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Ambienti confinati: il DPR 177/2011 e gli incidenti a Expo 2015

Ambienti confinati: il DPR 177/2011 e gli incidenti a Expo 2015

Autore:

Categoria: Spazi confinati

17/07/2015

Un documento di un gruppo di lavoro sugli ambienti confinati, creato dall’Asl Milano, racconta le attività del Servizio PSAL per questi ambienti, si sofferma sul DPR 177/2011 e sull’analisi dei dati relativi agli infortuni nei cantieri Expo 2015.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un documento di un gruppo di lavoro del Servizio PSAL dell’ Azienda Sanitaria Locale di Milano che racconta come si sia arrivati alla produzione del Quaderno Tecnico “ Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”. Il documento, tuttavia, non si sofferma solo sul Quaderno Tecnico, ma anche sulla situazione dell’applicazione del DPR 177/2011, sulle criticità da affrontare riguardo agli spazi confinati e sui dati relativi agli infortuni nei cantieri Expo 2015.

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Spazi ed ambienti confinati
Informazione e formazione dei lavoratori (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 82 e 66 e DPR n. 177/2011)

Il dibattito sull'applicazione del DPR 177/2011 sta cominciando ad assumere una giusta rilevanza in quella variegata comunità che si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro; una rilevanza giustificata dal fatto che gli incidenti che possono verificarsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento hanno esiti spesso anche tragici.
Al fine di poter individuare delle indicazioni operative applicabili, in occasione dell’allestimento dei cantieri per la realizzazione del sito EXPO 2015, ASL di Milano ha creato un Gruppo di Lavoro che si è occupato di definire dei criteri minimi che potessero rappresentare da una parte un utile supporto per le aziende e, dall’altra, costituire uno strumento da porre a base dell’attività di vigilanza. Il risultato del lavoro del Gruppo, si è concretizzato nel Quaderno tecnico che è stato recentemente oggetto di attenzione da parte di Puntosicuro.
 
In questo contesto, crediamo possa risultare interessante comprendere anche l’approccio con cui il Servizio PSAL della ASL di Milano ha orientato la redazione del Quaderno tecnico, anche per i risultati in termini preventivi che sono stati raggiunti grazie all’attività di vigilanza effettuata in cantiere.
La realizzazione del sito di EXPO 2015, caratterizzata da una vasta area di cantiere interessata da una molteplicità di fasi di lavorazione contemporanee, rappresentava un’opera di particolare complessità, che richiedeva la definizione di un piano straordinario di attività di controllo che, per essere effettivo ed efficace, necessitava di uno strumento condiviso che specificasse requisiti e criteri di riferimento per le aziende impegnate in questa specifica attività nelle diverse tipologie di ambienti confinati e per differenti settori di lavoro. Quindi, tra le prime iniziative è stata avviata, con la partecipazione della DTL di Milano, una fase di approfondimento della tematica attraverso un corso di Formazione intensivo con la presenza di due esperti del settore: l’Ing. Gino e l’ Ing. Bacchetta, che ha consentito di acquisire elementi utili per la predisposizione degli strumenti operativi per svolgere l’attività in particolare sui problemi connessi alla formazione e alla verifica dei requisiti tecnico professionali, strutturando una checklist per la vigilanza.
Quindi è stato avviato un tavolo di confronto con i gestori pubblici e della rete dei sottoservizi con l’obiettivo di identificare e condividere linee operative e buone prassi di intervento. Al termine di queste prime attività, nel giugno 2014 si è svolta in collaborazione con la DTL di Milano una giornata di lavoro in EXPO alla presenza dei Gestori, degli Sponsor, dei CSE delle diverse aree (Piastra e appalti collegati, Pontexpo, Zara Expo) e dei Responsabili delle Imprese affidatarie, per discutere sui requisiti che dovevano essere garantiti nelle attività svolte in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. 
In quella occasione il GdL ha presentato un documento dal titolo: “Lavori in Ambiente Confinato. Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza. Documento di lavoro per il confronto con i gestori di EXPO”. Da quel confronto complesso e articolato, durante il quale ogni partecipante ha potuto esprimere le proprie opinioni e portare la propria esperienza, ne è scaturito un sistema organico di confronto sulle modalità con le quali poter applicare, in modo effettivo, quanto richiesto dal DPR 177/2011 ad un’opera complessa.
Oltre ai riferimenti nazionali esistenti (Manuale illustrato INAIL, Indicazioni Operative del Gruppo di lavoro dell’Emilia Romagna, ecc..) nella definizione dei criteri di individuazione e analisi degli ambienti ci si è riferiti alla classificazione proposta dal NIOSH e dall’OSHA per gli ambienti confinati nelle costruzioni (29 CR OSHA 1926.21) e in ambito industriale (29 CR OSHA 1910.146). Questo in assenza di uno strumento applicabile alla classificazione degli ambienti confinati o sospetti d’inquinamento, che andasse oltre l’elencazione dei luoghi prevista dai riferimenti normativi di cui all’art. 66 e 121 (ambienti sospetti d’inquinamento), nonché all’Allegato IV, punto 3 del D.lgs. 81/08 (ambienti confinati).
 
Si era, infatti, sentita da subito l’esigenza di poter disporre di una modalità di analisi del contesto operativo meno rigida e allo stesso tempo efficace, orientata verso una effettiva applicazione dei principi della valutazione dei rischi, che potesse garantire effettive condizioni di sicurezza in questa particolare tipologia di attività. Da parte del Servizio PSAL dell’ASL di Milano l’intento era quindi quello di mettere a disposizione in forma trasparente uno strumento, per altro non originale (nelle citate indicazioni Operative della Regione Emilia Romagna si è fatto riferimento alla medesima classificazione NIOSH) per definire i requisiti di accesso in tali ambienti in condizioni di sicurezza. Un’occasione anche per definire le modalità e i criteri con cui si sarebbero articolati i controlli dell’Organo di Vigilanza, con importanti ricadute in termini di attività preventive.
La prima di queste, nel processo di valutazione del rischio, è stata sicuramente la possibilità di identificare e mappare i luoghi che rientravano nella classificazione di ambienti confinati o sospetti d’inquinamento.
La seconda, quella di introdurre stabilmente, almeno in questo tipo di attività svolte nel sito, uno strumento operativo di sintesi del processo di valutazione del rischio, come il permesso di lavoro, per consentire l’accesso sicuro in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento.
 
Per altro lo sforzo del GdL dello PSAL di Milano sembra andare nella stessa direzione con cui si è evoluta la classificazione OSHA applicabile al settore delle costruzioni con la nuova 29 CR OSHA 1926.1200. La definizione di “Confined spaces”, infatti, risulta del tutto sovrapponibile a quella applicata nel settore industriale:
Confined space means a space that:
(1) Is large enough and so configured that an employee can bodily enter it;
(2) Has limited or restricted means for entry and exit; and
(3) Is not designed for continuous employee occupancy.”
Diversi sono ancora i temi che hanno trovato, nell’ambito del Quaderno tecnico, delle indicazioni di riferimento:
- identificazione dei rischi che devono essere (come minimo) considerati
- caratteristiche e requisiti minimi della procedura operativa
- caratteristiche e requisiti minimi del piano di emergenza
- caratteristiche e requisiti minimi del permesso di lavoro
- requisiti del rappresentante del Datore di lavoro committente
- DPI – strumenti – attrezzature
- aperture e percorsi per l’accesso
- lavori elettrici/lavori di saldatura
inoltre, in particolare, sono stati evidenziati due punti specifici:
- sorveglianza sanitaria
- durata, requisiti e argomenti per la formazione.
 
Entrambi questi due ultimi temi sono particolarmente importanti in quanto, in entrambi i casi, non esistono specifiche indicazioni normative. Quindi le proposte possono rappresentare un utile riferimento operativo sia per i Medici competenti che devono valutare l’idoneità dei lavoratori addetti, sia per i Datori di lavoro che devono scegliere i percorsi di formazione da somministrare ai propri dipendenti.
 
Un ulteriore strumento che si è ritenuto utile sviluppare, si riferisce alla possibile autocertificazione dell’esperienza triennale pregressa da parte dei lavoratori, strumento che potesse consentire di verificare in modo puntuale l’esperienza dei lavoratori, compresi quelli che hanno cambiato Datore di lavoro, in assenza di uno strumento specifico.
 
Queste scelte hanno contribuito, unitamente, ad un piano più ampio di controlli preventivi svolti dal Servizio PSAL a contenere con buoni risultati il fenomeno infortunistico e, di recente, il Servizio PSAL della ASL di Milano ha presentato i dati sull’andamento del fenomeno infortunistico nei cantieri di EXPO 2015. Tale valutazione, è stata condotta analizzando l’incidenza degli infortuni rispetto al numero degli occupati, confrontandola con l’incidenza degli infortuni nel settore delle costruzioni in Provincia di Milano e in cantieri di grandi opere del passato, in particolare relativi ai lavori della TAV Torino Novara e ai lavori per la preparazione delle Olimpiadi invernali di Torino.
 
E’ emerso che il tasso d’incidenza degli infortuni in Expo è stato significativamente inferiore rispetto ai valori presi come confronto e che anche gli infortuni gravi sono stati una quota ridotta sul totale degli infortuni. Rassicurante il fatto che nel cantiere, che in alcune fasi ha visto un’attività frenetica per i tempi ristretti di consegna delle opere, non sia avvenuto nessun evento mortale.
Nessun infortunio è avvenuto in ambiente classificato come confinato o sospetto d’inquinamento.
 
Per concludere, riteniamo che il Quaderno tecnico predisposto da ASL Milano si possa considerare come un contributo al più generale percorso di sviluppo della cultura della sicurezza nell'ambito dell'applicazione del DPR 177/2011.
 
 
G.d.L. Ambienti Confinati – Servizio PSAL ASL Milano
 
 
 
Asl Milano, “ Attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011). Riferimenti normativi e requisiti di sicurezza”, quaderno tecnico per datori di lavoro Cantieri Expo Milano 2015 realizzato dal Gruppo di Lavoro Ambienti Confinati: Enrica Sgaramella, Rosanna Farioli, Giuliana Baldi, Nora Vitelli, Mauro Baldissin, Omero Cito, Ivano Boati, Dario Bruno, Saverio Pappagallo, Francesco Corti, Massimo Minnetti, Luca Ottina, Nicola Delussu, edizione febbraio 2015 (formato PDF, 1.08 MB).
 
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
19/07/2015 (12:01:08)
Indubbiamente, per Expo 2015, è stato fatto un ottimo lavoro che ha prodotto i suoi frutti riguardo il contenimento degli infortuni sul lavoro.
Il merito di questi risultati è indubbiamente attribuibile agli operatori del servizio PSAL della ASL di Milano ma anche alla committenza ed alle imprese operanti con la loro collaborazione.

Riguardo gli “Spazi confinati”, leggendo quanto scritto, reputo opportuno fare alcune precisazioni.

Innanzi tutto va detto che la nuova norma dell’OSHA 1926.1200, riguardante gli spazi confinati nel settore delle costruzioni, è stata pubblicata sul Federal Register - Vol. 80. n° 85 del 4 maggio 2015 ed entrerà in vigore negli USA il 3 agosto 2015.

Come correttamente riportato nel contributo, essa modificherà la precedente definizione (OSHA 1926.21) di “Confined Space in Construction”.

Va anche detto, per completezza, che essa non si applica (par. 1926.1201 Scope – note b), ai lavori di scavo, ai lavori in sotterraneo, ai lavori nei cassoni ad aria compressa ed ai lavori subacquei, in quanto coperti da apposita norma OSHA.
In altre parole, essa non si applica ad una fetta non trascurabile di lavori del settore delle costruzioni.

Andando poi a vedere quali sono gli esempi di “Confined Spaces”, ovviamente non esaustivi, fatti dalla OSHA 1926.1200, si trovano le solite tipologie di “spazi”: recipienti, caldaie, vani di servizio (ascensori, scale mobili, pompe, valvole, ecc.), condotte fognature, serbatoi, forni inceneritori, vasche depuratori, condutture di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), condutture reti idriche, scatolari di cap, digestori, stazioni di sollevamento, fosse biologiche, silos, serbatoi d'aria, turbine, refrigeratori, mixer, reattori, ecc..


Palesemente si tratta di “spazi” molto più vicini ad una realtà operativa da imprese impiantistiche che da imprese delle costruzioni.
Giustamente, però, ben sapendo che in questi “spazi” ci si può trovare ad operare un’impresa di costruzioni, l’OSHA ha deciso di modificare la preesistente norma al fine di aumentare il livello di tutela.

Riguardo quanto successo in Italia dall’entrata in vigore del DPR n° 177/2011, indubbiamente si può affermare che in un cantiere ricadente nell’ambito di applicazione del Capo I del Titolo IV, dove era necessario operare all’interno di uno degli “spazi” citati come esempio dalla OSHA 1926.1200, il CSP prima e il CSE dopo, avevano sempre fatto applicare le norme dei 3 articoli previsti dal nostro citato Regolamento.

Quindi, in concreto, quando ci si è trovati ad operare in cantieri in cui palesemente sussistevano “spazi” classificabili come confinati o ambienti sospetti d’inquinamento, le norme di tutela venivano applicate, proprio perché le due citate figure professionali, si facevano carico con il PSC, fin dalla fase di progetto, dell’applicazione di tali regole.

Andando, poi, a guardare cosa la OSHA 1926.1200 ha definito come “permesso di lavoro”, la definizione è la seguente:
Permit-required confined space (permit space) means a confined space that has one or more of the following characteristics:
(1) Contains or has a potential to contain a hazardous atmosphere;
(2) Contains a material that has the potential for engulfing an entrant;
(3) Has an internal configuration such that an entrant could be trapped or asphyxiated by inwardly converging walls or by a floor which slopes downward and tapers to a smaller cross-section; or
(4) Contains any other recognized serious safety or health hazard.

Come si può notare, il “permesso di lavoro” è richiesto:
- in presenza o in potenziale presenza di un’atmosfera pericolosa,
- nel caso in cui nello “spazio” ci sia materiale che possa inghiottire la persona (ad esempio, le tramogge per inerti),
- nel caso in cui la configurazione interna dello “spazio” possa intrappolare o asfissiare la persona a causa della presenza di pareti convergenti verso l’interno o dalla presenza di un piano che degrada verso il basso e diminuisce di sezione progressivamente (imbuto);
- nel caso in cui lo “spazio” contiene ogni altro grave pericolo per la salute e la sicurezza individuato.

Il termine “serious safety or health hazard” utilizzato al p. 4), nella concezione USA, è inteso come un pericolo grave che può arrivare a mettere a repentaglio la salute e la vita delle persone ad esso esposte.

Il termine seppellimento (burial, in inglese), che palesemente rimanda soprattutto ai lavori di scavo, non è presente all’interno della OSHA 1926.1200.

Nel Quaderno è stato tradotto erroneamente “engulfing” in “seppellimento” mentre il significato corretto del termine è “inghiottimento”, creando così i presupposti per un’estensione applicativa ai lavori di scavo che la norma americana non prevede ed, anzi, ha espressamente escluso.

Va poi evidenziato che la OSHA, nello specifico paragrafo, ha anche fornito la definizione di cosa s’intenda per “Non-permit confined space” e cioè uno spazio confinato che soddisfa la definizione di “spazio confinato” fornita dalla OSHA 1926.1200 ma non presenta i requisiti tali da richiedere l’applicazione del permesso di lavoro e cioè non si concretizza nulla di quanto previsto ai punti (1),(2), (3) e (4) citati prima dalla norma americana.

Il "Quaderno Tecnico" della ASL di Milano, anche se con nome diverso, girava da un anno e mezzo.
Era ed è indubbiamente un utilissimo documento ma, come detto prima, presenta delle “interpretazioni” che rischiano di far estendere l’applicazione del DPR n° 177/2011 a lavorazioni del settore delle costruzioni che la stessa OSHA ha espressamente escluso: scavi, gallerie, ecc..

Pertanto, sarebbe auspicabile un ritocco ai contenuti, specificando bene il campo di applicazione, onde evitare, come già segnalato dallo scrivente in un precedente intervento su Punto Sicuro (30/06/2015), che il singolo funzionario ASL di turno, con una personale interpretazione pretenda, ad esempio, l’applicazione del DPR n° 177/2011 anche in uno scavo di 400 mq eseguito con palancole, fino alla profondità di 5 metri dal piano campagna (richiesta con contestazione fatta tre mesi fa in un cantiere della Brianza).

In altre parole, se si volesse utilizzare come riferimento la OSHA 1926.1200, allora lo si deve fare fornendo le informazioni sui suoi contenuti in modo chiaro e completo senza omettere e aggiungere nulla.

Teniamo poi presente che se si dovesse applicare puntualmente la legge, gli spazi confinati e gli ambienti sospetti d’inquinamento, ad oggi, sono solo quelli definiti dal DPR n° 177/2011 art. 1 comma 2 (che rimanda agli artt. 66 e 121 ed allegato IV p. 3 del D. Lgs. n° 81/2008 – presenza gas asfissianti, infiammabili, tossici, esplosivi) e non quelli definiti dall’OSHA o dal citato Quaderno.

In altre parole stiamo parlando di quelli che erano gli artt. 235, 236 e 237 del “vecchio” ed abrogato DPR n° 547/1955 e l’art. 15 del DPR n° 164/1956, anch’esso abrogato dal D. Lgs. n° 81/2008.

Il citato quaderno, inoltre, non è una “Linea Guida” e né una “Buona Prassi” così come definite dall’art. 2 comma 1 lettere v) e z) del D. Lgs. n° 81/2008.

Inutile dire che un’eventuale contravvenzione comminata per una presunta mancata applicazione del DPR n° 177/2011 ad attività quali quelle dello scavo palancolato, dovute ad un’interpretazione “personale” da parte di un UPG, è facilmente contestabile senza dover arrivare davanti al giudice monocratico.

Pertanto, il Quaderno costituisce un valido riferimento ma non si sostituisce certo alla normativa oggi vigente ed a cui tutti gli attori si devono attenere.

Le procedure di lavoro ed il relativo Permesso di Lavoro sono un validissimo strumento che il sottoscritto, operante ”sul campo” da quasi 30 anni, ha fatto estendere alle aziende con cui collabora, e dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso ...., ad altre tipologie di lavori come, ad esempio, gli scavi in vicinanza di condutture elettriche o del gas, ai lavori in quota particolarmente complessi, agli interventi con rischio di rilascio d'energia (elettrica, meccanica, pneumatica, ecc.), ai lavori a caldo, ecc..

Un loro “abuso” in ambiti in cui non c’è l’effettiva necessità perché non si concretizzano (sia in attività routinarie che non routinarie) i pericoli tipici degli spazi confinati, rischia di far passare tutto come l’ennesimo aggravio burocratico (causa ciò che si porta dietro come, ad esempio, la certificazione contratti, ecc., ecc.) tanto caro a coloro che vedono la sicurezza e la tutela della salute come un insieme di obblighi e procedure che non producono alcun valore aggiunto ma, anzi, vanno ad ostacolare le “normali attività produttive”.

Spero vivamente che in un prossimo futuro vengano emanate delle specifiche Linee Guida ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. z) del D. Lgs. n° 81/2008, in modo da evitare di continuare sulla solita strada italiota dove ognuno va per fatti suoi.

Non sarebbe un’impresa difficile perché su questi argomenti c’è tanta letteratura tecnica e tanta esperienza operativa soprattutto in chi, il problema Spazi Confinati, lo vive “dal di dentro”.

Le OSHA sugli Spazi Confinati sono il frutto ultimo di un’esperienza operativa di quasi 150 anni partita dagli USA. Senza dover fare una grande fatica, basterebbe una traduzione ed un loro piccolissimo adattamento delle stesse all’italica realtà per avere le citate Linee Guida.
Del resto, molte aziende multinazionali a radice USA, adottano le OSHA per le proprie procedure di sicurezza riguardanti gli Spazi Confinati.

Per chi volesse approfondire l’argomento, può andare sul sito dell’OSHA digitando su un motore di ricerca “OSHA 1926.1200” e troverà un file denominato “Subpart AA-Confined Spaces in Construction”.

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