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Medicina del lavoro e fisco

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

22/09/2003

Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate esamina un quesito relativo al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di medicina del lavoro rese da una società di servizi.

Medicina del lavoro e fisco

Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate esamina un quesito relativo al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di medicina del lavoro rese da una società di servizi.

Con la Risoluzione n.181/E, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un quesito, esposto con istanza di interpello, relativo al trattamento IVA applicabile alle prestazioni di medicina del lavoro rese da una società di servizi.

Nel quesito veniva chiesto se le prestazioni acquisite da una società di servizi per il servizio di medicina del lavoro rientrano fra le prestazioni sanitarie esenti di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18.

Pur ritenendo inammissibile l’istanza di interpello, in quanto “proposto dopo che l’istante ha posto in essere un comportamento fiscalmente rilevante”, l’Agenzia dell’Entrate ha ritenuto opportuno esaminare nel merito la questione prospettata.

Questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate:
“L’articolo 10, primo comma, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esenta dall’Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza”.

E’ da rilevare, inoltre, che l’articolo 6, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha dato un’interpretazione autentica di tale norma ricomprendendo nella fattispecie in questione anche le prestazioni mediche rese dal medico competente, nell’ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Al riguardo, si ritiene che la norma appena citata abbia carattere oggettivo e che, pertanto, le prestazioni in questione siano da ricondurre al trattamento di esenzione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le fornisce.

Sono esenti da imposta, quindi, anche le prestazioni rese da società di
servizi che si avvalgono della collaborazione di medici abilitati.

Infatti l’articolo 17, comma 5, della citata legge n. 626 del 1994 prevede,
al riguardo, che il medico competente possa operare in qualità di:
“a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore per lo svolgimento dei compiti (…);
b) libero professionista;.3
c) dipendente del datore di lavoro”.
Nel caso rappresentato, quindi, sulle prestazioni rese dalla società di servizi, in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro di cui alla citata legge n. 626 del 1994, è da applicarsi il regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18) citato.”

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