Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Interpello: l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria

Interpello: l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

08/11/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale. Per questi medici è obbligatoria la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 41 del Testo Unico?

Interpello: l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale. Per questi medici è obbligatoria la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 41 del Testo Unico?


Roma, 8 Nov – Alla Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, sono pervenuti in questi anni, dopo l’istituzione nel 2011, diversi quesiti sull’applicabilità del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) in relazione a casi particolari non chiaramente normati.

 

E anche nel recente interpello che presentiamo oggi si risponde ad un quesito sull’applicazione del Testo Unico, in particolare degli articoli che fanno riferimento alla sorveglianza sanitaria, ad una categoria particolare di lavoratori come i medici di continuità assistenziale.

 

Ricordiamo che la continuità dell’assistenza medica ai cittadini, quando non lavora il proprio medico di famiglia, è infatti assicurata dal servizio di continuità assistenziale (l’ex Guardia medica). Un servizio che garantisce l’assistenza di base per situazioni che rivestono, come ricordato sul sito del Ministero della Salute, “carattere di non differibilità, cioè per quei problemi sanitari per i quali non si può aspettare fino all’apertura dell’ambulatorio del proprio medico curante o pediatra di libera scelta”.


Pubblicità
MegaItaliaMedia

 

Per questi medici è obbligatoria la sorveglianza sanitaria secondo quanto indicato nell’articolo 41 del Testo Unico?

 

Per rispondere a questa domanda la Commissione Interpelli ha pubblicato l’Interpello n. 15/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale”.  

 

Presentiamo il quesito inviato alla Commissione.

 

L’Interpello indica che la Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito agli “obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale”. La Regione Lazio ha chiesto di sapere ‘se sussista o meno l’obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria’.

 

In particolare nella richiesta formulata si afferma che ‘... Alcuni medici non hanno raccolto l’invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l’obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria’.

 

Prima di formulare il proprio parere la Commissione precisa alcuni aspetti normativi.

 

Innanzitutto si indica che la sorveglianza sanitaria è “normata dall’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli artt. 18, 20, 21 e 25”.

Ricordiamo il contenuto del comma 2 dell’articolo 20:

 

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

(…)

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

 

Tuttavia per “valutare la sussistenza dell’applicabilità della normativa inerente la sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale è necessario distinguere fra l’obbligo di sottoporsi (di cui all’art. 20 comma 2, lett. i del d.lgs. n. 81/2008) e la facoltà di beneficiarne (di cui all’art. 21, comma 2, lett. a del medesimo decreto), e chiarire, ai sensi della norma, l’accezione di lavoratore rispetto a quella di lavoratore autonomo”.

 

Si ricorda, a questo proposito, che il d.lgs. n. 81/2008 all’art. 2, comma 1 lett. a) ‘definisce il lavoratore come ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ...’. Lo stesso decreto, all’art. 21, individua le disposizioni relative ai ‘... lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile ...’: disposizione codicistica che definisce il lavoratore autonomo come colui che ‘... si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...’.

 

E – continua l’Interpello - la giurisprudenza ormai consolidata in materia “ha evidenziato come l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, non rilevando, quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”.

 

E dunque la Commissione indica che, in questo caso, per esprimere un parere sarebbe pertanto necessario esaminare le “fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro”. E si segnala che la Commissione Interpelli, come indicato nell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, può dare risposte esclusivamente a ‘quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro’ e “non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell’attività adottate dalle singole aziende”.

 

Fatte queste premesse la Commissione Interpelli fornisce tuttavia alcune indicazioni con riferimento anche alle risposte fornite con un precedente interpello, l’ Interpello n. 5/2016 del 12 maggio 2016 che rispondeva ad un quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

 

Si indica infatti, con riferimento a quanto già indicato nell’ interpello n. 5/2016, che “per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa ‘nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro’ rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008”.

 

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 15/2016 con risposta del 25 ottobre 2016 al quesito della Regione Lazio – Prot. n. 19859 - art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all’applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.

 

 

Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Brunello Camparada immagine like - likes: 0
08/11/2016 (15:04:58)
Ci risiamo. Come già avvenuto per i due interpelli 19/2016, anche in questo caso ci sono due interpelli col numero 15 del 2016: l'interpello 15 del 20/5/2016 (attività stagionali) e l'interpello 15 del 25/10/2016 (medici di continuità assistenziale). Ma è possibile che l'istituto degli interpelli non sia capace di avere una numerazione progressiva univoca?

Brunello Camparada.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Interpello: è sempre obbligatoria la visita medica dopo una lunga malattia?

Interpello: la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Interpello: la nomina degli RLS nelle autonome unità produttive

Attività di volontariato: incidenti, normativa e riflessioni


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

23APR

Approvata la proposta di ridurre i livelli massimi di residui di pesticidi pericolosi

22APR

Convegno SAFAP 2026

21APR

Impatti dei cambiamenti climatici e resilienza dei cittadini europei

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
24/04/2026: Inail – Quaderno esperienze applicative di prevenzione infortuni in appalti di opere e manutenzioni - versione 2026
24/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 34535 del 07 agosto 2023 - Infortunio con il carroponte. Comportamento abnorme del lavoratore o omissioni del datore di lavoro? La Corte annulla con rinvio.
23/04/2026: Imparare dagli errori – Gli infortuni nelle attività di sanificazione e pulizia – le schede di Infor.mo. 5256 e 7421.
23/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez.IV - Sentenza n.50095 del 15 dicembre 2023 - Appalto per l'assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell'operaio saldatore durante l'utilizzo di un carroponte presente in azienda
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


RISCHIO ESPLOSIONE, ATEX

Esplosione da polveri: le misure tecniche per la prevenzione e protezione


PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


INFORTUNI IN ITINERE

Parapetti anticaduta permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025


MOVIMENTI RIPETITIVI E SOVRACCARICO

Valutare il sovraccarico biomeccanico nella produzione di carni e prosciutto


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità