiano tenuto conto dei rischi non professionali. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 26/03/2020 (21:46:16) |
Le aporie del prof. Pascucci Non si capisce per quale motivo si deve valutare il rischio pandemia quando si manda il proprio dipendente all'estero, e viceversa non si dovrebbe fare la valutazione del rischio da pandemia quando si costringe il lavoratore ad andare al lavoro in Italia, anziché stare a casa, che è l'unica misura di prevenzione del contagio dettata da tutte le autorità competenti. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 26/03/2020 (22:36:51) |
Perché, anche se sto a casa, con una pandemia, il contagio me lo posso beccare lo stesso visto che non sono chiuso dentro 24h su 24 né io e né i miei parenti ed esco per andare a comprarmi da mangiare, per andare al tabacchino, per andare in farmacia, per accompagnare mia madre per fare la dialisi, ecc. Quando invece devo andare in Tanzania per lavorare ad una diga, in un territorio dove c'è una epidemia di dengue, io sono esposto ad un rischio generico aggravato proprio perché mi stanno inviando in un posto particolare dove solo in quel posto c'è il dengue e non ovunque come c'è oggi in Italia il Corona Virus. È più chiaro così? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 27/03/2020 (02:28:34) |
Paragonare il rischio di contrarre il virus stando a casa con il rischio di chi va a lavorare per ore dà l'idea di cosa significhi metodo spannometrico. IL RISCHIO SANITARIO COME RISCHIO GENERICO AGGRAVATO CHE DETERMINA L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Commissione per gli Interpelli (ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) INTERPELLO N. 11/2016 del 25.10.2016 "L’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo. Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta". |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 27/03/2020 (16:24:41) |
Se non si riesce a capire che una cosa è essere mandato a lavorare in Tanzania dove c'è una epidemia di dengue e c'è solo lì (questo è il rischio generico aggravato) ………. e altra cosa è andare a lavorare in un'azienda (non sanitaria o che non usa agenti biologici deliberatamente) in Italia dove l'epidemia c'è in tutta Italia e pervade sia gli ambienti di lavoro che quelli di vita (questo è il rischio generico), non posso farci nulla. La colpa è del Grande Biologo che, evidentemente, ai tempi era distratto. In ogni caso aspetto sempre la risposta alla domanda fatta qualche post prima. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/03/2020 (02:16:18) |
Raffaele Guariniello fa chiarezza come sempre. Ubi maior minor cessat. COVID-19, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DEL DVR CORONAVIRUS (Guariniello) TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”. Il Fatto Quotidiano 26/3/2020 |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 28/03/2020 (08:59:48) |
Si ricomincia con il copia-incolla ossessivo - compulsivo. Quando si cita qualcosa, bisogna farlo in modo completo e non funzionale a sostenete le proprie tesi. Purtroppo, di questo, Dubini ci ha ormai abituati. Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti: "La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”. La risposta era stata la seguente: "Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta." Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività. Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post). Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico". In merito a ciò che afferma il mentore di Dubini (da lui così definito già ai tempi della diatriba sui near miss nel 2015), va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia. Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita. Non è difficile da capire. Però se vivi in adorazione perpetua di un personaggio che si è sempre e solo occupato della Pubblica Accusa, diventa difficile comprenderlo. Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Infine ripropongo a Dubini la domanda a cui continua a non rispondere ed il motivo è ormai chiaro: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/03/2020 (11:48:11) |
De minimis non curat praetor. Il DVR va fatto sempre e comunque. E deve essere aggiornato alle mutevoli circostanze lavorative. Il virus ha sconvolto il lavoro e qualcuno sostiene che non si deve aggiornare il DVR! Invece il DVR deve includere anche il rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come quello sanitario da agente biologico Covid-19. Rispettare la legge sanzionata penalmente sul DVR e sul suo aggiornamento non è un optional ma un obbligo non delegabile del datore di lavoro sanzionato penalmente. Datori di lavoro, se non aggiornate il DVR al rischio Coronavirus la prescrizione e la sanzione per violazione di legge contravvenzionale non viene fatta al consulente che ci ha detto di non aggiornare il DVR al Coronavirus ma a voi, ed eventualmente al medico competente, se è stato coinvolto. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 28/03/2020 (12:00:08) |
Si continua con il copia-incolla ossessivo - compulsivo. Di meglio non riesce a fare. Ripropongo la domanda che ho fatto e sarà così in seguito: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/03/2020 (13:24:55) |
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19? Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio, quali quelle già suggerite nelle “Buone pratiche” approvate da ATS. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative. ATS Bergamo |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 28/03/2020 (17:28:09) |
Si continua con il copia incolla ossessivo-compulsivo. ATS Bergamo. "Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative" Questi sono i rischi professionali del personale sanitario, delle aziende in allegato XLIV e di quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici. Per questi, che già trattavano il rischio biologico nel loro DVR, il documento va aggiornato integrandolo con le prescrizioni del Protocollo. Per le altre aziende, no. Il rischio da Corona Virus non è un rischio professionale. Leggiti l'incipit a pag. 3 del Protocollo. E' un rischio generico anche se vai a lavorare perché sei in una pandemia. Il rischio di contagio non c'è solo al lavoro ma anche nella vita sociale. Questo vuol dire pandemia. Per questa aziende, bisogna contestualizzare il Protocollo alle specificità delle imprese in funzione delle attività svolte e verificare che sia compiutamente applicato. Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/03/2020 (17:47:05) |
Repetita Iuvant Valutazione rischi da riscrivere dopo il Covid-19 di Daniele Cirioli Il contagio conclamato in Italia del nuovo virus, infatti, impone alle aziende l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la presenza del nuovo rischio biologico, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (le mascherine). . La principale criticità che devono affrontare datori di lavoro e consulenti è la sicurezza lavoro, aspetto di particolare importanza atteso che, ai sensi del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008), la responsabilita ricade esclusivamente sul datore di lavoro. Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologico che impone al datore di lavoro di tutelare i lavoratori. In collaborazione con il medico competente, quindi, deve procedere innanzitutto ad aggiornare il documento di valutazione rischi; quindi deve individuare le misure di prevenzione, tra cui la fornitura di Dpi (dispositivi protezione individuale); deve fornire adeguata formazione agli addetti al pronto soccorso e ai lavoratori; e così via. Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal ministero della salute nella nota n. 1141/2020, vale a dire: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici; evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso. Italia Oggi 22.2.2020 |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 28/03/2020 (18:36:41) |
Daniele Cirioli, cattolico, è sposato e papà di tre figli. Vive ad Alife (CE). Dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro, è collaboratore di riferimento del quotidiano ItaliaOggi per le tematiche del lavoro e della previdenza. Nessun dubbio sulla competenza nel suo settore. Qui, però, parliamo d'altro senza dimenticare che è un articolo di un mese fa. Faccio riferimento a quello che scrivono il prof. Pascucci, il prof. Lepore, l'avv. Fantini, il prof. Pelusi, ecc. che sono esperti del settore. Del resto se qualcuno avesse un problema di emorroidi, non penso che andrà dal ginecologo. E' vero che si tratta sempre di "cavità" ma è sempre meglio andare dal proctologo. A ciascuno il suo. Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/03/2020 (18:59:54) |
Gutta cavat lapidem. Secondo le disposizioni riguardanti l’Inail contenute nel Decreto Legge n°. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (il cosiddetto “Cura Italia”), il contagio da Covid-19 avvenuto in occasione di lavoro è da considerare a tutti gli effetti un infortunio. Il punto 2 dell’articolo 42 del Decreto “Cura Italia”, infatti, chiarisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. La Nota Inail n°. 3675 del 17 marzo 2020 specifica che, ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma (il cosiddetto “tampone”) da parte delle autorità sanitarie. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 28/03/2020 (21:10:01) |
Questa l'avevi già copia-incollata. Ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 29/03/2020 (01:16:35) |
Vulpem pilum mutare, non mores. Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro (INAIL) Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro. Questa sezione fornisce indicazioni di tipo generale e, laddove disponibili, specifiche per particolari ambienti di lavoro che possono essere d'aiuto nella fase di valutazione del rischio biologico. Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario: identificare i pericoli anche potenziali stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli identificare e quantificare i soggetti esposti misurare l'entità di tale esposizione. La valutazione del rischio biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all'esposizione. Riguardo quest'ultimo punto, infatti, la valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporanenamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza. Sarebbe molto utile, in fase di analisi dei rischi, conoscere: la modalità di interazione microrganismo-ospite il ciclo complessivo dell'infezione eventuali fattori favorenti l'infezione o in grado di aumentare la patogenicità la misura esatta della dose. Tali informazioni, però, non sempre sono disponibili; la stima dell'esposizione, per esempio, valutabile attraverso la misura della contaminazione ambientale, presenta notevoli aspetti di incertezza: mancano metodiche di monitoraggio standardizzate, i dati sono spesso dispersi e non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti. Inoltre, per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose - effetto e dunque non si possono "definire" dosi utilizzabili come valori limite di esposizione. Ai fini preventivi, è comunemente adottato l'assunto conservativo secondo il quale non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un solo microrganismo a provocare l'infezione (Dose Minima Infettante, DI0 = 1) e, quando questa condizione è abbinata ad una elevata patogenicità (capacità di indurre una malattia in seguito ad infezione), trasmissibilità (capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto) e limitata neutralizzabilità (disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche), l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta l'eliminazione dell'esposizione. Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 29/03/2020 (10:28:42) |
Si continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo. Dice Inail "Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro" E quali sono queste aziende che cita l'INAIL? Quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato XLIV. Per queste nessuno ha mai negato la necessità di aggiornare il DVR da rischio biologico integrando in esso ed adattandolo alle specificità dell'azienda, le misure previste dal Protocollo. Qui parliamo di tutte le altre. Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" Poi visto che sta saccheggiando gli aforismi in latino di Publio Ovidio Nasone, ecc., chiudo anche io con il latino: "Vanum es ludere latrunculorum cum pullis columbae" |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 29/03/2020 (11:50:38) |
Par pari respondere dicto In caso di organizzazione di attività di lavoro in luoghi ad elevato rischio di esposizione al virus, deve ritenersi legittimo e non sanzionabile disciplinarmente l’eventuale rifiuto opposto dal dipendente, in forza del principio per cui la violazione dell’art. 2087 c.c. legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, conservando il diritto alla retribuzione (cfr. Cass., Sez. lavoro, Sent., 19/01/2016, n. 836; Cass., Sez. lavoro, Sent., 01/04/2015, n. 6631). |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 29/03/2020 (18:34:44) |
Queste sono quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato XLIV. Per queste nessuno ha mai negato la necessità di aggiornare il DVR da rischio biologico integrando in esso ed adattandolo alle specificità dell'azienda, le misure previste dal Protocollo. Qui parliamo di tutte le altre. Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" De praesumptione semper ad deteriora invitat. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 29/03/2020 (20:30:54) |
Parva volucris non ova magna parit A quando una direttiva CE che regoli il rischio Pandemia e gli obblighi del datore di lavoro, direttamente collegata alla direttiva quadro 89/391 e dunque da recepire dentro il D.Lgs. n. 81/2008? |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 30/03/2020 (10:26:57) |
Non la faranno mai perché la Pandemia o l'epidemia sono già rischi professionali per alcune categorie di lavoratori e sono coperti dai vari provvedimenti di recepimento nei vari Paesi membri UE. Per le altre categorie di lavoratori sono rischi generici. ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" De praesumptione semper ad deteriora invitat. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 31/03/2020 (13:12:43) |
Certo che non capire che la valutazione del rischio biologico è obbligatoria non solo in caso di esposizione intenzionale, ma anche in caso di esposizione non deliberata, qualora emerga un rischio aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e perfino in caso di esposizione occasionale ma prevedibile dimostra una incomprensione totale del dettato normativo del Dlgs n. 81/2008, che alla lettera a) dell'articolo 28 fa un preciso riferimento all'obbligo di valutare TUTTI i rischi presenti DURANTE l'attività lavorativa. Perciò in presenza di rischio durante l'attività lavorativa o il datore di lavoro valuta questo rischio, e l'attività prosegue, o può decidere di non valutare nulla, ma deve immediatamente sospendere l'attività lavorativa. Per non dire del ricorso massiccio allo smart working, che come dice giustamente il documento di Assolombarda del 2015, implica un obbligo inderogabile di valutare il rischio di questa modalità particolare di lavoro, con aggiornamento del DVR. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 31/03/2020 (18:31:44) |
L'esposizione, anche non deliberata, deve avvenire durante l'espletamento della propria attività professionale e solo in quella. Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa. E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO. E' semplice da comprendere ……. sempre se lo si vuole. Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 31/03/2020 (19:47:35) |
La Cassazione ha affermato con chiarezza il principio fondamentale del D.Lgs. n. 81/2008: la valutazione di TUTTI i rischi che si manifestano DURANTE il lavoro (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008) deve essere effettuata col MASSIMO GRADO DI SPECIFICITÀ: "Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato [Sez.4, n. 8622 del 04/12/2009 (dep. 03/03/2010), Giovannini, Rv. 246498]". Così Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18323. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 02/04/2020 (13:44:50) |
Ricominciamo con il copia-incolla …….. La sentenza citata (e ce ne sono altre) fa riferimento a "tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda". Quindi si riferisce a "tutti i rischi" ma a TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI. Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa. E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO. E' semplice da comprendere ……. sempre se lo si vuole. Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 03/04/2020 (17:36:05) |
È di indubbio interesse il ragionamento sintetico sviluppato da due autori del mondo sindacale, ovvero del mondo più vicino a colori che rischiano il contagio ogni giorno nei luoghi di lavoro. Valutazione del rischio biologico ed emergenza Covid-19 L’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008, prevede la valutazione del “rischio biologico”: pertanto le azioni di prevenzione dovevano già essere individuate a prescindere dal Covid19. Tuttavia, trattandosi di una situazione emergenziale, è utile ricordare come l’articolo 18 comma 1 lett. B dello stesso D.Lgs. 81/2008 preveda come obbligo del datore di lavoro la prevenzione e gestione delle emergenze (documentata e validata). Inoltre, trattandosi di rischi per la salute, diventa fondamentale la valutazione e la posizione del medico competente, così come imposto dall’articolo 25 comma 1 lett. A, in quanto collaboratore del datore di lavoro. Inoltre, ferme restando tutte le possibilità messe a disposizione da Governo e Regioni, come ad esempio quelle previste dalla Direttiva 1/2020 per la Pubblica Amministrazione, occorre monitorare le azioni che l’azienda intenda intraprendere, quali telelavoro, smart working, cassa integrazione e altre e, nel caso di lavoratore contagiato, ovviamente la malattia. Tutte condizioni che però non ricadono in termini economici su lavoratori e lavoratrici. Serve anche una maggiore attenzione nei confronti di eventuali iniziative estemporanee di alcune imprese che dispongano discrezionalmente a lavoratori e lavoratrici non contagiati l’adozione di misure quali messa in libertà, messa in ferie, permesso o richiesta di farsi mettere in malattia dal medico, omettendo di specificare che in questo caso la decisione organizzativa è dell’azienda e facendo ricadere – con colpa – tale decisione sul lavoratore, contravvenendo così il disposto dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”). Federico Bellono Rocco Pellegrino Camera del Lavoro – Torino |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 03/04/2020 (19:04:04) |
E' il parere della Corte Costituzionale o di due sindacalisti? Ognuno può dire quello che gli pare. Il web è anche questo. Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 04/04/2020 (10:46:05) |
l fatto che l'INAIL, ente notoriamente con le casse piene rispetto all'INPS, abbia deciso di coprire economicamente il costo delle assenze per contagio da COVID-19 anche categorie di lavoratori come quelli indicati, non vuol automaticamente dire che i loro datori di lavoro abbiamo l'obbligo di "aggiornare il DVR". I loro datori di lavoro, hanno sempre l'obbligo di applicare il protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'azienda le cui misure di tutela forniscono le vere garanzie per la loro salute e non perdere tempo con gli aspetti formali. Inoltre, come scritto nella Circolare: "Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale". Mi pare che quanto scrive l'INAIL sia chiaro. Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 04/04/2020 (11:25:58) |
Il rischio Covid-19 sul luogo di lavorare deve essere valutato (DVR) in tutti i casi in cui il datore di lavoro decide di proseguire l'attività lavorativa (attività pericolosa consentita dallo Stato per superiore interesse nazionale per i settori essenziali) , anziché sospenderla (unica regola efficace di Prevenzione, protezione e tutela sanitaria per tutta la popolazione dal contagio). L'art. 28 D. Lgs. 81/08 precisa che il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la conseguenza che, per garantire un'adeguata valutazione di ogni rischio, non è sufficiente una relazione del tutto generica, ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (solo in questo modo, infatti, è possibile apprestare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire pienamente la sicurezza)" [Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2017, n. 29731]. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 04/04/2020 (17:11:59) |
La valutazione del rischio da COVID-19 l'ha già fatta l'Autorità Sanitaria. Le misure sono quelle del Protocollo che ogni azienda dovrà contestualizzare in funzione della propria specificità. La contestualizzazione del Protocollo fornisce la vera tutela della salute dei lavoratori. Il resto è fuffa. Fattene una ragione. E' inutile continuare con il copia-incolla di pronunce della cassazione che non hanno nulla in comune con una emergenza sanitaria derivante da una epidemia. Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 04/04/2020 (19:17:24) |
I rischi presenti durante l'attività lavorativa vanno tutti valutati senza eccezione alcuna. La Cassazione non ha mai distinto i rischi tra quelli da valutare e altri da non valutare. Viceversa ha sempre ribadito che tutti i rischi va no valutati. Se la eccezioni. Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18323 Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato [Sez.4, n. 8622 del 04/12/2009 (dep. 03/03/2010), Giovannini, Rv. 246498] |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 05/04/2020 (11:03:11) |
Ricomincia con il copia-incolla di pronunce della Cassazione che non c'entrano nulla con quello che sta succedendo oggi. Invece di copia-incollare sentenze, perché non spieghi cosa era successo nel caso che presenti? Per chi legge, la storia è questa. L'azienda usava un prodotto infiammabile (diluente) senza aver valutato il rischio d'incendio ed esplosione e un operatore si era messo ad usare il cannello ossiacetilenico sul contenitore di questo prodotto. Si può mai usare una pronuncia del genere estendendola al caso del Covid-19? Il diluente era usato nel processo produttivo dell'azienda e l'operatore eseguiva una specifica attività vista la sua mansione di saldatore. Più rischio professionale di questo dove lo troviamo? Ritornando sull'oggetto del discorso, qui parliamo di "Rischi Professionali" e cioè a rischi per i lavoratori presenti nell’espletamento della loro normale attività lavorativa nella specifica mansione . Il rischio da COVID-19 è un "Rischio Professionale" per alcune categorie di lavoratori e per queste il DVR deve essere aggiornato integrando in esso le misure decise dalle Autorità Pubbliche. Per altre categorie di lavoratori è "Rischio generico", come ampiamente chiarito dai tanti provvedimenti legislativi emanati in questi ultimi 45 giorni. La valutazione del rischio da COVID-19, l'ha già fatta l'Autorità Pubblica indicandoci le misure da adottare nelle aziende. Si tratta di norme di Igiene Pubblica che sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale con la conseguenza che l'autonomia del datore di lavoro nella individuazione delle misure, viene meno e si deve attenere a queste. Quindi, dovrà applicarle contestualizzandole alle specificità. Non c'è alcun bisogno di aggiornare formalmente il DVR per le aziende per cui il rischio biologico non è un "Rischio Professionale". Se la tesi tua e di pochi altri fosse corretta, allora perché in passato non è stato mai valutato il rischio da influenza stagionale che, ogni anno, fa, per cause dirette, circa 400 morti/anno e per cause indirette, quasi 10.000 ? Non ve ne siete mai accorti? Questi erano morti di serie B? Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 05/04/2020 (11:09:51) |
ABC della Sicurezza sul lavoro Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto). Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, la cassiera del supermercato durante la pandemia Covid-19). Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 05/04/2020 (17:54:29) |
Continua con il copia - incolla di definizioni ampiamente conosciute da chi ha un minimo di competenza. La questione che continui a non capire è che in una pandemia, la valutazione anche per la cassiera, la farmacista, la portinaia, il muratore, l'autista di bus, il saldatore, ecc., l'ha già fatta l'Autorità Sanitaria e ci ha imposto quali misure adottare. Il datore di lavoro di questi lavoratori deve adattare il Protocollo contestualizzandolo alle proprie specificità. Il concetto è semplice, semplice……... Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 05/04/2020 (20:27:35) |
È obbligatorio vellutate i rischi generici aggravato di natura sanitaria (Commissione Interpelli) Con Interpello n.11/2016 il Ministero del Lavoro fornisce una precisazione in merito all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo. In particolare, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 05/04/2020 (20:49:06) |
Dubini, questo l'hai già scritto una settimana fa e ti è stato spiegato che quell'interpello riguarda il caso particolare di coloro che vengono inviati per lavoro in aree geografiche a rischio. Stavolta ti re-incollo quanto già scritto. Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti: "La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”. La risposta era stata la seguente: "Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta." Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività. Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post). Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico". In merito a ciò che afferma colui a cui si ispira Dubini, va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia. Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita. Non è difficile da capire. Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ricordo, infine, che l'Interpello era stato fatto a seguito di ciò che era successo ai dipendenti della Bonatti rapiti in Libia tra il luglio 2015 e il marzo 2016. Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 06/04/2020 (09:56:50) |
Come scrive con acuta intelligenza giuridica su Giustizia Civile il professor Francesco Bacchini, "occorre sottolineare, per un verso, che il Protocollo d'intesa non ha rango di fonte di legge, nemmeno secondaria, rappresentando tutt'al più una regolamentazione cosiddetta di soft law e, per altro verso, che tali obblighi nemmeno discendono dalla suddetta già intervenuta decretazione (sulla quale molte parole potrebbero spendersi, ma non è questa la sede, in termini di rilevante distinzione tra raccomandazione e/o promozione e prescrizione, tra obbligo e relativa sanzione e persuasione e assenza di sanzione, tra norma e provvedimento). Pertanto, la natura di obbligo giuridico dei citati adempimenti in capo al datore di lavoro appare derivare dall'art. 2087 c.c., nonché dall'obbligo di valutare, a norma dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (innanzi, TUSL), tutti i rischi che espongono i dipendenti a pericoli per la loro salute e sicurezza, eliminandoli o, comunque, riducendone per quanto possibile l'esposizione, incluso il rischio biologico da Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro (ex art. 266 TUSL) giacché, da un lato, il Covid-19 è definito “rischio biologico generico” nell'incipit del Protocollo d'intesa e, dall'altro, nell'allegato XLVI del TUSL è presente, fra gli altri, anche il Coronaviridae, ossia l'aggregazione (o famiglia) di virus i cui componenti sono noti come “coronavirus”. Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda". |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 06/04/2020 (17:58:58) |
Dice Bacchini: "Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda". Ci sono altre interpretazioni che dicono il contrario: Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, Regione Veneto, Marche, Umbria, ecc., ecc. Quindi, la prendiamo per quella che è: una interpretazione estensiva …….. peraltro anche facilmente smontabile se il discriminante è inteso essere rappresentato dall'allegato XLVI dove vi è l'elenco degli agenti biologici suddivisi tra batteri e virus …….. visto che la famiglia dei Coronaviridae si presenta alla porta ogni autunno con un suo rappresentante. Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 06/04/2020 (18:17:54) |
Mi preme sottolineare con forza che nell’individuazione e prevenzione dei potenziali pericoli per la salute (“rischi generici aggravati” come definiti nell’Interpello n. 11/2016 ai sensi art.12, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) si devono considerare molteplici fattori quali: località geografica, contesti macroclimatici complessi e relativa stagionalità, qualità delle infrastrutture, agenti fisici, agenti chimici, agenti biologici e agenti psicosociali. Per impostare le linee di azione e stabilire gli strumenti preventivi, il Datore di Lavoro, l’RSPP ed il Medico Competente devono effettuare un’attenta valutazione del rischio e conseguenti azioni di prevenzione e protezione come normato dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. attraverso il Titolo X, rischio biologico, art. 278 Informazione sulle malattie che possono essere contratte e art. 279 Prevenzione e controllo. Questo vale non solo per l'attuale pandemia da polmonite interstiziale Covid-19, ma anche per le influenze stagionali. D'ora in poi le larghissime omissioni della valutazione del rischio biologico non saranno mai più tollerabili. Mi sono capitate in cantiere aziende che sostengono la tesi balzana della necessità di non aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Il Committente ha chiesto loro una dichiarazione scritta firmata da datore di lavoro ed RSPP nella quale dichiarino sotto la loro responsabilità che non aggiornano ip DVR al rischio Covid-19 ... |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 06/04/2020 (19:43:20) |
Dubini, non siamo in Uganda dove c'è una epidemia di dengue che c'è lì e solo lì. Quindi, se io per lavoro vengo mandato in Uganda, il mio datore di lavoro deve attuare tutto ciò che deve essere fatto per tutelarmi: valutare il rischio dell'epidemia, profilassi da seguire, informazione, misure organizzative, ecc.. A questo si riferisce l'Interpello che continui a copia-incollare senza comprenderne il contesto a cui si riferisce ed i contenuti. Se invece sono in Italia, e non lavoro in un ambiente sanitario o in una azienda di cui all'allegato XLIV, il rischio di contrarre il virus è lo stesso sia dentro che fuori casa che al lavoro. Questo ci hanno detto le Autorità Pubbliche. E' un concetto semplice da comprendere. Poi, il legislatore Dubini ha stabilito che d'ora in poi, anche le influenze non saranno tollerate e diverranno parte integrante del DVR. Ne prendiamo atto …. ma mi domando: - il morbillo? - la varicella? - la rosolia? - la gastroenterite? E ……. Tutte con un R ben più alto di 3,8 (Covid 19) come il morbillo che è 18. In merito alle aziende, quelle con cui ho a che fare io invece sono state apprezzate dal committente per la procedura che hanno scritto e messo in atto per l'applicazione contestualizzata del Protocollo. Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 06/04/2020 (21:40:15) |
È interessante osservare che gli enti di certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza (ISO 45001) non hanno alcun dubbio sull'obbligo inderogabile di aggiornare la valutazione dei rischi al rischio biologico Covid-19. Ovviamente gli escamotages per evitare gli obblighi di legge non hanno mai molte prospettive. "VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO Monitoraggio biologico per la tutela della salute dei lavoratori SCENARIO A seguito del propagarsi dell'epidemia di COVID-19, tutti i datori di lavoro e gli RSPP hanno dovuto aggiornare o effettuare una valutazione del rischio biologico o aggiornare le misure di prevenzione e protezione specifiche. In un ambiente di lavoro possono essere presenti differenti agenti biologici responsabili di infezioni o allergie. Le manifestazioni cliniche possono presentarsi con diversa intensità in relazione a diversi fattori, anche sinergici, tra i quali le condizioni ambientali e la suscettibilità individuale. Attualmente gli scenari espositivi sono divisi in due categorie: uso deliberato di agenti biologici ed esposizione potenziale. Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori valutando tutti i rischi, compreso quello biologico. Per far fronte a tale dovere, il D.lgs. 81/08 (All. XLVI) fornisce gli strumenti per l’identificazione, valutazione, gestione e controllo del rischio. Bureau Veritas Nexta" |
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0 | 06/04/2020 (22:28:43) |
Sig. Dubini, ho fatto 2 certificazioni 45001 a Marzo, nessun ente mi ha mai chiesto il dvr da coronavirus. Di che sta parlando di grazia? Roberto. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/04/2020 (02:24:16) |
Ma la valutazione del lavoro agile da Covid-19 la vogliamo fare o no? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/04/2020 (12:18:25) |
La questione è di una semplicità sconcertante. La legge afferma chiaramente l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti durante il lavoro. Alcuni invece dicono che i rischi sono tutti meno quelli che dicono loro. E quindi non sono tutti. Quando non si riesce a comprendere il significato dell'aggettivo "tutti" ogni ulteriore discussione dicendo inutile e perfino dannosa. Covid-19 e valutazione del rischio (Guariniello) TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento” (Il Fatto Quotidiano 26/3/2020). |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/04/2020 (12:43:52) |
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologie di rischio, nessuna escluda. Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363 ricorda che “il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati (cfr. Sez. 3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012 Ud. dep. 31/08/2012 Rv. 253171) |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 07/04/2020 (13:13:28) |
Ricomincia con il loop. Per l'ennesima volta prova a capire con il tuo mentore che quel "durante" è sempre da inquadrare nell'alveo dei "RISCHI PROFESSIONALI" come previsto dalla direttiva 89/391/CEE come già spiegato giorni fa nei commenti ai tuoi copia-incolla. Fai uno piccolo sforzo e rispondi alle domande che ti propongo da un mese e che sono formulate in lingua italiana corretta invece di proporre delle pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con il caso specifico. "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 07/04/2020 (13:15:41) |
Quando capirà che l'aggettivo "tutti" significa nessuno escluso, e non solo i rischi che decide Lei di valutare, sarà sempre troppo tardi. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 07/04/2020 (19:33:54) |
Adesso passi al "Lei"? Ci conosciamo dal 1989 quando, a MilanoFiori, per il CEDIS preparavi le check list sui contenuti dei decreti presidenziali degli anni '50. Dimenticato? Comunque, il "Tutti i rischi" sono tutti i RISCHI PROFESSIONALI" e non qualunque tipo di rischio che si può concretizzare in un ambiente di lavoro. Non decido io di valutare solo i RISCHI PROFESSIONALI ma l'ha deciso la Direttiva 89/391/CEE recepita in Italia. Quindi se fossi un lavoratore della Sanità, ad esempio, il DVR dovrà essere tassativamente aggiornato, con l'integrazione delle misure previste dalle Autorità Pubbliche, per la tutela dei lavoratori. Se fossi un lavoratore di una azienda metalmeccanica, si dovrà applicare il Protocollo contenente le misure decise dalle Autorità Pubbliche contestualizzandolo alle specificità dell'azienda, in modo da tutelare i lavoratori. Se l'obiettivo è quello di tutelare i lavoratori, il risultato si ottiene con l'applicazione delle misure decise dalle Autorità Pubbliche e ciò viene attuato anche nelle aziende "non sanitarie". Oppure vuoi negare anche questa evidenza? Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2020 (09:59:01) |
Omessa valutazione del rischio, mancata individuazione della zona sicura e responsabilità penale del datore di lavoro. Cassazione Penale, Sez. IV, 2 ottobre 2015 n. 39765 ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratore delegato di un S.r.l. e del responsabile di un deposito della stessa poiché “non aveva valutato, tra gli altri, il rischio particolare cui era esposto il lavoratore, ...nel documento di valutazione rischi della s.r.l. mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo (individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza ed indicazione delle modalità operative).” |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 08/04/2020 (19:00:49) |
Continuiamo con il copia-incolla. Cassazione Penale, Sez. 4, 02 ottobre 2015, n. 39765 - Lavoratore rimane schiacciato tra la motrice ed il rimorchio. Omessa valutazione del rischio e mancata formazione. "In particolare, gli imputati non avevano valutato, tra gli altri, il rischio particolare cui era esposto il lavoratore P.T., il quale, addetto a mansioni di autotrasportatore, provvedeva al periodico prelievo di rottami in vetro presso lo stabilimento della It...; in detta occasione, il giorno 5\4\2006, si era venuto a trovarsi nella necessità di sganciare l'autocarro dal rimorchio per l'impossibilità di accedere al punto di prelievo con l'intero veicolo, data la ridotta dimensione del tratto di strada antistante; nel documento di valutazione rischi della E. s.r.l., mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo (individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza ed indicazione delle modalità operative); inoltre il lavoratore non era stato adeguatamente informato sui rischi specifici a cui era esposto in relazione all'attività svolta, con particolare riferimento al rischio presente durante le operazioni di sganciamento e successivo riaggancio autotreno-rimorchio e, dunque, sulle misure di sicurezza del caso; non gli era stata assicurata una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, avuto riguardo alle proprie mansioni, con particolare riferimento allo svolgimento delle operazioni di cui sopra. Qualcuno mi spiega quale attinenza ha questa pronuncia con ciò su cui stiamo discutendo? Il rischio non valutato era quello di schiacciamento durante l'aggancio/sgancio della motrice che, per un autista di un autocarro è palesemente un rischio professionale. Qui ci sono le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 08/04/2020 (19:27:55) |
Ma perché chi non lo sa, e non sa di non sapere, commenta le sentenze della Suprema Corte di Cassazione senza sapere che tale organo è un grado di giurisdizione di legittimità, non giudica le caratteristiche del fatto in quanto tali, già decise nei giudizi di merito, ma si limita a verificare la corretta applicazione della norma di legge generale, ed esprime principi giuridici generali espressi dalle massime della Cassazione, che sono elaborate dai magistrati di Cassazione dell'ufficio del massimario. Nelle massime non si cita mai il fatto dettagliato ma solo le regole generali di diritto, che si applicano a molti fatti diversi. Difatti che è giurista nota che in una stessa sentenza della Cassazione vengono citate molte altre sentenze della stessa corte che riguardano fatti diversissimi, proprio perché a livello di Cassazione contano i principi generali di diritto. Ma chi non è un professionista del diritto non lo sa. E ciò nonostante si ritiene autorizzato a dire cose prive di fondamento sulle leggi vigenti o sulle sentenze di Cassazione. Il metodo spannometrico all'attacco sempre e a prescindere |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 10/04/2020 (03:13:29) |
Avvocato, tutti i rischi ma tutti i RISCHI PROFESSIONALI. Perchè non risponde semplicemente e brevemente alle domande di Carmelo Catanoso? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 10/04/2020 (12:20:57) |
Parziale valutazione dei rischi (ad esempio sanitario) e carente individuazione delle misure di prevenzione e protezione La totale omissione della valutazione dei rischi é cosa diversa dalla valutazione di solo alcuni dei rischi presenti nel processo produttivo ma la normativa prevenzionistica pone a carico del datore di lavoro l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori di talché l’incompleta valutazione determina una deviazione dal facere doveroso che vale ad integrare l’omissione giuridicamente rilevante. Pertanto, ha così proseguito la suprema Corte, “ove i rischi siano stati tutti valutati ma ne sia scaturita una carente individuazione delle misure, ancora può parlarsi di omissione della valutazione, perché essa non è costituita soltanto dal rilevamento, dall’analisi e dalla ponderazione dei rischi ma anche dalla concretizzazione del giudizio sul rischio nel modo di essere dell’organizzazione produttiva: quindi dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie”. [Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 19030 del 20 aprile 2017] |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 10/04/2020 (19:31:38) |
Niente da fare. Più che l'ennesimo copia incolla non va. Sempre e solo TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 11/04/2020 (10:53:19) |
Raccomando una lettura dell'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020. "Le imprese le cui attività non sono sospese RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e Parti Sociali". Le conclusioni, ammesso che non lo fossero anche prima, visto che le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale, ora dovrebbero essere chiare a tutti. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 11/04/2020 (12:59:56) |
La valutazione, posta a carico del datore di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”. G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO 3). Il precetto contenuto nell’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che impone al datore di lavoro l’obbligo di “valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro”, ha trovato dapprima recepimento nell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 626/94 e ora negli articoli 17, comma 1 lettera a) e nell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs 81/08. Sul contenuto di quest’obbligo era già intervenuta la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 49/00 del 15/11/2001 che aveva sottolineato come la valutazione, posta a carico del datore di lavoro, dovesse riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”. Punto Sicuro 15/01/2009 |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 11/04/2020 (13:04:33) |
Questa storia della Condanna della Corte di Giustizia UE l'hai già postata lo scorso 24 marzo. Stiamo finendo i copia incolla e si ricomincia? Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi. Il discorso non cambia. Poi tu e gli autori andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto: 13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI. Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute. Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione. Per questo l'Italia era stata giustamente condannata. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 11/04/2020 (16:13:05) |
La sentenza del 15.11.2001 della Corte di Giustizia Europea ha chiarito in modo definitivo il significato profondo dell'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, obbligo già previsto dalla direttiva 89/391/CEE, non correttamente recepita con d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. A seguito di tale sentenza e per adeguarsi alla stessa, la l. n. 39/2002, ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, sostituendo il co. 1, aggiungendo l'aggettivo "tutti" con riferimento ai rischi da valutare e lasciando invariato l'elenco esemplificativo dei "rischi particolari". Il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, all'art. 28, co. 1, riproduce l'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e ne completa la previsione indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune nuove tipologie di "rischi particolari", i criteri di individuazione/valutazione dei quali sono rimessi alla diligenza professionale del datore di lavoro e del suo servizio di prevenzione e protezione. È davvero triste constatare che a 19 anni di distanza da quella sentenza di condanna c'è chi sostiene ancora oggi che i lavoratori non vanno tutelati da tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, ma solo da alcuni (ovviamente quelli che dicono loro). |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 11/04/2020 (17:18:21) |
Continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo. Quello che non comprendi dopo 19 anni dalla sentenza ed a 31 anni dalla direttiva 89/391/CEE è che la tutela dei lavoratori riguarda TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI. Rileggiti il punto 13 della sentenza. Si parla di Rischi Professionali. Puoi continuare a copia incollare più volte quello che ti pare ma il discorso non cambia. Te lo riscrivo (repetita juvant). Punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto: 13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI. Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute. Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione. Per questo l'Italia era stata giustamente condannata. Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 12/04/2020 (00:09:59) |
Virus A/H1N1: le misure di prevenzione per i luoghi di lavoro [tuttora attuali, in epoca di Coronavirus]. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute - Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro”- aggiornato all'11 settembre 2009. Nel documento, che indica che “nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil influenzale (ILI) sia attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio”, si ricorda l’importanza in ogni luogo di lavoro del “rispetto di elementari norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di comportamenti di buona educazione igienica”. ... Le azioni che i datori di lavoro e i dirigenti possono mettere in atto per la riduzione della diffusione del virus influenzale: ... rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare affollamento o esposizione, un adeguato numero di mascherine respiratorie, fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di influenza, o anche da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di sospetta influenza”. ... Infine per una corretta risposta delle imprese all’impatto dell’influenza sulle loro attività e sui loro addetti i datori di lavoro dovranno: - “provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente, prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto di lavoro; - verificare che vi sia corretta informazione per l’uso di mascherine (in ambiti lavorativi non sanitari); - identificare in collaborazione con il medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo da sottoporre a vaccinazione , per garantire il mantenimento delle attività di servizi pubblici di primario interesse o in altre attività socialmente utili”; Punto Sicuro 14.10.2009 https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/virus-a/h1n1-le-misure-di-prevenzione-per-i-luoghi-di-lavoro-AR-9322/ |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 12/04/2020 (10:34:14) |
Dubini, ti faccio una domanda: prima di scrivere i tuoi copia-incolla, leggi quello che riporti o no? In merito a quanto riportato in questo tuo ultimo post, le possibilità sono due: 1) non leggi quello che riporti; 2) riporti in modo parziale le informazioni per supportare le tue tesi. Comunque, nelle "Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro" del 1 dicembre 2009, pubblicato sul sito del Ministero della salute (per trovarlo basta digitare il titolo Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro) a pag. 4, par. 2.1, secondo capoverso, c'è scritto quanto segue: "I datori di lavoro di aziende in cui il rischio biologico da virus è già contemplato nella valutazione dei rischi (come ad esempio per le aziende sanitarie che erogano servizi di diagnosi e cura), verificheranno che le misure di prevenzione previste, compreso l’uso dei DPI, sia adeguato a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e circolari ministeriali specifiche relative al virus A/H1N1 causa dell’attuale evento pandemico, adeguando se necessario, le azioni di prevenzione da porre in atto in particolare sul versante della informazione, formazione, procedure ed organizzazione del lavoro, utilizzo dei DPI." Per tutte le altre, sono previste le "Raccomandazioni" citate che altro non sono quelle ampiamente note. Non solo. All'inizio del par. 2.1 "Azioni dei datori di lavoro e dei dirigenti utili per la riduzione della diffusione del virus influenzale nei luoghi di lavoro", c'è scritto: "Le raccomandazioni che seguono tendono a favorire la corretta gestione degli eventi connessi con la pandemia influenzale in atto che va affrontata con misure di sanità pubblica anche nei luoghi di lavoro. Si raccomanda a tutti i datori di lavoro, anche attraverso il proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il medico competente, di aggiornarsi sulle corrette misure di prevenzione e profilassi che la comunità scientifica e le autorità internazionali, nazionali e regionali indicano ed indicheranno sulla base della evoluzione dell’evento pandemico in atto". In altre parole, già 11 anni fa ci dicevano le stesse cose che ci dicono oggi. Fattene una ragione. Pertanto, evita di copia-incollare senza prima leggere ciò che si invia in modo da evitare clamorosi autogol. Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 12/04/2020 (11:01:57) |
Il buon senso e la corretta applicazione delle norme di legge nelle preziose indicazioni della Asl di Rieti. Covid-19: prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR Rieti (14.3.2020) Indicazioni per il datore di lavoro: Come prima misura il datore di lavoro deve: - ridurre la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro ... - aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale - mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e alla fornitura al personale di DPI idonei secondo anche quanto riportato all’art. 7, lettera d) del DPCM 11/03/2020, e per quanto previsto dal titolo X-Esposizione ad agenti biologici- del D.Lgs 81/08, in seguito all’aggiornamento della valutazione del rischio - portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni ... Si veda Punto Sicuro del 30.3.2020 |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 12/04/2020 (19:07:58) |
Ormai siamo ai copia-incolla con il "taglia e ricuci". Per sostenere le proprie tesi taglia di qua, aggiunge di là, copia di qua, incolla di là; il tutto per provare a convincere quelli che non hanno condiviso il Dubini-pensiero. Pubblica stralci di documenti che confutano le sue stesse tesi. La ASL di Rieti, a pag. 1 e 2 dice: L’epidemia di COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del lavoro deve adottare le misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità sanitarie locali sulla base dei decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi prosegue dicendo: Indicazioni per il datore di lavoro: "aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e SOLO PER I RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLA PECULIARITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA, OVVERO LADDOVE VI SIA UN PERICOLO DI CONTAGIO DA COVID-19 AGGIUNTIVO E DIFFERENTE DA QUELLO DELLA POPOLAZIONE IN GENERALE" "nelle situazioni lavorative in cui non si ravvisa un pericolo di contagio aggiuntivo e differente rispetto alla popolazione generale risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute e dai DPCM, in particolare dal DPCM del 11/03/2020 (art. 1 commi 7 e 8) e dal protocollo condiviso del 14/03/2020, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative e in particolare qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza impersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’utilizzo di DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie." Prendiamola a ridere, è Pasqua. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 12/04/2020 (23:44:49) |
Suggerisco la massima cautela a RSPP e consulenti che sconsigliano di valutare questo o quel rischio. Cassazione Penale sentenza n. 2814 del 21/12/2010, Di Mascio della Sezione IV Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 13/04/2020 (10:47:24) |
Certamente il RSPP risponde della mancata segnalazione dei rischi ma dei RISCHI PROFESSIONALI come già ampiamente spiegato nei post precedenti. Dubini non si è accorto che nel nostro caso, invece, la segnalazione del rischio di contagio da COVID-19, l'ha già fatta a TUTTI, compresi i datori di lavoro, l'Autorità Pubblica che ha imposto l'adozione delle misure del Protocollo in forza dell'emanazione di norme di Igiene Pubblica che, come noto a tutti eccetto qualcuno, sono sovraordinate alle norme di Igiene Occupazionale. Misure che devono essere adottate in ogni azienda contestualizzandole in funzione delle specificità di ciascuna di esse come anche anche ribadito dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020 (altro argomento sfuggito a Dubini). I RSPP si dovranno preoccupare di supportare il datore di lavoro nella verifica della concreta e completa attuazione di quanto previsto nel Protocollo segnalandogli prontamente le eventuali difformità nell'applicazione affinché questi intervenga immediatamente per tutelare la salute dei propri lavoratori. Su questo si devono impegnare i RSPP e i consulenti per poter affermare di fare professionalmente il loro lavoro ai fini della tutela della salute dei lavoratori e non di altro. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 13/04/2020 (10:57:17) |
Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa (incluso quello sanitario) e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, Cassazione Penale Sezioni Unite sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 13/04/2020 (18:18:47) |
Ormai siamo al cabaret con le esibizioni dei copia-incolla riproposte come in una tournée. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 13/04/2020 (18:27:43) |
La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 commi 1 e4 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi: 1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico); 2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri); 3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie); 4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è im possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee); 5) rischio occasionale che impone una modifica dell'organizzazione del lavoro In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro, anche in relazione alle nuove modalità di organizzazione del lavoro necessarie per rispettare i vincoli igienici, incluso lo Smart working, che non implica rischi biologici, ma che autonomamente obbliga il datore di lavoro ad aggiornare la valutazione dei rischi . |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 14/04/2020 (11:31:15) |
Questo l'hai già scritto almeno altre due volte e ti è stato chiesto di citare quale norma individua i 5 casi che hai riportato. Ovviamente, come sempre, nessuna risposta. Qui, purtroppo per te, non hai la possibilità di bannare, come fai sempre su altri social, quando c'è qualcuno che non condivide il dubini-pensiero e, quindi, devi accettare le repliche. Repliche che ci saranno sempre o, almeno, fino a quando la Redazioen non deciderà di chiudere i commenti. Non è un confronto perchè alle domande che ti vengono fatte, non rispondi mai. Chi legge, anche se non interviene, si sarà fatta la sua idea e deciderà di comportarsi come meglio crede. Quello che è evidente è che ormai è rimasto solo il copia-incolla ed, in partcolare, delle N pronunce della Cassazione Penale sull'argomento ma tutte riguardanti situazioni che nulla hanno a che vedere con quella emergenziale attuale. Comprendere che l'applicazione del Protocollo contestualizzato in funzione delle specificità dell'impresa è il modo per tutelare i lavoratori delle aziende che non fanno uso deliberato di A.B. e non svolgono attività di cui all'allegato XLIV, così come più volte ribadito dalle Autorità Pubbliche, le uniche competenti in caso di emergenza sanitaria, è troppo difficile. E' più facile riproporre sempre le stesse cose. Comprendere che i "tutti i rischi" sono TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI, come palesemente ribadito da tutta la normativa prevenzionale, è troppo difficile. E' più facile riproporre sempre le stesse cose. Quando un soggetto, di fronte all'evidenza ed alla posizione delle Autorità Pubbliche, non può o non vuole accettare che le sue interpretazioni non stanno né in cielo e né in terra, non si può che prenderla a ridere come quando si assiste ad una gag comica in TV. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 14/04/2020 (12:18:05) |
Il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio Covid-19 sul luogo di lavoro (Osha Agenzia Statunitense della sicurezza sul lavoro) Some OSHA-Related Issues Raised by COVID-19 Assessing New Hazards In fulfilling their obligation to provide a safe workplace for employees, employers need to assess potential hazards in the workplace. Given the current pandemic, OSHA emphasizes that this responsibility includes considering whether workers may encounter someone infected with COVID-19 in the course of their duties, and if they will be exposed to environments or materials contaminated with the virus. In its guidance on COVID-19, OSHA divided job tasks into four risk exposure levels: very high, high, medium, and lower risk. “The level of risk depends in part on the industry type, need for contact within 6 feet of people known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2, or requirement for repeated or extended contact with persons known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2.” (Guidance, at 18.) |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 14/04/2020 (19:59:40) |
Finiti i copia incolla in italiano, passiamo a quelli stranieri. Per adesso siamo in USA. Aspettiamo HSE (Gran Bretagna), Germania, Svizzera, ecc.. Per risparmiarti la fatica, posso darti io i riferimenti. Come al solito, Dubini riporta stralci di documenti per cercare di supportare le proprie tesi. Però i documenti vanno letti tutti. Per questo invito chi legge a digitare su un motore di ricerca "OSHA 3990" e leggersi la Guida e, in particolare, le pagine da 18 a 20. Peccato che in USA l'approccio "regolatorio" sia completamente diverso dal nostro e neanche lontanamente comparabile. Questo Dubini non lo sa, perché preferisce andare in Cina. La guida che ha scoperto oggi, è stata pubblicata ai primi di marzo. Questa guida (OSHA3990) definisce, a priori, le 4 tipologie di esposizioni al rischio e, si badi bene, è stata espressamente scritta per spiegare cosa deve fare il datore di lavoro in funzione della entità del rischio già definita dall'OSHA per varie tipologie di attività. Anche qui la valutazione sul rischio da COVID-19 è stata fatta da un ente pubblico (leggere pag. 18). "To help employers determine appropriate precautions, OSHA has divided job tasks into four risk exposure levels: very high, high, medium, and lower risk. The Occupational Risk Pyramid shows the four exposure risk levels in the shape of a pyramid to represent probable distribution of risk." L'OSHA ha definito a priori quali sono le attività che rientrano nei 4 livelli di rischio: Very high exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19 during specific medical, postmortem, or laboratory procedures. Workers in this category include: - Healthcare workers (e.g., doctors, nurses, dentists, paramedics, emergency medical technicians) - Healthcare or laboratory personnel collecting or handling specimens from known or suspected COVID-19 patients - Morgue workers performing autopsies High exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19. Workers in this category include: - Healthcare delivery and support staff (e.g., doctors, nurses, and other hospital staff who must enter patients’ rooms) exposed to known or suspected COVID-19 patients; - Medical transport workers (e.g., ambulance vehicle operators) ; - Mortuary workers involved in preparing (e.g., for burial or cremation); Medium Exposure Risk Medium exposure risk jobs include those that require frequent and/or close contact with (i.e., within 6 feet of) people who may be infected with SARS-CoV-2, but who are not known or suspected COVID-19 patients. Lower exposure risk (caution) jobs are those that do not require contact with people known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2 nor frequent close contact with (i.e., within 6 feet of) the general public. In funzione del livello di esposizione, l'OSHA indica le misure da applicare. Quindi, quale è la differenza che Dubini vuole evidenziare? Nei primi tre livelli di rischio valutati da OSHA ci sono, praticamente le stesse mansioni che qui in Italia e in EU, sono considerati esposti a RISCHI PROFESSIONALI. Quindi, in concreto nessuna differenza nell'approccio. Cosa ben diversa, invece, nella legislazione che, solo chi ci ha lavorato, conosce. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 14/04/2020 (20:29:08) |
Un'altro pezzo da novanta del diritto di è pronunciato con chiarezza cristallina. Aggiornamento della valutazione dei rischi ed effettività del Protocollo Marco Lai Docente a contratto di Diritto e sicurezza del lavoro presso l’Università di Firenze Diritto e Pratica del Lavoro n. 13/2020 pag. 811 Venendo a brevi spunti conclusivi su questioni controverse, non del tutto convincente pare innanzitutto la distinzione, accolta negli indirizzi operativi emanati da alcune Regioni (6), tra obblighi prevenzionistici, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e obbligo di attuazione delle misure anti contagio dettate dalla pubblica autorità. Per cui, secondo tale interpretazione, non si dovrebbe procedere, per i settori non sanitari, ad un’integrazione/aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in presenza di coronavirus. Sul punto è da sottolineare che l’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 (norma sanzionata a carico del datore di lavoro) stabilisce che il Dvr deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”, e non necessariamente causati dall’attività lavorativa. Del resto le interazioni tra i due nuclei prevenzio- nistici sono evidenti. Si pensi, ad esempio, alle misure generali di tutela (art. 15), là dove si prevede “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progressotecnico” (comma 1, lett. c ) o “la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio” (comma 1, lett. g ); all’obbligo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di “adottare le misure per il controllodelle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa” (art. 18, comma 1, lett. h); e soprattutto alle disposizioni in materia di gestione delle emergenze, con particolare riguardo al primo soccorso e alla evacuazione dei lavoratori (artt.43/45). È da ritenere pertanto che, fermo restando per le realtà aziendali già esposte a rischio biologico (titolo X, D.Lgs. n. 81/2008), a partire da quelle del settore socio-sanitario, l’obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei rischi, dovendo il datore di lavoro elaborare specifiche procedure di prevenzione e protezione (7), anche in tutte le altre attività il Dvr non potrà non tener conto delle misure anti contagio da adottare nel particolare contesto lavorativo. Le indicazioni operative contenute nel Protocollo condiviso vengono a rappresentare, a nostro avvi- so, un utile riferimento per l’integrazione, se non per un vero e proprio aggiornamento del Dvr. Rispetto ai profili di effettività (e di sanzionabilità) del Protocollo in esame, è da ritenere che le misure cautelari ivi contenute, pur non avendo di per sé carattere cogente, tuttavia vengano ad integrare la portata “aperta” dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., improntata, come noto, sui criteri della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. In particolare, una volta che il Protocollo sarà recepito nei contesti lavorativi, il criterio dell’esperienza potrà risultare funzionale al riguardo. Per cui se il datore (anche non aderente alle asso- ciazioni datoriali firmatarie) non dimostra di aver adottato misure proprie equivalenti a quelle indicate nel Protocollo contravviene al suo generale obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087, Codice civile. Nota 6 Cfr. Regione Veneto, COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, 5 marzo 2020; Regione Marche, Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus, 10 marzo 2020. Per l’Ausl di Bologna, Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagiodaSARS-CoV-2neiluoghidilavoro,6marzo2020,il medico competente, quale collaboratore del datore di lavoro, deveprovvederealla“messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del Dvr, ove ciò si renda necessario”. Nota 7 Ivi compresa la revisione del protocollo sanitario ad opera del medico competente. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 15/04/2020 (12:54:42) |
Una tutela per ogni datore di lavoro. Manleva dalle conseguenze della mancata valutazione del rischio Covid-19 Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….………. il ………………………… Professione ……Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)/Consulente………………………… Residente in via …………………………………………………………. n° ……….. Cap ………………. Città ………………………………………………………………………..……………. Provincia ……… Recapito telefonico ………………………………… Email ……………………………… Documento d’identità ………………………………. numero ………………………… Codice fiscale ....................................... ...... in relazione alla valutazione del rischio durante il lavoro da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (articoli 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008) D I C H I A R A di sollevare il Datore di Lavoro Sig.…………………......………… da ogni responsabilità connessa alla mancata valutazione/aggiornamento del documento di valutazione del rischio da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (artt. 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008) N O N C H É di manlevare nel modo più ampio il Datore di Lavoro Sig. ............da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme, indennità, rimborsi, rivalse, compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di infortunio sul lavoro causato da contagio Covid-19 riconosciuta dall'Inail e/o da un giudice civile o penale che comporti esborsi per il Datore di lavoro Sig. ………………….,.......... Luogo e data Firma del RSPP/Consulente |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 15/04/2020 (14:38:33) |
No, ma davvero? La manleva da che? A parte che nessuno firmerebbe una roba del genere, ma ci rendiamo conto che stiamo totalmente superando l'art.17 del D.Lgs.81/08? Manleviamo un obbligo indelegabile? Ma per piacere... |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 15/04/2020 (14:47:24) |
Rischio da agente biologico Covid-19? Leggo bene? Lei che scrive tanto sul tema non ha ben chiara la differenza che esiste tra COVID19 e SARS-CoV-2. Il che equivale a confondere tra cosa sia il rischio e cosa sia invece il pericolo. Ne prendiamo atto. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 15/04/2020 (15:25:31) |
C'è un'ampia discussione, a mio parere assurda, sull'obbligo o meno del datore di lavoro di aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Alcuni RSPP e consulenti, spalleggiati da qualche ente incompetente, sostengono questa tesi balzana. La manleva è destinata a loro. Io fatore di lavoro, prima di mandarti via RSPP/consulente, ti metto alla prova e ti chiedo di firmare questa manleva. Se la firmi ti mando via perché non conosci i tuoi obblighi di valutare tutti i rischi durante il lavoro. Se non la firmi perchè obtorto collo decidi di valutare il rischio Covid-19 durante il lavoro amici come prima. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 15/04/2020 (19:31:56) |
Sì, come no. E' indubbiamente questa la spiegazione. Ringraziamo la Redazione che ha ti ha chiesto di precisare. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: Roberto - likes: 0 | 15/04/2020 (19:34:59) |
Dubini, ha ragione, la discussione è assurda, perché è lei che l'ha resa assurda e oramai anche grottesca con la manleva di un obbligo non a carico di consulenti o rspp. E lei per primo dovrebbe saperlo. Ma oramai mi spiego tutto. In bocca al lupo, anzi Auguri. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 15/04/2020 (19:53:01) |
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro INAIL - Circolare n. 13/2020 Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 15/04/2020 (20:52:18) |
Gentile avvocato, per cortesia potrebbe rispondere alle due domande di Carmelo Catanoso? "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?" Grazie |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 16/04/2020 (00:55:55) |
La Cassazione IV Pen., 8 febbraio 2018 n.6121ci ricorda che il Documento di Valutazione dei Rischi “è uno strumento duttile, che deve essere adeguato e attualizzato, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nell’azienda che sono potenzialmente suscettibili di determinare nuove e diverse esposizioni a rischio dei lavoratori. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provvedere, non solo ad individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, ai fini della redazione del suddetto documento, ma anche di provvedere al suo aggiornamento (così Sez. U., n.38343 del 24/04/2014, Rv.261109).” |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 16/04/2020 (09:38:50) |
Niente. Più di questo non riesce a fare. Copia incolla pronunce della cassazione che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale. Prendiamola a ridere. E' troppo complicato comprendere che la valutazione dei rischi l'ha già fatta l'Autorità Pubblica, decidendo le misure che dobbiamo adottare negli ambienti di lavoro tramite la contestualizzazione del Protocollo, divenuto cogente con l'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, in ogni azienda. Protocollo che rappresenta la sintesi delle migliori conoscenze scientifiche oggi disponibili per la lotta al Corona Virus. Misure a cui il datore di lavoro, con il RSPP e il MC, sentiti i RLS, deve dare concreta e completa attuazione. Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 16/04/2020 (10:05:28) |
La responsabilità penale concorsuale o perfino esclusiva del RSPP per mancata individuazione dei rischi connessi con l'attività lavorativa Corte di Cassazione sez. 4 pen. 20 luglio 2018, n. 34311 Il Rspp «(… ) pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”. E ancora, “… pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione». |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 16/04/2020 (12:49:53) |
Dubini, continui a copia-incollare pronunce della cassazione che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale. Pensa che quello che mi riporti con questa sentenza, riguardo i compiti e le responsabilità del RSPP, l'avevo già scritto in un mio libro nel novembre 1995. La situazione pericolosa è nota. L'ha segnalata a tutti l'Autorità Pubblica. Sempre l'Autorità Pubblica, con le sue norme di Igiene Pubblica, ha detto cosa fare. Le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale . Il RSPP supporterà il datore di lavoro per l'applicazione del Protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'impresa. La salute dei lavoratori la garantisci con l'applicazione di queste misure e non con i formalismi. Semplice da capire. In merito alle domande che ti faccio ed a cui non vuoi rispondere ed alla ridicola sparata della "Manleva" di ieri (con giustificazioni ridicole fatte dopo richiesta della Redazione), chiunque legga si è fatto un'idea. Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere: "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 16/04/2020 (14:29:52) |
La legge che obbliga a valutare tutti i rischi durante il lavoro, articolo 28 dlgs 81/2008, è inconfutabile. Non esistono due scuole di pensiero sul DVR Covid-19. C'è chi chiede di rispettare: 1) la legge, valutando anche il rischio n.1 sul lavoro oggi, 2) la sentenza della corte di giustizia europea del 2001 di condanna dell'Italia per aver violato l'obbligo di imporre la valutazione di i tutti i rischi. E chi incita a violare 1) la legge 2) la sentenza e a fare recapitare all'Italia un nuovo richiamo europeo. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 16/04/2020 (19:14:00) |
Oltre l'ennesimo copia incolla non riesce ad andare. Continua a proporre pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con l'attuale situazione. Capire che sono i rischi professionali, TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI e non altri, oggetto della valutazione, è un concetto difficile da far proprio. Ormai siamo al ridicolo. Comprendere che un'azienda metalmeccanica che applica puntualmente il Protocollo sta adempiendo concretamente agli obblighi di tutela della salute dei propri lavoratori, è come provare a spiegare un'equazione differenziale alle derivate parziali o la Trasformata di Fourier ad un bimbo delle scuole elementari. Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere, aggiungendotene un'altra: - Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19? "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 16/04/2020 (20:56:45) |
L’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di rspp/aspp realizza la violazione dell’intero sistema antinfortunistico né ha alcuna rilevanza la mancanza della previsione di una sanzione per la violazione del sistema stesso. Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 37334 del 27 settembre 2012 (u. p. 26 giugno 2012) - Pres. Marzano – Est. D’Isa – P.M. Fodaroni - Ric. omissis. - “Se dunque”, ha sostenuto la Sez. IV. “la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass. Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “invero, ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 17/04/2020 (11:40:12) |
Continua a copia-incollare pronunce della cassazione che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale. Pensa che quello che mi riporti con questa sentenza, riguardo i compiti e le responsabilità del RSPP, l'avevo già scritto in un mio libro nel novembre 1995. La situazione pericolosa è nota. L'ha segnalata a tutti l'Autorità Pubblica. Sempre l'Autorità Pubblica, con le sue norme di Igiene Pubblica, ha detto cosa fare. Le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale . Il RSPP ha "preso nota" del rischio da COVID-19 e supporterà il datore di lavoro per l'applicazione del Protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'impresa. La salute dei lavoratori si garantisce con l'applicazione di queste misure e non con i formalismi. Semplice da capire. Le misure del Protocollo, essendo stato questo definito in base alle migliori conoscenze scientifiche sull'argomento, che non sono certo quelle del sottoscritto o di Dubini e del suo mentore ma quelle dell'ISS, dell'OMS, ecc., garantiscono, contestualizzandole, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori. Non solo. Essendo il "top" delle misure oggi applicabili in base alle conoscenze scientifiche disponibili e definite dalle Autorità Pubbliche , ad un'azienda che le applica correttamente e completamente , nessuna censura può esserle mossa. Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite tre domande a cui Dubini continua a non rispondere: - Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19? "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/04/2020 (12:01:00) |
L'omessa valutazione di tutti i rischi durante il lavoro (artt. 17, 28, 29, 266 e 271 commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008) comporta presenti responsabilità penali per il RSPP in caso di infortunio sul lavoro conseguente ad omessa o insufficiente individuazione del rischio e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione. SICUREZZA DEL LAVORO - Responsabilità prevenzionali e responsabilità per reati colposi di evento - Corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro - Presupposti e limiti - D. L.vo n. 81/2008. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. Il RSPP, quindi, non può essere chiamato a rispondere per il solo fatto di non avere svolto adeguatamente le proprie funzioni di verifica delle condizioni di sicurezza, proprio perché, difetta una espressa sanzione nel sistema normativo. Il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo. (conferma sentenza n. 11004 del 09/11/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI) Pres. Marzano, Est. Piccialli - Ric. Di. Ma. Al.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 27/01/2011 Sentenza n. 2814 |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 18/04/2020 (09:56:38) |
Guarda che queste pronunce che non c'entrano nulla con l'attuale scenario. Inoltre, le conosciamo perché ognuno di noi se le va a leggere sul sito, piuttosto noto, che le pubblica. Quindi, questo tuo copia-incolla è inutile e forse può fare presa su quei pochi che non sono "strutturati" in termini di competenze per comprendere la differenza tra queste pronunce e l'attuale situazione. Prova a fare uno sforzo e rispondere alle domande che ti faccio da due mesi: - Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19? "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 18/04/2020 (12:32:40) |
Il solito parere aureo di Raffaele Guariniello è di conforto per chi mette al primo posto la tutela dei lavoratori da tutti i rischi presenti durante il lavoro, ai sensi degli articoli 17, 28, 29, 266 e 171 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008. Proprio l’eccezionalità di questi giorni potrebbe indurre a un appannamento magari velato delle garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non sembra questa la scelta operata dal nostro legislatore, attento a coinvolgere le stesse imprese nelladelicata opera di contenimento del virus, a tutela dei lavoratori e per conseguenza delle stesse popolazioni, anche attraverso le misure di sostegno stabilite nel D.L. n. 18/2020. TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”. Tra le misure anti-coronavirus a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ha assunto un particolare rilievo il lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi. È tutt’altro che agevole coglierne le implicazioni sul terreno della sicurezza sul lavoro. Anzitutto, perché sono rimasti irrisolti i dubbi interpretativi e applicativi sollevati dalla Legge n. 81/2017 sul lavoro agile. E inoltre perché il D.P.C.M. 8 marzo 2020 impone comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 di questa legge. E non si pensi che gli obblighi del datore di lavoro siano circoscritti a una mera individuazione dei rischi connessi alla prestazione del lavoro agile, quasi che la predisposizione e l’attuazione delle misure di prevenzione fossero esclusivamente rimesse alla discrezione e alla sapienza del lavoratore agile destinatario dell’informativa sui rischi. P.s. Questo è uno spazio libero al commento. Non rispondo agli anonimi. A chi ripete sempre gli stessi inutili commenti copia e incolla che non conosce il significato dell'obbligo di valutare tutti i rischi durante il lavoro E a chi personalizza la discussione per mancanza di argomenti giuridicamente fondati. E chi invita reiteratamente la legge sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro. I consulenti che espongono a rischio penale e giudiziario i datori di lavoro vanno evitati accuratamente perché non sanno quello che fanno |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 19/04/2020 (02:14:39) |
Gentile avvocato, per cortesia potrebbe rispondere alle due domande di Carmelo Catanoso? "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?" Grazie |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 19/04/2020 (10:16:55) |
Dubini non fa che riproporre sempre le stesse cose. Se gli fate delle domande, come sto facendo io da due mesi, non vi risponde ma vi incolla il parere di questo o di quello (ovviamente, sempre i soli due o tre pareri che sposano la sua linea) o vi incolla pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con le particolarità della situazione che stiamo vivendo. Figuriamoci, poi, se mi copia incolla uno dei pareri di un soggetto che per 40 anni ha rappresentato la Pubblica Accusa……. Uno che non ha mai, dico mai, fatto un commento su una pronuncia della cassazione che, invece, accoglieva il ricorso di un RSPP, di un CSE, ecc., coinvolti in un procedimento penale. Quindi, per cortesia, lasciamo perdere certi personaggi e la loro visione. Se io scrivessi articoli dove il 98% dei commenti sconfessa le mie "interpretazioni", mi porrei almeno due domande: 1) scrivo sciocchezze visto che il 98% di chi legge non concorda con quanto ho scritto oppure 2) scrivo su un periodico dove il 98% dei lettori non è in grado di comprendere il mio pensiero. In entrambi i casi, le conseguenze, sarebbero logiche. A proposito di domande, ripropongo le solite tre domande a cui Dubini continua a non rispondere: - Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19? "Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" "Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà? Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta? |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 21/04/2020 (00:13:30) |
. Il DVR è il documento fondamentale di salute e sicurezza e chi di fronte al rischio biologico COVID-19 che trasforma radicalmente l'organizzazione del lavoro aziendale non aggiorna il documento aziendale di valutazione dei rischi sta violando il D.Lgs. n. 81/2008 articoli 17, 28, 29, 266, 271 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 21/04/2020 (09:32:06) |
Mi stavo preoccupando perché per ben un giorno e mezzo non era prevenuto l'ennesimo copia incolla di Dubini riguardante, ovviamente, le solite pronunce della Cassazione che nulla hanno a che vedere con l'odierno scenario. Ricordo che la task forze sta già suddividendo in 4 classi di rischio le attività, facendo lei la ri-valutazione del rischio per le varie tipologie di attività. Come datore di lavoro, a fronte dell'entità del rischio in cui la mia azienda verrà collocata', dovrò attuare le misure conseguenti che saranno indicate dalla Task Force. Quindi, sia la valutazione dei rischi che le misure da adottare saranno, così sembra, definite dalla Task Force. Se invece la Task Force lascerà, come hanno fatto alcuni altri Stati (pochissimi, in verità), l'onere della valutazione dei rischi al singolo datore di lavoro, chiedendogli di classificare la propria azienda in base all'attività eseguita, allora dovrà essere questi a definire cosa fare, come farlo, ecc., per tutelare i propri lavoratori e formalizzare il tutto in un nuovo DVR. Cosa che non credo avverrà in Italia in quanto verrebbe smentito tutto quanto deciso ed attuato fino ad oggi dalle Autorità Pubbliche. Personalmente penso che si manterrà la stessa linea seguita fino ad oggi e cioè quella in cui la valutazione del rischio da COVID-19 e le conseguenti misure da attuare sono state definite dal Protocollo delle Autorità Pubbliche lasciando ai singoli datori di lavoro con RSPP, RLS e MC, il compito di contestualizzarle in funzione delle specificità dell'azienda. Leggendo alcuni interventi , mi continuo a domandare quando si capirà che, essendo le norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale in una situazione emergenziale , non vi è alcun bisogno di rimettere mano al DVR , riguardante la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non certo nelle condizioni di epidemia, ma gestire le attività con le nuove procedure emergenziali imposte dalle Autorità Pubbliche e contestualizzate per la specifica azienda. Tutto quello indicato dalla Frascheri nell'articolo può esser tranquillamente trattato nella citata Procedura Aziendale per il contenimento del contagio da COVID-19. In altre parole, con una Procedura specifica in cui sono contestualizzate tutte le misure tecniche ed organizzative per la concreta applicazione delle cautele anticontagio definite dal Protocollo e dalla Task Force, si è tranquillamente in grado di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa procedura, rispetto, al DVR, viaggerà ad un livello superiore ma parallelo per il contenimento di questo specifico rischio e terrà conto di tutti gli aspetti ad essa correlati. Se non terremo distinta la gestione del rischio da contagio da COVID-19 dalla gestione dei rischi professionali, la conseguenza, come continuo a ripetere, è che come Datori di lavoro, dirigenti, Preposti, MC, RSPP, appaltatori, Fornitori vari, CSP /CSE, ecc., saremo sistematicamente coinvolti nei procedimenti penali per non aver segnalato / gestito qualunque tipo di rischio esogeno. Ovviamente, tutto questo farà comodo e fornirà un nuovo business (in termini economici, di immagine, ecc.) a chi strumentalmente continua a sostenere la necessità di aggiornare il DVR anche per le aziende in cui questo rischio biologico non è presente, neanche a livello potenziale, durante le normali attività. |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 21/04/2020 (10:14:11) |
La Valutazione dei rischi (DVR) precede e determina i contenuti di tutte le procedure e i protocolli di sicurezza vigenti in azienda e nell'ente. di Rolando Dubini, avvocato penalista del Foro di Milano, cassazionista. La valutazione dei rischi è primo e fondamentale obbligo legale sanzionato penalmente (in generale) ai sensi degli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs. n. 81/2008 del datore di lavoro per proteggere la propria forza lavoro dagli infortuni lievi, gravi o mortali o malattie professionali che siano. Consiste nell’analisi scrupolosa, specifica e dettagliata di tutto ciò che all’interno dell’unità lavorativa, o comunque durante il lavoro ovunque esso si svolga, può rappresentare un potenziale danno per le persone che lavorano (o che sono comunque, anche occasionalmente presenti), includendovi anche i materiali, le apparecchiature, i metodi e le normali prassi, gli agenti fisici, le sostanze pericolose, gli agenti biologici presenti anche occasionalmente. Conclusa la fase dell’”Individuazione dei pericoli“, il datore di lavoro dovrà procedere con la fase vera e propria relativa alla valutazione del rischio, quantificando con una valutazione sintetica di ogni rischio il grado alto-medio-basso di ognuno di essi, e quindi alla individuazione di tutte le opportune misure procedurali e di tutti i protocolli di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori. Le procedure e i protocolli di sicurezza concretamente adottati in azienda sono il risultato finale di una specifica valutazione delle modalità con le quali il singolo pericolo si manifesta potenzialmente come rischio rilevante in azienda. Prima la valutazione del rischio, DOPO la singola procedura, o protocollo, AZIENDALE di salute e sicurezza La valutazione “di tutti i rischi” per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività lavorativa, costituisce uno degli aspetti più rilevanti nell’impostazione del decreto legislativo 81/08, assumendo il valore di criterio metodologico della prevenzione. Essa, come recita il decreto, deve essere “globale e documentata” e con ciò vengono a seguire specificati i più importanti rischi. Tra questi quelli fisici, chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, etc. Da valutare sono anche quelli non esplicitamente nominati dal legislatore, perché, recita l'articolo 28 del D.Ogs. n. 81/2008, sono tutti i rischi che si manifesta restano durante il lavoro,nessuno escluso. Nessun tipo di classificazione adottata per classificare i rischi può essere opportunisticamente strumentalizzata per evitare di proteggere i lavoratori da rischi che comunque non nacciano l'integrità fisica del lavoratore durante il lavoro. Non è ammesso l'utilizzo di una nozione intenzionalmente ristretta di rischio professionale, che poi è banalmente il rischio che si manifesta durante il lavoro in ragione della professione svolta che costringe il lavoratore a stare a contattarmi con tutta una lunga serie di rischi, al fine di consentire al datore di lavoro di violare il proprio obbligo incondizionato di proteggere lavoratrici e lavoratori da tutti i rischi che si manifestano durante il lavoro. Non proteggere i lavoratori da tutti o rischi che si manifestano durante il lavoro è un comportamento illecito finalizzato a ridurre in modo illegale i costi di sicurezza aziendale per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza durante il lavoro. In tal senso " in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253)" [Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018]. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0 | 22/04/2020 (09:18:21) |
Ecco l'ennesimo copia incolla di Dubini riguardante, ovviamente, le solite pronunce della Cassazione che nulla hanno a che vedere con l'odierno scenario. Questo che ci ha copia incollato sarà l'estratto di qualche altro suo contributo per la concreta attività di tutela della salute dei lavoratori. A proposito dell'articolo della Frascheri, ricordo che la task forze sta già suddividendo in 4 classi di rischio le attività, facendo lei la ri-valutazione del rischio per le varie tipologie di attività. Come datore di lavoro, a fronte dell'entità del rischio in cui la mia azienda verrà collocata', dovrò attuare le misure conseguenti che saranno indicate dalla Task Force. Quindi, sia la valutazione dei rischi che le misure da adottare saranno, così sembra, definite dalla Task Force. Se invece la Task Force lascerà, come hanno fatto alcuni altri Stati (pochissimi, in verità), l'onere della valutazione dei rischi al singolo datore di lavoro, chiedendogli di classificare la propria azienda in base all'attività eseguita, allora dovrà essere questi a definire cosa fare, come farlo, ecc., per tutelare i propri lavoratori e formalizzare il tutto in un nuovo DVR. Cosa che non credo avverrà in Italia in quanto verrebbe smentito tutto quanto deciso ed attuato fino ad oggi dalle Autorità Pubbliche. Personalmente penso che si manterrà la stessa linea seguita fino ad oggi e cioè quella in cui la valutazione del rischio da COVID-19 e le conseguenti misure da attuare sono state definite dal Protocollo delle Autorità Pubbliche lasciando ai singoli datori di lavoro con RSPP, RLS e MC, il compito di contestualizzarle in funzione delle specificità dell'azienda. Leggendo alcuni interventi , mi continuo a domandare quando si capirà che, essendo le norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale in una situazione emergenziale , non vi è alcun bisogno di rimettere mano al DVR , riguardante la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non certo nelle condizioni di epidemia, ma gestire le attività con le nuove procedure emergenziali imposte dalle Autorità Pubbliche e contestualizzate per la specifica azienda. Tutto quello indicato dalla Frascheri nell'articolo può esser tranquillamente trattato nella citata Procedura Aziendale per il contenimento del contagio da COVID-19. In altre parole, con una Procedura specifica in cui sono contestualizzate tutte le misure tecniche ed organizzative per la concreta applicazione delle cautele anticontagio definite dal Protocollo e dalla Task Force, si è tranquillamente in grado di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa procedura, rispetto, al DVR, viaggerà ad un livello superiore ma parallelo per il contenimento di questo specifico rischio e terrà conto di tutti gli aspetti ad essa correlati. Se non terremo distinta la gestione del rischio da contagio da COVID-19 dalla gestione dei rischi professionali, la conseguenza, come continuo a ripetere, è che come Datori di lavoro, dirigenti, Preposti, MC, RSPP, appaltatori, Fornitori vari, CSP /CSE, ecc., saremo sistematicamente coinvolti nei procedimenti penali per non aver segnalato / gestito qualunque tipo di rischio esogeno. Ovviamente, tutto questo farà comodo e fornirà un nuovo business (in termini economici, di immagine, ecc.) a chi strumentalmente continua a sostenere la necessità di aggiornare il DVR anche per le aziende in cui questo rischio biologico non è presente, neanche a livello potenziale, durante le normali attività. |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 22/04/2020 (13:16:07) |
L'eccellente documento Inail del 21.4.2020, frutto del lavoro della parte ex Ispesl dell'Istituto, che finalmente fa chiarezza facendo piazza pulita di fallaci note e indicazioni amministrative di questo o quel funzionario totalmente fuorvianti, fallaci e in violazione di legge, che invitavano incredibilmente a non valutare tutti i rischi durante il lavoro conseguenti al COVID-19. Come già in passato, per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'Inail individua anche questa volta un eccellente metodo di valutazione di una tipologia di rischio fondamentale nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio del DVR in relazione al rischio biologico da COVID-19. Rischio che, a cascata, obbliga a valutare il rischio di prossimità in relazione alle distanze di sicurezza interpersonale, il rischio legato alla riorganizzazione del lavoro produttivo e alla massiccia adozione del lavoro agile, a distanza, ecc. ecc. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 23/04/2020 (11:09:41) |
Qualcuno può spiegare a Dubini che questo documento è destinato come suggerimento alla Task Force e non alle aziende. Sarà la Task Force a dire cosa e come fare con i contenuti che saranno formalizzati in un DPCM o in un DL da convertire successivamente. |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 23/04/2020 (11:53:56) |
Qualcuno può spiegare a Catanoso che la nota INL è destinata unicamente ai funzionari INL e non ai datori di lavoro ? |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 23/04/2020 (11:56:11) |
La Valutazione del rischio da contagio COVID-19 in TUTTI i luoghi di lavoro secondo l'INAIL Documento tecnico INAIL, 21 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: - Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); - Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; - Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: - Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.); - Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; - Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. Metodologia di valutazione integrata Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: - esposizione - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); - 1 = probabilità medio-bassa; - 2 = probabilità media; - 3 = probabilità medio-alta; - 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). - prossimità - 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; - 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); - 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); - 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio); - 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico). Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: - aggregazione - 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); - 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); - 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); - 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. Continua nel Testo integrale del Documento Tecnico Inail 21.4.2020 |
Rispondi Autore: Simone Chiodi - likes: 0 | 23/04/2020 (16:28:50) |
Citato in Testo integrale del documento tecnico INAIL: "C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia." Volendo si potrebbe discutere del termine "integrare". |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 23/04/2020 (17:19:24) |
Integrare il DVR. Perfetto. |
Rispondi Autore: Simone Chiodi - likes: 0 | 23/04/2020 (17:32:46) |
Possibile ipotesi interpretativa: "adottare una serie di azioni in concerto con quelle adottare dal DVR". Credo che anche su questo passo non ci sarà un'interpretazione unanime. Io valuterei l'integrazione del DVR con allegati che contengano le informative per i lavoratori, le misure organizzative, igieniche e di prevenzione/protezione. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 23/04/2020 (19:12:29) |
Chiodi, basterà applicare quello che ci diranno le Autorità Pubbliche con il solito DPCM che sarà pubblicato per la Fase 2. Manterranno lo stesso Protocollo del 14 marzo 2020 o lo modificheranno? Non lo so. La cosa certa è che dovremo attenerci alle norme di Igiene Pubblica che, in caso di emergenza come questa relativa ad una epidemia, sono sovraordinate alle norme di Igiene Occupazionale. Se ci diranno che tutte le aziende dovranno aggiornare formalmente i loro DVR per il rischio biologico da COVID-19 e non sarà più sufficiente la contestualizzazione del Protocollo in funzione delle specificità dell'azienda, ci atterremo a quello che ci diranno nel DPCM. Ad oggi, questo non l'hanno detto e, di certo, non sto a sentire Dubini, Guariniello ed altri visto che, fino a prova contraria, non mi pare siano i legislatori. Ricordo che quando c'è una crisi, ci sono sempre quelli che strumentalizzano la situazione per trarne beneficio. Lo insegna la storia. |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 24/04/2020 (12:41:46) |
Qui un estratto fondamentale dal Documento Inail Strategie di Prevenzione COVID-19 Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase. Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL. Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica. Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo. C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure posso essere cosi classificate: - Misure organizzative - Misure di prevenzione e protezione - Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici Tratto dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 24/04/2020 (13:19:25) |
Gentile Dubini se lei avesse letto bene il documento, si sarebbe accorto che in PREMESSA c'è scritto "Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al DECISORE POLITICO per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio." Questo documento non è per nulla destinato ai DDL ed è incredibile che lei abbia perso questo passaggio. Altresì, quando si scrive "C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR)" non significa aggiornare il documento o la valutazione, ma INTEGRARE CON AZIONI, le quali sono le contestualizzazioni dei protocolli nella realtà lavorativa. Intanto, le copioincollo quanto hanno spiegato ai corsi di formazione agli ispettori INL preso da una slide tratta dal materiale didattico inerente i prossimi controlli nelle aziende per la verifica dei protocolli anticontagio "Programmazione IL RISCHIO, NON E' RICONDUCIBILE al titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, non attenendo ordinariamente il ciclo produttivo aziendale. La valutazione della classe di rischio, ai fini di cui alla procedura ispettiva, è effettuata in base alle eventuali classificazioni formali EMESSE DALLE AUTORITA' COMPETENTI. In assenza di classificazioni formali, si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso tutte le attività caratterizzate da elevata numerosità e densità di presenza di personale o da frequentazione di pubblico. Sempre in assenza di classificazioni formali si considerano altresì appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività sanitarie, assistenziali nonché quelle che possono comportare la presenza di agenti biologici di cui, esemplificativamente, all’allegato XLIV del D.Lgs. n.81/2008. Si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni di criticità." Infine, le loro check list di controllo non prevedono alcuna richiesta di DVR o ulteriori elementi da D.Lgs.81/08. |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 24/04/2020 (17:17:04) |
Coronavirus, fase 2: online il documento tecnico Inail con le misure di contenimento e prevenzione nei luoghi di lavoro "Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)per le vie respiratorie Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia" (pag. 14). https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html La pubblicazione, approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, è disponibile sul portale dell’Istituto. Contiene indicazioni mirate ad affrontare la graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive e a garantire adeguati livelli di tutela della salute per tutta la popolazione |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 26/04/2020 (20:16:44) |
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 24 aprile 2020 pagina 14 "e. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori". |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/04/2020 (14:06:30) |
SCELTA DELLE PROTEZIONI Nella declinazione delle misure di salute e sicurezza del lavoro che implicano l’utilizzo di mascherine all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (Protocollo Condiviso 24.4.2020 in allegato 6 al DPCM 26.4.2020). E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1) Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia. (Documento Tecnico INAIL aprile 2020 fase 2 - Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie - Pagina 14) |
Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0 | 30/04/2020 (20:17:11) |
Giorgio, quoto in toto il manifesto e il tuo ultimo intervento del 24-04-2020. Accontentati... anche se siamo in lockdown, di giorno preferisco lavorare... lascio rispondere a te. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 09/06/2020 (19:39:31) |
La Valutazione Rischio Contagio Covid-19 sul lavoro col metodo Inail avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, cassazionista. L’INAIL ha prodotto un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. L'Inail offre un metodo di valutazione del rischio di contagio molto intuitivo, semplice, rapido, e perfettamente coordinato con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 24 aprile 2020, e oggi allegato 12 del DPCM del 17 maggio 2020. Il Rapporto dell’INAIL identifica le seguenti tre variabili sulle quali “costruire” la classificazione del rischio contagio: a) Esposizione, intesa come la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento delle specifiche attività lavorative (ad esempio come il settore sanitario, la gestione dei rifiuti speciali, i laboratori di ricerca, etc.) b) Prossimità, ovvero, le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non consentono una sufficiente distanza sociale (particolari compiti eseguiti nelle catene di montaggio, ad esempio) per parte del tempo lavorativo o per la quasi totalità c) Aggregazione, che interessa la tipologia di lavoro quando prevede il contatto con altre persone oltre ai lavoratori dell’impresa (ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.) Le prime due variabili (esposizione e prossimità) presentano entrambe delle scale di misurazione, da zero a quattro. L’incrocio delle misurazioni singole, determina una prima classe di rischio. Il tutto, mediante la nota ed oramai diffusa matrice di valutazione del rischio. La terza variabile, invece, altro non è che un correttivo da apportare al risultato della matrice. Trattasi della variabile aggregativa legata alla presenza di persone diverse dal gruppo lavorativo aziendale (clienti, fornitori, ad esempio). Una volta determinata la classe di rischio, come di consueto, si passa alla definizione delle misure da adottare. In modo molto pratico l’INAIL definisce alcune misure al fine di evitare il contagio. Queste misure, a loro volta, si suddividono in: 1. Misure organizzative 2. Misure di prevenzione e protezione 3. Misure di attivazione e nel caso di focolai epidemici Gran parte di quanto proposto è pienamente in linea col citato Protocollo Condiviso del 24/04/2020. Un metodo semplice, di immediata applicazione, coerente con la cornice del D. Lgs. n. 81/2008. Come afferma il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 … misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 - SCOPO E PRINCIPI GENERALI : " il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia". Va pure ricordata la DIRETTIVA (UE) 2020/739 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2020 recante "inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione", che porta all'inserimento dell'agente biologico SARS-CoV-2 come agente biologico del 3° gruppo nel D.Lgs. n. 81/2008 e che afferma con chiarezza che la direttiva " stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti". Per qualsiasi attività. La direttiva afferma la necessità di "mantenere i suoi standard elevati al fine di garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori, particolarmente importante nel contesto di una crisi sanitaria mondiale. La pandemia di Covid‐19, una nuova malattia da coronavirus, ha colpito tutti gli Stati membri dall’inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell’Unione". Perciò, " in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3". |