Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

I requisiti professionali dei RSPP

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

20/12/2010

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I requisiti professionali dei RSPP

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.


Pubblicità
MegaItaliaMedia

Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.? (Risposta a quesito del 30 novembre 2010)
 
A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
 
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.
Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
         L7 ingegneria civile e ambientale
         L8 ingegneria dell’informazione
         L9 ingegneria industriale
         L17 scienze dell’architettura
         L23 scienze e tecniche dell’edilizia
 
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
         classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
         classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
         classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
         classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
 
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.
 
Ministero del lavoro - FAQ - Requisiti professionali RSPP (formato PDF, 10 kB).
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Enrico Nevache immagine like - likes: 0
20/12/2010 (08:41:08)
Dalla lettura dell'articolo e dal chiarimento del Ministero del Lavoro, si elencano le lauree di cui al primo capoverso, peraltro non citando la laurea magistrale LM26, mentre non vengono riportate le lauree degli ultimi due capoversi del citato comma 5 che recitano:"....ovvero nella classe 4 di cui al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001... ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corripondenti...".
Rispondi Autore: p.b. immagine like - likes: 0
20/12/2010 (13:34:17)
perchè non si menziona la laurea in Tecniche dlla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro?

art. 32 [...]ovvero nella classe 4 di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
comma 2, primo periodo.
Rispondi Autore: G. A. immagine like - likes: 0
20/12/2010 (15:25:21)
COncordo in pieno con quanto scritto da p.b.
ANche la laurea in tecniche della prevenzione esonera dall frequenza dei corsi A e B.
In Italia siamo addirittura arrivati al livello che gli utenti di un sito siano più informati e preparati di un Ministero!!!!!!!!
Per favore qualcuno scriva al Ministero per segnalare le inesattezze
Rispondi Autore: G.T. immagine like - likes: 0
20/12/2010 (16:38:07)
dove è finita la laurea in Tecniche dlla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro?
Rispondi Autore: M.L. immagine like - likes: 0
20/12/2010 (16:45:54)
Perchè non viene menzionata la laurea in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro?
Rispondi Autore: FF immagine like - likes: 0
20/12/2010 (16:47:32)
caro Punto Sicuro hai scordato il Tecnico della Prevenzione.
Rispondi Autore: Alessandro Marchi immagine like - likes: 0
24/10/2013 (22:53:29)
Chi invece, ha conseguito ed effettuato corsi come Rspp prima del 81/08 che fa li butta nel gabinetto? O possono essere commutati in modulo c! Il modulo A e B già li posseggo
Rispondi Autore: Agostino Cotesta immagine like - likes: 0
29/05/2016 (11:11:41)
A scanso di equivoci... io ho conseguito la laurea triennale con l'ordinamento 509/99 nel febbraio 2009, in Ingegneria Meccanica. Dal momento della mia laurea triennale ho conseguito separatamente il modulo A (da cui probabilmente ero e sono esonerato) e il B nei macrosettori 6 e 7, oltre al modulo C. Per esercitare da ASPP negli altri macrosettori è sufficiente l'aggiornamento 40 + 60 ore oppure occorre riottenere le abilitazioni? Grazie
Rispondi Autore: fabio petrozzi immagine like - likes: 0
03/10/2016 (07:42:27)
Gli Rls possono chiedere al'azienda di verificare i requisiti dell'RSPPA?

Grazie
Rispondi Autore: daniele pes immagine like - likes: 0
16/01/2017 (10:39:46)
nel caso che un richiedente avendo già effettuato il corso r.s.p.p. multiateco. avesse come titolo di studio la licenza media inferiore, ma dimostra di aver lavorato prima dell'anno 2010 con la legge 626, qualè l'articolo della legge 81/2008 che gli permette di esercitare.
grazie Daniele Pes.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

PuntoSicuro ad Ambiente Lavoro 2025: gli eventi e le interviste

Le interviste di PuntoSicuro: il nuovo Accordo Stato-Regioni

Relazione sullo stato della sicurezza sul lavoro: l’accordo sulla formazione

Regione Lombardia e formazione: il nuovo protocollo d’intesa


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

30GIU

Addio all'Ing. Gerardo Porreca

27GIU

I nuovi incontri, tavoli e confronti sulla salute e sicurezza sul lavoro

25GIU

Ondate di calore: attivo il numero di pubblica utilità 1500

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
30/06/2025: Imparare dagli errori – Quando le temperature esterne si alzano – le schede di Infor.mo. 15686 e 16699
30/06/2025: EU-OSHA - Labour identification cards and their use for occupational safety and health - Tessera di identificazione dei lavoratori e loro utilizzo per la salute e la sicurezza sul lavoro
26/06/2025: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare - edizione 2025.
26/06/2025: Inail - Allergie da pollini: esposizione in ambito occupazionale. Manuale informativo. Approccio integrato e multidisciplinare - edizione 2025
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


VIGILANZA E CONTROLLO

Patente a crediti e natura autonoma del rapporto di lavoro: nuova nota INL


ALCOL E DROGHE

Alcol e lavoro: costruzioni e trasporti tra i settori più a rischio


DUVRI

L’importanza di valutare le interferenze nei contratti di appalto


MOVIMENTAZIONE CARICHI

Sicurezza nei cantieri: come movimentare i carichi senza affaticare il corpo


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità