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Ambienti confinati e DPR 177/2011: le responsabilità e gli obblighi
Rimini, 05 Mar – In relazione alle attività negli ambienti confinati PuntoSicuro ha recentemente presentato un intervento al seminario “ DPR 177/2011 Ambienti Confinati: Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la formazione e l’addestramento dei lavoratori, seminario che si è tenuto a Rimini il 28 giugno 2012, promosso da Assoservizi Rimini, Assoform Rimini e Confindustria Rimini.
L’intervento dal titolo “Approfondimento sul concetto di ambiente confinato e Formazione ed Addestramento degli operatori – la responsabilità negli ambienti confinati”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli (Procuratore della Repubblica di Rimini) e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri (Azienda USL Rimini), ha affrontato non solo le tematiche relative a valutazione dei rischi e formazione, ma anche le responsabilità dei vari soggetti coinvolti (datore di lavoro, Committente, lavoratori, preposti, lavoratori autonomi, ...).
Tali soggetti hanno infatti precisi obblighi e rivestono specifiche posizioni di garanzia sia con riferimento al D.Lgs. 81/2008 (TU) in generale, sia a quanto, aggiuntivamente, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.
L’intervento si sofferma sue due posizioni di garanzia rilevanti:
- “posizione di protezione: preservare determinati ‘beni giuridici’ da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità; presuppone un particolare vincolo tra garante e titolare del bene;
-posizione di controllo: ha lo scopo di neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti i beni giuridici che possono risultare minacciati”.
E la Corte di Cassazione [1] ha sentenziato circa la “pluralità della responsabilità in materia antinfortunistica qualora siano presenti più soggetti titolari di posizioni di garanzia nell’ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. Dunque laddove più soggetti abbiano responsabilità prevenzionistiche, anche se in ambiti differenti, “ciascuno di questi soggetti deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici prevenzionistici, senza pensare di poter fare affidamento sul comportamento degli altri (a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità)”.
Per comprendere novità e responsabilità dei soggetti di interesse nel DPR 177/2011, si indica innanzitutto che l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) è riferita ai lavori definiti all’art. 66 del TU, art. 121 del TU ed Allegato IV punto 3 del TU. Nelle slide dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono presenti alcune parti significative della normativa citata.
In particolare le disposizioni del DPR 177/2011 “operano soprattutto (ma non solo) in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Vi sono obblighi che per il Datore di lavoro (DdL) Committente “si aggiungono a quelli previsti dall’art. 26 del TU che già si configurano per il DdL”.
Ad esempio alla verifica della Idoneità Tecnico Professionale (con riferimento all’art. 26 del TU) si va ad aggiungere la “valutazione della qualificazione degli Operatori della ditta appaltatrice:
- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
In caso di infortunio come affrontare la ricerca e definizione delle responsabilità?
Gli articoli del Codice Penale (CP) che riguardano questa materia sono in particolare quattro:
-Art. 40 (Rapporto di causalità): “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione; non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”;
-Art. 41 (Concorso di cause);
-Art. 589 (Omicidio colposo)
-Art. 590 (Lesioni personali colpose).
Rimandando alla lettura testuale di tali articoli (presenti anche nelle slide), riguardo alla responsabilità negli Ambienti Confinati “si distinguono due fattispecie:
-lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti;
-lavori dati in appalto dal DdL Committente ad altra impresa e/o a lavoratori autonomi”.
Per i lavori eseguiti direttamente dal DdL e dai suoi dipendenti si applica il TU, in tutte le parti applicabili (anche il Titolo IV, ad esempio se si tratta di lavori edili o di ingegneria civile). Inoltre si applica l’art. 2 c. 1 del DPR 177/2011.
Ad esempio con riferimento a:
- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del TU (comma 3, art. 3 DPR 177/2011).
Il DPR 177/2011 indica che il mancato rispetto delle previsioni riportate nel regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Inoltre in caso di lavori appaltati dal DdL Committente a Imprese e/o Lavoratori Autonomi bisogna tener conto dei rischi da interferenza.
In particolare:
- il datore di lavoro committente (DdLC) e il DdL dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) “coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera;
- il DdLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o di opera (D.Lgs. 81/08 e s.m.i art. 26);
- i lavoratori coinvolti nell’appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento”; - il DdLC verifica l’idoneità tecnico professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. a) con le modalità previste.
Riguardo al Rappresentante del Datore di Lavoro Committente e all’informazione ai lavoratori dell’impresa appaltatrice:
- “il datore di lavoro committente (DdLC) individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento;
- il rappresentante del DLC deve: conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative; vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”;
- “il DLC, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve informare in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi” (caratteristiche dei luoghi, rischi esistenti, misure di prevenzione ed emergenza, ...);
- “l’attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno”.
Infine è all’esito di tutte queste attività tecniche, organizzative e gestionali di programmazione della sicurezza che viene “emesso il permesso di accesso per imprese e lavoratori autonomi”.
“ Approfondimento sul concetto di ambiente confinato e Formazione ed Addestramento degli operatori – la responsabilità negli ambienti confinati”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli - Procuratore della Repubblica di Rimini - e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri - Azienda USL Rimini, intervento al seminario “DPR 177/2011 Ambienti Confinati: Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la formazione e l’addestramento dei lavoratori” (formato PDF, 107 kB).
[1] Cassaz. Penale Sez. III Sent. n. 23430 del 10 giugno 2011 (u. p. 28 aprile 2011) – Pres. De Maio – Est. Petti – P.M. Montagna – Ric. M. V.
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Rispondi Autore: Lorenzo Buggè - likes: 0 | 31/03/2014 (10:16:41) |
Buongiorno, Nel DPR 177/2011 si parla nell'art 3 comma 1 "Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno." Avrei solo una domanda; se devo effettuare un intervento periodicamente della durata effettiva di 8 ore lavorative per attività di manutenzione all'intendo di un ambiente confinato, DEVO ogni volta che la stessa impresa viene a effettuare la manutenzione INFORMARLA sui rischi con un "tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazione e, comunque, non inferiore ad un giorno"? Mi sembra assurdo, 8 ore di informazione (se per un giorno si intende un giorno lavorativo) per 8 ore di intervento. Spero di essere stato abbastanza chiaro e Spero di avere qualche risposta utile. Grazie |