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Pillole di sicurezza: la sorveglianza sanitaria

Pillole di sicurezza: la sorveglianza sanitaria
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

06/02/2019

Qual è l’obiettivo della sorveglianza sanitaria? Le indicazioni dell’art. 41 del D.Lgs 81/08, delle circolari, degli interpelli e le sanzioni previste per il datore di lavoro, il dirigente e il medico competente.

Pillole di sicurezza: la sorveglianza sanitaria

Qual è l’obiettivo della sorveglianza sanitaria? Le indicazioni dell’art. 41 del D.Lgs 81/08, delle circolari, degli interpelli e le sanzioni previste per il datore di lavoro, il dirigente e il medico competente.

 

 

In riferimento alla sorveglianza sanitaria ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta

 

D.Lgs. 81/2008, Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a)nei casi   previsti   dalla   normativa   vigente,   dalle   indicazioni  fornite  dalla  Commissione  consultiva  di  cui all’articolo  6;

b)qualora il  lavoratore  ne  faccia  richiesta  e  la  stessa  sia  ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai  rischi lavorativi.

 

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a)visita medica  preventiva  intesa  a  constatare  l’assenza  di  controindicazioni  al  lavoro  cui  il  lavoratore  è destinato  al fine  di valutare  la sua  idoneità  alla  mansione  specifica;

b)visita medica  periodica  per  controllare  lo  stato  di  salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneità  alla mansione  specifica.  La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.  Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.  L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c)visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d)visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e)visita medica  alla cessazione  del rapporto  di lavoro  nei casi previsti  dalla  normativa  vigente.

e-bis)visita medica  preventiva  in fase preassuntiva;

e-ter)visita medica  precedente  alla  ripresa  del  lavoro,  a  seguito  di  assenza  per  motivi  di  salute  di  durata superiore  ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare  l’idoneità  alla mansione.

 

2-bis.  Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.  La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.

 

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

 

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

 

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

 

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

 

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

 a) idoneità;

 b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

 c) inidoneità temporanea;

 d) inidoneità permanente.

 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

 

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

 

8. Comma abrogato dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

 

9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 41, co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]

Sanzioni per medico competente

 • Art. 41, co. 3, 5 e 6-bis: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096.00 a 4.384,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]

 

DECRETI ATTUATIVI

Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

 

CIRCOLARI

Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - DG della Prevenzione - Circolare prot. 0010748 del 10/05/2013 - Oggetto: “Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria - Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto effettuazione”

 

LETTERE CIRCOLARI

Lettera circolare del 12/10/2017 prot. 3 - Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori

 

INTERPELLI

INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne

Interpello n. 1/2013

 

INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva

 

INTERPELLO N. 18/2014 del 06/10/2014 - Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

 

INTERPELLO N. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

 

 

INTERPELLO N. 8/2016 del 12/05/2016 - Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore

 

INTERPELLO N. 14/2016 del 25/10/2016 - Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81.2008

 

INTERPELLO N. 15/2016 del 25/10/2016 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale

 

 

Federica Gozzini

 

Il contenuto dell’articolo è tratto da:

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81(formato PDF, 18 MB)

Testo del Ministero del Lavoro - non ufficiale - Aggiornamento gennaio 2019



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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