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Privacy anche per le visite mediche nelle…ZTL

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

03/09/2007

Il Garante si pronuncia in merito alle prassi adottate da alcuni comuni per l’accesso alle zone a traffico limitato da parte dei medici per le visite domiciliari.

Privacy anche per le visite mediche nelle…ZTL

Il Garante si pronuncia in merito alle prassi adottate da alcuni comuni per l’accesso alle zone a traffico limitato da parte dei medici per le visite domiciliari.

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Per annullare le multe a carico di medici che accedono alle zone a traffico limitato (ZTL) per effettuare visite domiciliari, i Comuni non possono chiedere ai medici generalità o altre informazioni riguardanti i pazienti visitati.
Ai medici, inoltre, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe.

Lo ha prescritto il Garante della privacy in seguito ad alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone ztl ed erano stati multati perché privi di permesso. Il caso è stato illustrato nella newsletter dell’Autorità.
I medici manifestavano l'esigenza di svolgere la propria attività di urgenza senza essere sanzionati e di garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy.

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Le violazioni della privacy, secondo i medici, riguardavano le procedure adottate dal comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all’interno delle ztl; tali procedure prevedevano la comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata.
I medici chiedevano inoltre all’autorità se fosse corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l’accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe.

Il Garante ha ritenuto le richieste del Comune sproporzionate e non indispensabili.
“L’accertamento delle violazioni per l’accesso alla ztl,  può essere perseguito infatti, secondo l’Autorità,  attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell’indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all’ordine professionale.”

Secondo il Garante, inoltre, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono richiedere documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto  alla riservatezza dei pazienti.

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