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Incendi in edilizia: rischi e prevenzione per i depositi di carta e legnami

Incendi in edilizia: rischi e prevenzione per i depositi di carta e legnami
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

23/05/2024

Un documento sul rischio incendio ed esplosione in edilizia si sofferma su alcune attività soggette al controllo di prevenzione incendi. I depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici e i depositi di legnami da costruzione e da lavorazione.

Roma, 23 Mag – Attraverso la presentazione del documento “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, nato dalla collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, abbiamo cercato di far conoscere utili indicazioni operative per la gestione delle emergenze e della sicurezza antincendio in un settore, quello dell’edilizia, che è tra gli ambiti lavorativi con maggiori rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

Il documento Inail, che fornisce informazioni sull’individuazione delle possibili fonti di rischio di incendio ed esplosione e sulle relative misure di prevenzione e protezione, presenta anche un focus tematico (capitolo 4) su alcune attività a rischio specifico di incendio, spesso presenti nei cantieri, che sono fra le attività inserite nell’allegato I del d.p.r. 151/2011 e, dunque, soggette alle attività di controllo di prevenzione incendi effettuate dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (C.N.VV.F.).

 

Presentiamo oggi due queste attività raccogliendo i vari suggerimenti del documento per migliorare la prevenzione:

  • Attività 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
  • Attività 36: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m

 

Questi gli argomenti su cui si sofferma l’articolo:


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La squadra antincendio - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del Decreto Legislativo 81 del 2008 - La squadra antincendio

 

La prevenzione incendi per i depositi di carta e prodotti cartotecnici

Le attività del punto 34 del d.p.r. 151/2011 riguardano, dunque, i depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo che “ricadono nella categoria B, se trattano quantitativi in massa di materiale da 5.000 fino a 50.000 Kg o nella categoria C se il quantitativo in massa eccede i 50.000 kg”.

 

Se nei cantieri edili può essere necessario realizzare depositi di carta, cartoni o realizzare un archivio, nel Codice di prevenzione incendi “sono riportate le azioni e gli accorgimenti tecnici che il datore di lavoro, al fine di tutelare l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni dal rischio incendio, deve attuare nel caso in cui il materiale sia immagazzinato all’aperto o all’interno di locali”.

 

Il documento ricorda che i depositi temporanei all’aperto “devono essere ubicati a distanza di sicurezza rispetto ad altre attività il cui processo di lavorazione comporti il rischio di esplosione o incendio. Le aree di stoccaggio del materiale possono essere munite di tettoia, ovvero una copertura che presenti almeno due lati liberi”. E in presenza di grossi quantitativi di materiale, “è possibile il frazionamento di questo in più depositi, al fine di ridurre il carico di incendio e ciascun deposito dovrà essere separato dall’altro da viabilità interna di larghezza congrua”.

 

Inoltre l’area di stoccaggio “dovrà essere munita di un impianto idrico antincendio composto da naspi, distribuiti in modo da consentire l’intervento in tutti i settori del sito”.

 

Altre indicazioni:

  • “i depositi devono essere muniti di segnaletica di sicurezza conforme al d.lgs. 81/08 e s.m.i.”;
  • “i locali adibiti a deposito cartaceo posti all’interno di edifici dovranno essere compartimentati mediante strutture e porte di adeguata resistenza al fuoco; essi dovranno inoltre essere muniti di una superficie di aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta. Gli accessi alle aree dove sorgono tali tipologie di deposito dovranno essere attestati su aree come vie o piazze, sia pubbliche che private, per consentire l’intervento e la possibilità di manovra dei mezzi dei VV.F.”.

 

Inoltre per i lavori che interessano gli edifici di interesse storico-artistico, in cui sono presenti “biblioteche od archivi”, devono essere “tenuti in debita considerazione gli aspetti dì compartimentazione, accesso e ventilazione degli ambienti che compongono l'archivio temporaneo”.

 

Rimandiamo poi alla lettura del documento che riporta anche altre informazioni sui lavori che necessitino del trasferimento temporaneo di archivi di materiale cartaceo e di biblioteche, sulle in cui posizionare il materiale documentale, sugli impianti di spegnimento automatico collegati a sistemi di allarme, sulla ventilazione naturale, sui ricambi d’aria, sulle comunicazioni tra i depositi temporanei e altre parti degli edifici e, infine, sull’installazione di estintori portatili.

 

La prevenzione incendi per i depositi di legnami

Veniamo ora ai depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, e di altri prodotti affini che ricadono nell’attività n. 36 dell’allegato I del d.p.r. 151/2011: “appartengono alla categoria B quei depositi con quantitativi in massa da 50.000 kg a 500.000 kg di materiale infiammabile, mentre per quantitativi superiori ai 500.000 Kg, il deposito ricade nella categoria C”.

 

Il riferimento normativo è rappresentato dal Codice di prevenzione incendi e si considerano depositi all’aperto “i siti di stoccaggio di materiale combustibile aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici, purché presentino due lati liberi”. E “sono esclusi dall’assoggettabilità al controllo del C.N.VV.F. i depositi all’aperto le cui distanze di sicurezza siano superiori ai 100 m rispetto ad altre strutture”.

Le distanze di sicurezza esterne “vanno misurate tra il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività oppure rispetto ai confini di aree edificabili”.

 

Si segnala che il rischio incendio “deve essere sempre oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro, con l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza e l’adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione, ed in particolare:

  • la segnaletica di sicurezza conforme al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sia posizionata in modo ben visibile;
  • le vie di evacuazione siano sgombre da ostacoli che possano intralciare l’esodo dei lavoratori;
  • gli estintori, del tipo approvati dal Ministero dell’Interno, devono essere situati in posizioni facilmente accessibili ed essere distribuiti in maniera uniforme su tutta l’area;
  • gli accessi alle aree del deposito dovranno essere su aree, sia pubbliche che private, tali da permettere, in caso di incendio, l’intervento e la possibilità di manovra dei mezzi dei VV.F.”.

 

Si sottolinea poi che “nei cantieri lo stoccaggio dei materiali, in attesa di essere montati, comporta una grande concentrazione dei valori del carico di incendio in un'area limitata”. E “i materiali da imballaggio, casseforme e palancole in legno contribuiscono in modo sostanziale all'incremento del rischio”.

 

Inoltre “alte temperature possono svilupparsi attraverso l’uso di cannelli per guaine o per lavori di saldatura, per scintille provocate da guasti elettrici o per l’utilizzo di flex o smerigliatrici, o semplicemente causate da mozziconi di sigaretta”.

 

Infine, per ridurre i rischi d’incendio, “è opportuno che sia eliminata tutta la vegetazione secca in prossimità dei depositi e accatastamenti”. 

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento Inail che riporta indicazioni sulle regole tecniche di riferimento e sulla prevenzione incendi per varie altre attività presenti nell’allegato I del d.p.r. 151/2011:   

  • Attività 3 e 4 - Depositi di gas infiammabili in recipienti mobili e in serbatoi fissi
  • Attività 5 - Depositi di gas comburenti
  • Attività 13 punto 13.1 - Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3con punto di infiammabilità > 65 °C
  • Attività 49 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria
  • Attività 66 - Dormitori con oltre 25 posti letto
  • Attività 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW
  • Attività 75 - Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, “ Rischio incendio ed esplosione in edilizia. Prevenzione e procedure di emergenza”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cura di Giovanni Luca Amicucci, Beatrice Conestabile Della Staffa, Francesca Maria Fabiani, Daniela Freda, Alessandro Ledda, Donato Lancellotti, Barbara Manfredi, Federica Paglietti, Arcangelo Prezioso, Giovanna Ricupero, Alessio Rinaldini, Raffaele Sabatino, Maria Teresa Settino, Fabrizio Baglioni, Armando De Rosa, Federico Lombardo, Andrea Marino, Fabio Mazzarella, Francesco Notaro, Antonio Petitto, Amalia Tedeschi – Collana Ricerche - edizione 2020 (formato PDF, 4,70 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione del rischio incendio ed esplosione in edilizia”.

 


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Rispondi Autore: Muhammad hassam ul - likes: 0
09/06/2024 (07:54:36)
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