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Testo Unico: le scadenze da ricordare

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi fisici

11/06/2008

Il punto sulle scadenze previste dal Decreto Legislativo 81/08: disposizioni per la valutazione dei rischi, prescrizioni per le radiazioni ottiche e per i campi elettromagnetici, obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

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Nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, emanato per armonizzare, aggiornare e completare le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compaiono alcune scadenze che è necessario sottolineare.
 
La prima scadenza, in realtà già ampiamente superata, è quella dell’entrata in vigore dopo la normale "vacatio legis" di 15 giorni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è entrato in vigore il 15 maggio 2008.
Ed è da quel giorno che, con alcune eccezioni, diventa valido l’impianto di obblighi, prescrizioni, sanzioni e abrogazioni che il decreto porta con sé.
 

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Ma compito di questo nostro articolo è proprio quello di cominciare ad affrontare le “eccezioni” e, dunque, le scadenze differite per l'operatività di alcuni specifici obblighi.
 
Partiamo forse da una delle scadenze più importanti: il necessario adeguamento entro il prossimo 29 luglio 2008 alle nuove disposizioni sulla valutazione dei rischi.
I riferimenti nel Testo Unico, oltre alla Sezione II dedicata interamente alla “valutazione dei rischi”, sono:
- Art. 17, Obblighi del datore di lavoro non delegabili: 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (Sezione II, VALUTAZIONE DEI RISCHI);
- Art. 306, Disposizioni finali : 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
 
Per cui entro il 29 luglio 2008 datori di lavoro e committenti dovranno elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi aziendali secondo i criteri indicati nel decreto.
Ricordiamo che questo documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
 
Al comma 2 dell’articolo 28 si ricorda poi che il documento risultante dalla valutazione di rischi deve avere data certa e contenere:
    a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
    c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
 
Se ogni datore di lavoro è tenuto alla formulazione di questo documento, tuttavia l’articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), dà specifiche indicazioni per i datori che occupano fino a dieci lavoratori.
In questo caso, infatti, il comma 5 indica:
- I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
 
Dunque, come indicato all’art. 6, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro deve elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, queste procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi. E fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che recepirà tali procedure, ma comunque non oltre il 30 giugno 2012, questi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
 
Un’altra scadenza importante di cui abbiamo parlato su PuntoSicuro, sollevando anche quesiti e relativi approfondimenti, è quella relativa all’obbligo delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria indicati nell'art. 211 del testo unico.
 
Con la promulgazione della direttiva 2008/46/CE questa scadenza è stata posticipata di quattro anni, rispetto a quanto indicato nella direttiva 2004/40/CE (a cui si fa riferimento nel D.Lgs. 81/2008) ed è slittata al 30 aprile 2012.
Anche in questo caso riportiamo la parte dell’articolo 306 che ne fa menzione:
- Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
 
Come già preannunciato dall’articolo e senza, in questo caso, alcun riferimento ad altre leggi o direttive, viene fissata al 26 aprile 2010 l'entrata in vigore del Capo V del Titolo VII (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali).
A questa data è dunque prorogata l’adozione delle prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
 
Riguardo poi agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26) ci sono indicazioni di scadenze specifiche nei comma 3 e 5:
 
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, (...) stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 
Dunque nei casi e modalità indicate sopra, per i contratti d’appalto o d’opera stipulati prima del 25 agosto 2007, è possibile allegare il documento unico di valutazione dei rischi e indicare i costi della sicurezza sul lavoro entro il 31 dicembre 2008.
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Alfonso Marchese - likes: 0
11/06/2008 (11:21)
Il fatto che il datore di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, tranne le lavorazioni pericolose, possano autocertificare l'effettuazione della valutazione del rischio significa semplicemente che essa è redatta in forma libera [non dovendo sottostare a particolari procedure quali art. 6-8 c. lettera f)] ma non che basti tale dichiarazione (sempre redatta nelle forme di cui al DPR 445/2000 in materia di autocertificazioni) per assolvere nei fatti alle prescrizioni relative. Infatti l'autorità competente alla vigilanza ha il dovere di verificare le autocertificazioni o d'impulso o nei casi conseguenti ad incidenti/infortuni anche solo comportanti l'assenza di un giorno o danni materiali o nel caso di malattie professionali.
Questo peraltro era già quanto emerso nella quotidiana applicazione del corrispondente articolo 10 del DLgs 626/94 abrogato. Particolare attenzione deve essere prestata al caso in cui dall'autocertificazione ne possa scaturire un beneficio economico a carico di ente pubblico o collettività, poichè in tal caso la verifica dei presupposti fattuali dichiarati ed autocertificati è obbligatoria e puo comportare l'addebito del reato di truffa.

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