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Le controversie su RLS e collaborazione con organismi paritetici

Le controversie su RLS e collaborazione con organismi paritetici

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Categoria: Informazione, formazione, addestramento

26/09/2017

La richiesta di collaborazione agli organismi paritetici fa parte dei requisiti di “efficacia” della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza? Di Gian Piero Marabelli.


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RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 37,47)
 
Uno dei più controversi argomenti in materia di salute e sicurezza riguarda il tema dei Rappresentanti dei lavoratori, della loro elezione, e della collaborazione degli organismi paritetici alla formazione erogata in azienda.

Sappiamo bene che tutta la materia dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si muove sul crinale scivoloso dell’assenza, all’interno del nostro ordinamento, di una complessiva disciplina della rappresentanza sindacale ed è probabilmente anche da questa assenza che nasce l’ambiguità sostanziale della “non cogenza” delle norme di cui agli artt. 47 e ss del D.lgs 181/2008.

L’art 47 del D.lgs 81/2008 contiene innanzitutto un’’affermazione di natura quasi “ontologica” dell’istituto del RLS.

Recitano il primo ed il secondo comma dell’art. 47:

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
  2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

Ci si può chiedere quale possa essere il significato delle affermazioni, “è istituito”, “è eletto”, quasi che l’esistenza di una “rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza” appartenesse all’essere stesso delle aziende e delle organizzazioni in genere.

Meglio forse sarebbe stato dire: “sarà istituito” il RLST o il RLS, così da rendere questa affermazione più aderente alla realtà. Infatti l’affermazione “è istituito”, quasi presuppone la “necessaria” presenza di uno più RLS all’interno dell’azienda. Ma questa “ontologia” aziendale del RLS è appunto lontana dalla realtà. Le stesse organizzazioni sindacali non fanno parte “ontologicamente” delle realtà aziendali. La costituzione di una “realtà” sindacale all’interno delle aziende è un “diritto” dei lavoratori, e questo diritto deve essere esercitato dai lavoratori stessi. E’ probabilmente in questa luce che dovrebbero essere interpretate le norme degli artt. 47 e seguenti. del D.lgs 81/2008 che infatti non sono sanzionate dal legislatore, ad eccezione del richiamo che l’art. 18 comma 1 lett. s fa dell’art. 50, sulla mancata consultazione del RLS nelle ipotesi previste dallo stesso articolo.

 

Diciamo quindi con chiarezza che: l'elezione o la nomina del Rls è un diritto dei lavoratori e come tale esso deve essere esercitato. L’esercizio di tale diritto non può in alcun modo essere supplito dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori.

 

D’altra parte Il datore di lavoro o chi per esso, non può certo “eleggere” o “nominare” un RLS, Egli sarebbe “imputabile” di condotta antisindacale” secondo le previsioni dell’art.28 della L. 300/70.

Ci chiediamo allora perché ancor oggi filtra negli “ambienti” della salute e sicurezza la falsa, falsissima, informazione che il RLS si “deve” necessariamente eleggere/nominare e che questo sia “in qualche modo” riconducibile ad un obbligo del datore di lavoro appunto in materia di salute e sicurezza.

 

La seconda affermazione altra affermazione chiarissima in termini giuridici, che dipende dalla prima è la seguente:

Diremo poi, altrettanto chiaramente che, l’assenza in azienda del RLS o RLST non può in alcun modo essere sanzionata dagli organi di controllo. L’organo di controllo sanzionerà il datore di lavoro se ad es, gli RLS sono stati eletti o nominati e non vengono consultati o formati, Ma se gli RLS non ci sono, nel senso che i lavoratori non hanno provveduto alla loro elezione o nomina, l’organo di controllo non potrà applicare nessuna sanzione.

 

 

Certo il RLS è previsto all’interno del processo di valutazione dei rischi: conosciamo tutti l’art. 50 del D.lgs, 81/2008 e le norme che ne richiamano la partecipazione nei processi fondamentali della valutazione dei rischi. Ma il problema non è riconoscere l’importanza del RLS, che nessuno certo metterà in dubbio. Il problema è riconoscerne l’esistenza.

 

Per conseguenza, se i lavoratori non esercitano il loro diritto di “eleggere” o “nominare” un RLS, sul “Documento di valutazione dei rischi”, all’interno della sezione che si deve dedicare agli organigrammi, si annoterà esplicitamente che:

I lavoratori non hanno ancora esercitato il loro diritto di eleggere o nominare il/i RLS. Qualora il/i RLS vengano eletti o nominati, il Datore di Lavoro provvederà alla loro formazione secondo le previsioni dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 e alla loro consultazione secondo le previsioni dell’art. 50 del D.lgs. 81/2008.

 

A parte il richiamo fondamentale al principio di tassatività delle norme penali, si potrebbe discutere se esista un “obbligo implicito” del datore di lavoro di “stimolare” l’elezione del RLS, durante il processo di valutazione dei rischi Ma anche qui…ubi lex non dixit….

Potrebbe essere “buona prassi” nei rapporti sindacali mettere “in bacheca” un richiamo a questo diritto, richiamo che peraltro potrebbe seguire a quanto i lavoratori hanno appreso dell’istituto del RSL durante i corsi di formazione generale sulla salute e sicurezza

 

Diversamente da tutto quanto abbiamo osservato sopra, l’istituto del RLS verrebbe svilito della sua funzione. Infatti accade molte volte, specie delle medie e piccole imprese, che sia lo stesso Datore di lavoro, falsamente informato, a scegliere il RLS e perciò a mandarlo, obtorto collo, a frequentare il previsto corso di 32 ore di cui all’art. 37 del D.lgs 81/2008.

Anche sul numero delle ore che gli RLS devono frequentare ci sarebbe ampiamente da discutere. Perché se si tratta di grandi imprese, si possono e si dovrebbero farne anche di più (ad es le 40 ore. previste per gli RLSA). Ma un dipendente di una piccola impresa ad esempio dei servizi con 5/6 dipendenti, o il dipendente di un ufficio, cosa può trarre da 32 ore di formazione in gran parte generica e non specifica sulla sua tipologia di lavoro, al netto dei crediti formativi riconosciuti dall’accordo Stato Regioni del 07/072017 dell’ormai futuristico “Libretto formativo del cittadino” ….

 

C’è poi la “vexata quaestio” della collaborazione che “dovrebbe essere richiesta agli organismi paritetici per lo svolgimento della formazione di cui all’art. 37 del D.lgs 81/2008.

Il comma 12 dell’art. 37 del D.lgs 81/2008 dice espressamente che: la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro…..”.

Tale norma, è stata ripresa ed interpretata più volte: dalla circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 29 luglio del 2011, dall’Accordo stato Regioni del 25/07/2012 (accordo di interpretazione degli Accordi 221 e 23 del 12/2011) ed infine, con la nota del 08/06/2015 sempre del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

 

Ora è proprio quest’ultima nota che ci interessa. Una “nota” che solo la cavillosità insita nel nostro modo di approcciare le norme, impedisce di riconoscerne la “chiarezza”. Testualmente:

……”(omissis) è tuttavia opportuno precisare che il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell'art. 37 cit.

Alcuni Uffici, tuttavia, applicano all'ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro, senza la collaborazione di un organismo paritetico, la sanzione per la violazione dell'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 ritenendo la formazione “non sufficiente ed adeguata”.

Tuttavia, si ritiene che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all'attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell' accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

 

Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia “non sufficiente ed adeguata”.

 

Ora, di fronte a tale chiarezza interpretativa, e di interpretazione autentica si tratta, ci chiediamo cosa vi sia ancora alcune volte da dibattere.

La collaborazione con gli organismi paritetici, ( e solo con quelli, poiché l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016  se da lato ha confermato  tale collaborazione, dall’altro la circoscrive solo  agli “organismi paritetici” cosi come definiti all’art. 2, c. 1, lettera ee), del D.Lgs. n.81/2008) non è requisito cogente della normativa della salute e sicurezza.

 

Il datore di lavoro può non chiedere la collaborazione degli organismi paritetici, anzi, a mio parere non dovrebbe chiederla, poiché questo è un appesantimento “burocratico” di cui non si sentiva, e non si sente l’esigenza.  Perché mai un datore di lavoro, dovrebbe chiedere la collaborazione degli organismi paritetici sull’organizzazione della formazione? Per fare che cosa? Gli accordi Stato/Regioni chiariscono puntualmente gli argomenti da trattare da cui si si desumerà l’adeguatezza della formazione. L’organizzazione della cd. “micro-progettazione” dovrà poi essere tracciata dal “formatore”, che sappiamo non può essere un formatore “qualunque” ma qualificato secondo il Decreto del 06/03/2013.

L’efficacia della formazione è un argomento diverso dall’adeguatezza e necessita di una trattazione specifica, ma certamente la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici non fa parte dei requisiti di “efficacia” della formazione.

 

Per concludere direi che quando si parla di “semplificazione” degli adempimenti e di “aiuto” alle imprese nell’applicazione delle normative sulla salute e sicurezza, bisognerebbe guardare sempre all’aspetto “applicativo” delle stesse e non hai “desiderata” di chi scrive le norme come “punto di caduta” tra varie visioni della realtà.

 

Gian Piero Marabelli

 



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Rispondi Autore: Danilo Gatti - likes: 0
26/09/2017 (08:26:49)
Articolo molto interessante e che rispecchia pienamente il mio pensiero. Manca, però, un commento sull'aggiornamento del RLS per le aziende fino a 15 dipendenti.
Rispondi Autore: Davide Signore - likes: 0
26/09/2017 (09:00:04)
Articolo che condivido in toto soprattutto nella parte relativa alle ore di formazione previste per il corso RLS... E' inaccettabile che i contenuti e la durata siano gli stessi per RLS di p/m e RLS di grandi aziende ancor di più inaccettabile per attività a basso-medio-alto rischio.
Infine un piccolo appunto relativo all'obbligo di comunicazione del nominativo del RLS aziendale all'INAIL... ennesimo, inutile, adempimento burocratico.
Rispondi Autore: GIUSEPPE CACUCCI - likes: 0
26/09/2017 (09:39:29)
Perfettamente d'accordo con quanto esposto. La Sicurezza sul Lavoro (nella sua più ampia accezione) deve essere, in primis, "un fatto culturale" che non si esaurisce nella mera compilazione di documenti. Occupandomi prevalentemente di Sicurezza nel Settore Agricolo, ancor di più avverto la necessità dell'emanazione di norme ad hoc, per il settore, che si presenta estremamente "dinamico" sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro (dovendo tenere conto dei ritmi imposti dalla natura), sia per quanto concerne l'assunzione di manodopera (assunzione di oggi per domani). Questi aspetti rendono di difficile applicazione le norme, che sono evidentemente concepite per quei settori lavorativi che sono ben strutturati. La formazione è un altro aspetto "delicato". Pensare di garantire una formazione di almeno 12 ore (settore agricolo) a lavoratori, che assunti oggi tra 2 giorni lavoreranno presso altra azienda, è praticamente impossibile: non si può nè avviare l'iter formativo in fase pre-assuntiva, nè tanto meno esso viene esaurito nell'alrco di un giorno (max due); di fatto non si ha il tempo materiale di concludere la formazione, che il lavoratore è già "migrato" presso altra azienda (realtà lavorativa pugliese). Stesso discorso vale per gli RLS nel settore agricolo. Per quanto concerne la formazione dei lavoratori, interessante è la Sentenza n. 3898 del 27/01/2017, la quale ribadisce il ruolo dell'Accordo S-R del 21/12/2011 e, l'esimente di responsabilità, salvo prova contraria, del DL che impartisce formazione secondo i contenuti stabiliti nell'Accordo. Trasferendo questo al settore agricolo, dove spesso la formazione minima delle 12 ore è solo "su carta", sarebbe più rispondente alla realtà che la formazione, perchè sia "sufficiente ed adeguata", sia effettivamente riferita ai rischi cui concretamente sono esposti i lavoratori (Interpello n. 11/2013) e, magari, anche una formazione di una sola ora (ben fatta) sia più efficacie di un corso di formazione "solo su carta". Concordo pienamente con quanto dichiarato riguardo al ruolo degli Organismi Paritetici. Premesso che nel settore agricolo non è costituito, se vi fosse, il DL dovrebbe richiederne la collaborazione per la formazione dei propri dipendenti. Qualora, entro 15 giorni, non vi fosse risposta da parte dell'Organismo Paritetico, il DL può organizzare autonomamente la formazione dei lavoratori (punto 12.10 dell'Accordo S-R del 07/07/2016). Così come è attualmente strutturato il settore agricolo, in Puglia, se vi fosse l'Organismo Paritetico di settore e se ogni DL ne richiedesse la collaborazione per la formazione, praticamente si rischierebbe la "non-formazione" dei lavoratori.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
26/09/2017 (09:45:02)
Condivido in gran parte l'articolo riguardante gli RLS, per il resto forse io vivo in un altro mondo: mai sentito parlare di corsi farlocchi? Di attestati regalati? di formazione effettuata direttamente dal datore di lavoro con risultati, nella gran parte, facilmente immaginabili ? Di registri presenze firmati all’occorrenza? di lavoratori che risultano contemporaneamente sia in aula che in cantiere?
Forse (anche) per questo il legislatore ha voluto la collaborazione degli OO.P, i quali, essendo istituiti dalle parti sociali, rappresentano sia gli interessi dei lavoratori che gli interessi dei datori di lavoro e quindi di fatto sono soggetti terzi.
Non sono un giurista, ma mi chiedo, il fatto che l’art. 37 comma 12 del D.Lgs 81/2008 non preveda una sanzione, si deve far finta che non esiste? Si deve dire tanto non succede nulla perchè non è sanzionato ? Anche l’art. 2087 del C.C. non è sanzionato e quindi la sua applicazione è facoltativa?
Ancora, mi chiedo e chiedo a chi ne sa più di me, in caso di infortunio grave per supposta carenza/assenza di formazione, il fatto che il datore di lavoro non ha richiesto la collaborazione all' OP, potrebbe essere una aggravante ? Potrebbe essere interpretata dal giudice come un tentativo scientifico di erogare una formazione “casareccia” se non addirittura inventata”?
Rispondi Autore: Massimo Passariello - likes: 0
26/09/2017 (09:56:02)
Concordo pienamente, e come me concordano in molti, sulla interpretazione data dall'articolo sulla collaborazione con gli organismi paritetici. Ricordo di aver scritto qualche anno fa una serie di considerazioni molto vicine a quelle dell'autore dell'articolo nel nostro blog aziendale: il titolo del post era "L'occasione perduta degli organismi paritetici".
Rispondi Autore: ALDO BELLI - likes: 0
26/09/2017 (09:58:40)
"Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE DEL TERRITORIO O DEL COMPARTO DI COMPETENZA NELLE QUALI NON SIA STATO ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA."
Se ne deduce che il diritto dei lavoratori di avere un proprio rappresentante venga comunque esercitato anche in caso di mancata elezione del Rappresentante Aziendale.
Tanto è vero che:
"Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. IL FONDO OPERA A FAVORE DELLE REALTA' IN CUI LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE O INTEGRATIVA NON PREVEDA O COSTITUISCA, come nel settore edile, SISTEMI DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI E DI PARITETICITA' MIGLIORATIVI O, ALMENO, DI PARI LIVELLO ed ha quali obiettivi il:
a) SOSTEGNO ED IL FINANZIAMENTO, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, DELLE ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI, anche con riferimento alla formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attività degli organismi paritetici."
Quindi, in presenza o meno di Organismi Paritetici per il territorio o comparto di appartenenza dell'azienda, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale opera grazie al fondo di sostegno di cui all'art. 52 e rappresenta i lavoratori delle aziende in cui non è stato eletto o designato il Rappresentante Aziendale.
Per di più, nell'Accordo Interconfederale del 13 settembre 2011 (stesura definitiva dell'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) tra
Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI
e CGIL, CISL e UIL, si enuncia al punto 2:
"Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le parti firmatarie concordano che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., entro la data del presente accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, GLI STESSI OPERANO FINO AL TERMINE DEL RISPETTIVO MANDATO E SONO RIELEGGIBILI SOLO QUALORA LE PARTI SOCIALI DI RIFERIMENTO CONCORDINO LA PROSECUZIONE DEL R.L.S. AZIENDALE.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un Rappresentante per la sicurezza aziendale.
Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari."
Nel punto 2.2 dello stesso Accordo (Rappresentante della Sicurezza Aziendale) si enuncia altresì che:
"La durata dell'incarico è di 3 anni."
Pertanto, a meno che le parti sociali non concordino caso per caso la prosecuzione di un Rappresentante Aziendale eletto precedentemente al citato Accordo Interconfederale, dal 2014 (tre anni dal 2011) i RLSA non sono più in carica. In loro vece operano i RLST.
Credo, comunque, che soprattutto per ciò che riguarda la presenza del RLST in caso di mancata elezione del RLSA , gli articoli 48 e 52 del D. Lgs. 81/08 siano sufficientemente chiari.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
26/09/2017 (11:18:49)
La formazione erogata secondo le forme dell'art. 37 del D.lgs 81/2008 e dell'accordo 221/2011 è valida a prescindere dalla comunicazione agli organismi paritetici. Nessuna aggravante perciò al datore di lavoro che non ne richiede la collaborazione...ricordo ancora una volta il principio di tassatività delle norme penali.
Diverso discorso riguarda l'efficacia della formazione, ma anche qui tutto si gioca sulla corretta interpretazione dell'art. 37 e dell'accordo 221 del 2011. Se il Datore eroga la formazione con un formatore qualificato, (CV allegato ai documenti del corso) se conserva i registri della formazione, il programma del corso, gli attestati e i test di fine corso (che ahimè non sono obbligatori per i lavoratori--ma che dovrebbero e devono essere effettuati), il discorso sull'efficacia della formazione, può essere affrontato dal datore di lavoro con un'ottima base di partenza. Certo se si viola la legge svolgendo dei corsi di formazione non pertinenti o non adeguati, oppure non svolgendoli affatto , qui l'aggravante è ovvia. Ma in tutto ciò la richiesta all'organismo paritetico che c'entra?.
Per quanto riguarda l'art. 48...anche questo articolo non è sanzionato...quindi al di la del riconoscimento della funzione del RLS, che nessuno contesta dove è eletto, non c'è nessuna "ontologia" degli RSLT all'interno delle realtà aziendali....Se non è eletto il RLS, operano gli RLST...Davvero? E cosa vengono a fare? Cosa controllano? Non sono organi di controllo, quindi a che titolo si presentano in azienda? Mandati da chi? il datore di lavoro potrebbe anche non farli entrare...Sono pubblici ufficiali? NO..quindi?
Se il datore di lavoro non richiede un RLST, non c'è nessuna sanzione a suo carico, questa è la cosa chiara da dire...Con questo, ripeto, nessuno contesta l'utilità dell'istituto del RLS o RLST, ma questo istituto deve rientrare a pieno titolo nel campo della "cultura" della sicurezza, non nel campo del diritto penale, che appunto, mancando una sanzione non rileva in questo caso.
Autore: Matteo Presicce
26/09/2017 (11:39:50)
Per non parlare poi di alcuni RLST (per fortuna se ne vedono davvero pochi) senza o con scarsa preparazione in materia di sicurezza, sicuramente non selezionati con metodi meritocratici.
Altro punto, siamo sicuri che l'intervento dell'organismo paritetico (e bisogna vedere quali...), garantisca la regolarità degli interventi formativi? Onestamente mi viene difficile pensare, ad esempio, alla presenza costante per tutta la durata del corso dell' OO.P.
Autore: Matteo Presicce
26/09/2017 (12:05:20)
Per non parlare poi di alcuni RLST (per fortuna se ne vedono davvero pochi) senza o con scarsa preparazione in materia di sicurezza, sicuramente non selezionati con metodi meritocratici.
Altro punto, siamo sicuri che l'intervento dell'organismo paritetico (e bisogna vedere quali...), garantisca la regolarità degli interventi formativi? Onestamente mi viene difficile pensare, ad esempio, alla presenza costante per tutta la durata del corso dell' OO.P.
Autore: Matteo Presicce
26/09/2017 (13:55:11)
Per non parlare poi di alcuni RLST (per fortuna se ne vedono davvero pochi) senza o con scarsa preparazione in materia di sicurezza, sicuramente non selezionati con metodi meritocratici.
Altro punto, siamo sicuri che l'intervento dell'organismo paritetico (e bisogna vedere quali...), garantisca la regolarità degli interventi formativi? Onestamente mi viene difficile pensare, ad esempio, alla presenza costante per tutta la durata del corso dell' OO.P.
Rispondi Autore: PIETRO TEMANTE - likes: 0
26/09/2017 (12:06:06)
I problemi sono tanti riguardo alla formazione del RLS ed al ruolo degli OPT.
In Italia il problema è che gli organi di vigilanza non hanno mai controllato in modo serio la formazione.
Il 29.07.2011 ci fu una utilissima circolare del Ministero del Lavoro che specificava che gli OPT a cui inviare la richiesta di collaborazione dovevano essere quelli di settori in cui c'era almeno un sindacato che aveva stipulato il CCNL applicato nell'azienda richiedente.
Tale precisazione nacque per combattere il proliferare di Enti Bilaterali e OPT firmatari di CCNL applicati da un numero esiguo di imprese.
Senza un vero controllo, la circolare, come gli altri atti successivi, non ha avuto effetto sulla regolamentazione della formazione.
Basti pensare il proliferare di corsi online (in fad) ed anche blended ed in auola dove puntualmente veniva omessa l'indicazione dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 in cui si obbliga il datore a porre in essere 12 ore di formazione specifica sulle 32 previste.
Nella maggiorparte dei corsi, le aule sono miste (aziende con rischi diversi e di settori diversi) ed i corsi in aula sono identici per tutti.
Per non parlare della mancata possibilità di tracciare,ad es. con webcam le lezioni online. Chi effettivamente segue il corso di formazione?
Il problema principale in Italia della formazione del RLS e delle altre figure non è tanto quella della richiesta di collaborazione agli OPT, ma di chi effettivamente eroga per bene i corsi di formazione.
La formazione del RLS è stata troppo spesso travisata.
Può erogarla solo le scuole di formazione?
Solo gli enti bilaterali o gli OPT?
Quante volte l'organo di vigilanza ci dice che se manca l'OPT non è valida?
L'art. 37 del testo unico è chiaro. La formazione del RLS è erogata dal datore di lavoro, ovviamente attraverso un docente, o meglio , docenti che ne hanno i requisiti di legge. Nessuna normativa, circolare, accordo ci indica chi deve erogare tale corso. Abbiamo solo l'art. 37 del D.lga. 81/08.
Se, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva - Divisione III (in risposta, a cura del dirigente dott. Antonio ALLEGRINI, a nota protocollata del 22/05/2015) con Nota prot. n. 9483 del 8 giugno 2015 (Prot. 37/0009483/MA007.A001) - Quesiti su Organismi paritetici- precisa che non è sanzionabile un datore di lavoro che eroghi formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico.
Di conseguenza “laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. n. 81/2008, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”

In Italia si necessita assolutamente di un controllo più mirato sulla effettiva formazione e sulla qualità della stessa.
Rispondi Autore: Francesco B. - likes: 0
26/09/2017 (17:21:10)
Ottimo e chiarificatore intervento.
Vorrei comunque esporre alcune considerazioni.
Il RLS è una figura delegata, certamente fondamentale in strutture complesse, ma, a mio parere, completamente inutile in piccole organizzazioni ove la rappresentanza non è più delegata (partecipazione delegata, un ossimoro) e i lavoratori sono messi nella condizione di partecipare direttamente e coinvolti nella gestione della sicurezza (poche realtà, certo, ma ve ne sono).
Perchè in tali casi sussite l'obbligo di ricorrere al RLST, che normalmente è completamente svincolato dalla realtà aziendale, quindi incapace di portare alcun elemento positivo?
Mi sono poi posto più volte un altro problema, relativo all'obbligo di sceglire il RLS nell'ambito delle RS o delle RSU. In un'azienda nella quale i RS o RSU rappresentano e sono eletti da una minoranza, a volte molto poco significativa, parlo di realtà dove al voto va il 10% dei lavoratori o nelle quali i tesserati sono una percuntuakle assolutamente esigua, perchè non possono essere eletti RLS indipendenti, che effettivamente rappresentano la maggioranza degli interessati? E' possibile affiancare ai RLS "nominati", perchè di nomina si tratta, che venga o meno dal DL, dei rappresentanti realmente eletti?
Nessuno finora ha saputo rispondemi, ma ritengo che in una logica democratica ciò sia un controsenso. Mi piacerebbe, fuori da ogni spirito polemico, approfondire.
Rispondi Autore: ALDO BELLI - likes: 0
26/09/2017 (19:05:57)
@ Gian Piero Marabelli

Per quanto riguarda l'art. 48...anche questo articolo non è sanzionato...quindi al di la del riconoscimento della funzione del RLS, che nessuno contesta dove è eletto, non c'è nessuna "ontologia" degli RSLT all'interno delle realtà aziendali....Se non è eletto il RLS, operano gli RLST...Davvero? E cosa vengono a fare? Cosa controllano? Non sono organi di controllo, quindi a che titolo si presentano in azienda? Mandati da chi? il datore di lavoro potrebbe anche non farli entrare...Sono pubblici ufficiali? NO..quindi?

Egregio Dott. Marabelli,
mi spiace averla turbata così profondamente.
Non sono un RLST, per cui Le assicuro che intervengo sulla questione molto serenamente.
Mi fa piacere trovare una così accorata difesa del Datore di Lavoro, ma Le segnalo quanto enunciato dal D. Lgs. 81/08:
"Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente.
....
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
....
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro."
Non è un pubblico ufficiale, ma può far intervenire un pubblico ufficiale, anzi, meglio, un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Le segnalo, per evidenziare l'importanza della presenza del RLS nelle aziende, anche l'Interpello n. 16/2016 della Commissione per gli Interpelli istituita ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 81/2008 datato 25/10/2016 in risposta ad un quesito posto dalla Regione Marche in cui si legge:
"La Commissione, visti:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive”
sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, COMPRESE QUELLE ALL'INTERNO DELLE QUALI OPERINO ESCLUSIVAMENTE SOCI LAVORATORI, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo."
Ah, a proposito della mancanza di sanzioni in merito alla consultazione del RLST da parte del Datore di Lavoro:
"Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
....
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;".
L'inadempienza a tutti gli obblighi sopra citati è sanzionata dal D. Lgs. 81/2008.
A questo punto mi permetto di chiedere: qual è il motivo per cui un Datore di Lavoro che rispetta la normativa vigente in materia di sicurezza non fa entrare un RLST in azienda?
Non mi risponda, non c'è bisogno.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
26/09/2017 (21:11:56)
L'art. 18 del D.lgs 81/2008 che tutti conosciamo, quando parla del RLS, ne parla presupponendone l'esistenza, e cioè al fatto che i lavoratori abbiano proceduto alla sua elezione.
Le citazioni dell'art. 18 fanno quindi giustamente riferimento agli obblighi di consegna del DVR (copia) e all'obbligo di consultazione del RLS...Ma l'inadempimento dei questi obblighi è sanzionato quando il RLS è stato appunto eletto "dai lavoratori"..Lo ripeto: se i lavoratori non hanno esercitato questo diritto, non esiste, sussiste ALCUN obbligo da parte del datore di lavoro di "stimolare" l'esercizio di questo diritto, ne l'organo di controllo potrà sanzionare specificamente questa mancata elezione, non essendo questo un obbligo del Datore di lavoro, ma un diritto dei lavoratori. il principio di tassatività della norma penale dovrebbe essere un concetto chiaro. Principio che vale anche per l'art. 48 che, lo ripeto, non è sanzionato..Quindi ancora una volta,: se i lavoratori non esercitano il diritto di eleggere un RLS, non è obbligatorio per il datore di lavoro richiedere l'intervento di un RLST, che non è un pubblico ufficiale nè può supplire in ALCUN MODO le funzioni dell'organo di controllo. Questa cosa non so come ripeterla, perché presuppone la conoscenza esatta del principio di tassatività delle norme penali. E certamente non è mio compito spiegare il Diritto Penale...ci sono ottimi libri. Potrebbe allora un "sindacato" esterno mandare d'ufficio un RLST presso un azienda? Qui entriamo in un campo minato: con quale diritto un'organizzazione sindacale ( o chi per essa) esterna invia in un'azienda un RLST? Perchè una persona esterna all'azienda dovrebbe esercitare un dritto "sindacale" all'interno della mia azienda? Ancora una volta dobbiamo dire: la mancanza di una chiara legge sulla rappresentatività sindacale nel nostro paese è di ostacola alla chiarezza.
Rispondi Autore: frank ponch - likes: 0
27/09/2017 (09:02:35)
Marabelli, Aldo Belli ti ha chiaramente smentito.
Fai più bella figura a riconoscere che lui ne sa di più.
Rispondi Autore: ALDO BELLI - likes: 0
27/09/2017 (16:41:41)
Grazie per l'approvazione frank.
Veramente volevo solo far capire che il RLST non è un sindacalista e non esercita un diritto sindacale.
Il RLST, prima di entrare in azienda, concorda un appuntamento con il Datore di Lavoro e chiede che sia presente un rappresentante dell'associazione di categoria a cui appartiene l'azienda (se aderisce a qualche associazione di imprese) o direttamente il consulente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Non mi risulta che il RLST proponga riunioni sindacali o faccia proselitismo per il sindacato nelle aziende, ma se ha notizie diverse le chiedo cortesemente di mettermene al corrente.
In ogni modo, se in qualche territorio non è così, la situazione va subito denunciata all'Organismo Paritetico Territoriale di competenza.
Faccio presente che:
"Articolo 51 - Organismi paritetici
....
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, SU RICHIESTA DELLE IMPRESE, RILASCIANO UNA ATTESTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA DELLE IMPRESE, TRA CUI L'ASSEVERAZIONE DELLA ADOZIONE E DELLA EFFICACE ATTUAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GSTIONE DELLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 30, DELLA QUALE GLI ORGANI DI VIGILANZA POSSONO TENER CONTO AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA';
...."
Perchè quindi non approfittarne?
P.S.: a prescindere da quanto sopra, approfitterò del suo consiglio di studiare Diritto Penale.
D'altronde si sa, nella vita non si finisce mai di imparare e a me piace imparare.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
27/09/2017 (20:56:14)
E si...occorrono approfondimenti da parte di qualcuno.....perché quando non si capisce il principio di tassatività delle norme penali...questa è una carenza grave in chi si occupa di sicurezza...
Quindi chi vuole approfondire fa bene ad approfondire...consiglierei anche un approfondimento in diritto del lavoro nella parte in cui vengono trattare le "relazioni industriali".....
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
02/10/2017 (09:47:51)
Si parla di sicurezza da fare in maniera sostanziale ed efficace e non basata su discorsi che non portano alcun contributo come "tassatività delle norme penali", "relazioni industriali", chi sono gli RSLT, cosa vengono a fare, non sono UPG (?). Forse sarebbe il caso che qualcuno si rileggesse il Testo Unico con calma e senza pregiudizi e mettesse in risalto, più che le norme, i concetti.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
02/10/2017 (10:06:59)
Appunto....sarebbe il caso che chi si occupa di sicurezza...si rileggesse il Testo unico, mettendo a fuoco sia le norme che i concetti...perché per essere professionali, bisogna sapere sia le norme, sia i concetti (che dipendono dalle norme) e se una cosa è scritta in un un modo, non possiamo far finta che sia scritta in un altro modo...e ripeto se non si conoscono i concetti si possono approfondire adeguatamente, proprio per rendere un adeguato servizio ai lavoratori e ai datori di lavoro.
Rispondi Autore: Rocco Vitale - likes: 0
02/10/2017 (12:12:10)
Condivido molte delle cose dette. Però partirei da una premessa che spesso viene ignorata o ridotta a mero adempimento formale della legge.
Il ruolo del RLS (RLST) è importante e strategico per la sicurezza come quello del RSPP. Un sistema di fare sicurezza che deve "coinvolgere". La realtà è che questo coinvolgimento, nella maggior parte dei casi, non esiste. O perchè l'RLS è solo formale oppure non è stato eletto o, come scritto, svolge il proprio ruolo a livello sindacale.
Tanti sono i motivi che non hanno aiutato la crescita e lo sviluppo del ruolo di questa figura. La tutela sindacale spesso da simbolo di innovazione si è trasformata in chiusura del proprio recinto. Recentemente il contratto metalmeccanici ha previsto la possibilità che si possano fare corsi congiunti (per un certo monte ore) tra RSPP e RLS.
Molti di noi queste cose le fanno già da oltre 10 anni. Certo con un piccolo sotterfugio (data la stupidità della norma) di tenere in aula due registri, uno per ciascuna categoria. Così si adempie e si gabella la legge però facendo un corso molto più utile avendo i due soggetti in aula.
Ma dove non sono stati firmati contratti cosa si farà: continuiamo ad usare due registri altrimenti saremo sanzionati!
Certo che partendo da qui, ovvero dalla formazione, è chiaro come il sistema non possa funzionare per adempiere al proprio ruolo di coinvolgimento e di rappresentanza e allora si va avanti con sprechi di parole, analisi e di interpretazioni . Quando il problema si pensa che così si risolva significa che:
a) non è chiaro l'obiettivo (ovvero il vero suolo partecipativo del RLS)
b) l'adempimento burocratico viene posto a capo e sostituisce di fatto i compiti ed i ruoli.
Tra qualche giorno pubblicherò la continuazione del mio precedente articolo sulla modifica della legge francese sulla sicurezza, approvata, il 23 settembre scorso, dove in ogni azienda viene eletto un "Comitato economico sociale" unico soggetto con poteri giuridici di rappresentanza dei lavoratori per la contrattazione, aspetti gestionali, partecipativi e di sicurezza sul lavoro. Con tanto di formazione e di ruoli.
Tutto è previsto dalla legge, obbligatoria, e non demandata ai contratti delle singole categorie.
Rispondi Autore: Gian Piero Marabelli - likes: 0
02/10/2017 (13:07:59)
Egr. Vitale grazie per la preziosa precisazione.
Nella mia esperienza di dirigente del personale e di Rssp, la collaborazione con gli Rls, e prima ancora con le figure previste dall'art. 9 della Legge 300/70, è sempre stata importante, decisiva direi per l'applicazione delle norme sulla salute e sicurezza. Quando gli RLS sono eletti e vengono coinvolti all'interno del processo della valutazione dei rischi, tutta l'Azienda ne trae giovamento....a partire anche dai controlli. Quante visite abbiamo con gli enti di controllo che correttamente chiedevano e chiedono l'intervento del Rls (se eletto)....E il funzionario dell''organo di controllo, ci mette poco a capire se c'è o non c'è "sintonia" tra RLS e RSSP e questo ai fini di una prescrizione 758/94 è decisivo.
Si auspica da tempo una chiara legge sulla rappresentatività sindacale, che manca nel nostro paese, all'interno della quale, siano previste, come obbligatorie, anche le figure di rappresentanza sulla salute e sicurezza. Speriamo di prendere spunto dalla legge francese..
Rispondi Autore: Francesco - likes: 0
14/03/2022 (20:58:22)
Se in una azienda una sigla firmataria sindacale non accetta le elezioni può procedere a designare il proprio RLS? Grazie
Rispondi Autore: bonaffin - likes: 0
29/09/2022 (09:22:48)
Buongiorno
lavoro in una azienda ospedaliera di 8000 dipendenti, sono RLS da vecchia data, ora a luglio dopo controlli da parte dell personale, mi contestano 200 ore di attività rls senza nomina sindacale..(nomina mai inviata dal sindacato alla direzione del personale pur essendo iscritto allo stesso).
La legge 81 obbliga noi RLS ad avere la nomina sindacale, o è semplicemente un accordo sindacato/azienda che va contro la norma in essere?
In parole povere dovro' restituire le ore in trattenute stipendiali come mi è stato fatto sapere, o non è legale questo accordo?
grz

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