Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

La relazione sanitaria: il significato oltre all'obbligo di legge

La relazione sanitaria: il significato oltre all'obbligo di legge

Autore:

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

21/12/2015

Quali dati presentare nella relazione annuale sui risultati della sorveglianza sanitaria? Il caso dei videoterminalisti.

La relazione sanitaria: il significato oltre all'obbligo di legge

Quali dati presentare nella relazione annuale sui risultati della sorveglianza sanitaria? Il caso dei videoterminalisti.

 
Una volta all'anno il medico competente ha l'obbligo di illustrare alle figure aziendali della prevenzione: datore di lavoro, R.S.P.P., R.L.S. una relazione sui risultati della sorveglianza sanitaria.
 
Art. 25, comma 1, lettera i) del Testo Unico: il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Sanzioni per il medico competente in caso di inosservanza: sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)]


Pubblicità
MegaItaliaMedia
  
La legge ci dice che deve essere in forma scritta, che deve contenere i dati della risultanza della sorveglianza sanitaria e che debbono essere date delle indicazioni sul significato di questi dati. Tuttavia non ci dice, per una volta e per fortuna, quali dati presentare. Pertanto ogni medico può, discrezionalmente, presentare i dati che vuole. Si può esaurire con un foglietto in cui inserire i numeri di visite effettuati, le idoneità, gli esami effettuati oppure può essere l'occasione di illustrare "lo stato di salute dell'azienda" sia in funzione dei rischi specifici che in termini assoluti.
 
Facciamo un esempio pratico di una realtà di ufficio, classica con addetti vdt, trasfertisti, conduzione di auto aziendali, uso di telefono cellulare. Ovviamente si tratta di un esempio che non vuole dettare le regole a nessuno ma vuole contribuire a valorizzare il significato di questo obbligo.
Dopo una presentazione dei dati generali: medie delle anzianità lavorative e di mansione, medie dell'età si può passare ai dati sulle trasferte e sull'uso del portatile, dati che abbiamo provveduto a raccogliere nel corso delle visite mediche con un apposito modulo . In questo modo abbiamo la percezione del reale utilizzo del telefono cellulare (probabile cancerogeno per l'uomo) e sull'utilizzo del cavetto, sulla quantità di trasferte effettuate, sull'uso dell'auto aziendale, ecc.
Poi possiamo passare alla abitudini voluttuarie raccolte secondo criteri uniformi (ad es. il consumo alcolico secondo un criterio di unità alcoliche consumate)
 
I tempi effettivi riferiti di lavoro al computer anch'essi raccolti ogni due anni tramite un apposito questionario.
 
I dati sul sovrappeso, l'attività fisica, utili anche in funzione di eventuali programmi di promozione della salute. Le patologie familiari, in funzione di eventuali programmi di screening preventivi volontari. La patologie pregresse e presenti. Il consumo di farmaci.
 
Poi si può passare alla parte specifica legata all'attività a vdt. Dati sulla prevalenza dell'astenopia, raccolti in sede di visita medica tramite apposita scheda, i portatori di correzione visiva, ecc.La sintomatologia e la prevalenza di patologie a carico della colonna vertebrale o delle spalle ed arti superiori.
 
Di seguito una possibile relazione sanitaria annuale
 
Insomma occorre fornire al datore di lavoro, al R.L.S. ed al R.S.P.P. un quadro sia generale che poi specifico in funzione del rischio della salute della propria azienda in modo che, insieme, si possano poi impostare le strategie di miglioramento, mirate e quindi più economiche.
 
Questa raccolta di dati, elaborazione e presentazione richiede tempo. Inutile dire che se un medico esegue 20 visite in mezza giornata non può raccogliere questi dati in corso di visita medica (ma forse non può nemmeno effettuare materialmente le visite).
Nelle aziende con più unità produttive e con più medici, dovrebbe essere il medico coordinatore a concordare con i propri collaboratori quali dati raccogliere nel corso degli anni in modo da avere un proprio data base, anonimo e collettivo, sullo stato di salute delle diverse unità produttive. Sempre che i medici coordinatori che ci sono in questo paese smettano di fare gli avvocati aziendali e si dedichino alla medicina del lavoro.
 
 
La documentazione:
Dati sulle trasferte e sull'uso del portatile
Scheda anamnestica sul consumo alcolico da utilizzare nel corso della visita di idoneità
Questionario per la quantificazione soggettiva dell’attività a video
Scheda anamnestica vdt
Relazione sanitaria
 
 
Dott. Cristiano Ravalli
 
Fonte: medicocompetente.blogspot.it

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Andrea immagine like - likes: 0
21/03/2021 (18:30:17)
Buongiorno,
l'obbligo sussiste anche nel caso in cui non sia prevista la riunione di cui all'art. 35 ?
Grazie

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Qualità dell’aria indoor negli uffici: le informazioni per il monitoraggio

Fondo per screening e defibrillatori: le indicazioni per le aziende

Stress lavoro correlato: depressione, alterazione dell’umore e disturbi d’ansia

Circolare INL 1/2026: DPI, scale, sorveglianza sanitaria e rischio violenza


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

22APR

Convegno SAFAP 2026

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/04/2026: Inail – Quaderno esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni - versione 2026
24/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 34535 del 07 agosto 2023 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio.
23/04/2026: Imparare dagli errori – Gli infortuni nelle attività di sanificazione e pulizia – le schede di Infor.mo. 5256 e 7421.
23/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.50095 del 15 dicembre 2023 - Appalto per l'assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell'operaio saldatore durante l'utilizzo di un carroponte presente in azienda
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


INFORTUNI IN ITINERE

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità