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L’interpello n. 3/2022 ribadisce il concetto di unicità del RSPP

L’interpello n. 3/2022 ribadisce il concetto di unicità del RSPP
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: RSPP, ASPP

24/01/2023

Con l’ultimo interpello del 2022 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa la possibilità per una azienda o ente di nominare più di un RSPP. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Nell’articolo “ Interpello: un datore di lavoro può nominare più di un RSPP?” abbiamo presentato, nelle scorse settimane, la risposta della Commissione Interpelli (articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008) ad un quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.

L’Interpello 3/2022, pubblicato il 20 dicembre 2022 e approvato nella seduta della Commissione del 15 dicembre 2022, interveniva sul tema della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

 

Ricordiamo che gli interventi della Commissione, sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, costituiscono importanti “criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”, come indicato nell’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008. E dunque al di là dell’informazione già fornita sulla risposta e le motivazioni della Commissione, presentiamo oggi un ulteriore approfondimento, a cura dell’avvocato Rolando Dubini, che parla dell’Interpello 3/2022 mettendo in luce il concetto di unicità del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.


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La Commissione interpelli ha risposto ad un quesito circa l’eventuale possibilità per un datore di lavoro di nominare più di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

 

La Commissione precisa che il dettato normativo del D.Lgs. 81/2008 prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione e si intende costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP); nel caso di aziende con più unità produttive, nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

 

I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

 

La risposta della Commissione Interpelli è chiara: un rspp per azienda o unità produttiva, tenendo a mente che la definizione di unità produttiva nel D.Lgs. n. 81/2008 è estremamente restrittiva, poiché impone autonomia gestionale ed organizzativa. O addirittura un unico servizio di prevenzione e protezione per più imprese facenti parte di un unico gruppo.

 

Non poteva essere meglio sottolineato il concetto di unicità del RSPP e del servizio di prevenzione e protezione.

 

L’articolo 2, comma 1 lett. T) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Dunque non ogni sede aziendale è un’unità produttiva, ma solo quella che possegga “autonomia finanziaria e tecnico-funzionale”. Quindi chi è preposto ad una mera sede aziendale, che non sia unità produttiva, non è datore di lavoro, e non può nominare un proprio rspp.

 

Nel settore pubblico però la situazione è diversa perché il datore di lavoro può essere individuato a partire dalla autonomia decisionale del soggetto designato che non è correlato al concerto di unità produttiva (od organizzativa, come nel settore privato).

 

È chiaro che esiste un vincolo legale, esplicito nel D.Lgs. n. 81/2008: a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione, un solo RSPP per ogni datore di lavoro, e che non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP, mentre potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.

 

Per approfondire il tema rimando a questo mio articolo pubblicato nel 2011 su PuntoSicuro: “ Il datore di lavoro e l’unicità del RSPP”.

 

 

Avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, Cassazionista

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2022 del 15 dicembre 2022, pubblicato il 20 dicembre 2022 con risposta al quesito del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) – oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”. Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022.

 


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Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
24/01/2023 (15:33:38)
Prendiamo ad esempio di una azienda che in Italia ha sei stabilimenti, ognuno dei quali è possibile definire “unità produttiva” ai sensi dell’articolo 2, comm1, lettera t), per i quali l’unico Datore di Lavoro, per ogni stabilimento, ha individuato un proprio Responsabile di stabilimento, delegando ad ognuno di essi tutti i compiti delegabili e, pertanto, riservandosi di nominare i vari Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di stabilimento (qualche volta affiancandogli un Addetto S.P.P.), nonché i vari Medici Competenti di stabilimento (senza il Medico Competente Coordinatore, previsto dal comma 6, articolo 39, D.Lgs. n. 81/2008).
Precedentemente ogni stabilimento era con una diversa denominazione sociale e pertanto con un diverso Datore di Lavoro (seppur dello stesso gruppo proprietario), un diverso Responsabile S.P.P. e un diverso Medico Competente: dopo la unificazione delle ragioni sociali sono state mantenute le diverse consolidate strutture organizzative precedenti (con le diverse mentalità di approccio al lavoro e alla sicurezza sul lavoro).
D'altronde, sarebbe stato difficile (ed antieconomico) che uno dei Responsabili S.P.P avesse potuto riuscire a sostituire ognuno dei colleghi degli altri stabilimenti, sia in termini di esperienze professionali e tecnologiche consolidate, che di rapporti sociali ed umani acquisiti.
I compiti degli Addetti S.P.P. in questo caso vengono sempre definiti dal Datore di Lavoro, in relazione alla necessità di integrazione tecnica delle competenze del Responsabile S.P.P. che si dovessero rendere necessarie.
Ovviamente nulla impedisce al Datore di Lavoro di demolire questa impostazione e di retrocedere tutti i Responsabili S.P.P., tranne uno, al ruolo di addetto, magari andando incontro ad azioni legali per la reintegrazione nel ruolo.

Tal’ultima configurazione organizzativa (con un solo Responsabile S.P.P.) sarebbe ancora più adatta al caso di un’impresa edile, che conduce, in diverse parti d’Italia, diversi cantieri temporanei o mobili (che normalmente – tranne nei grossissimi cantieri, non possono essere definiti “Unità produttiva”.
Infatti, in tal caso, la previsione di diversi Responsabili S.P.P. (prevista nel caso precedente), potrebbe essere senz’altro sostituita dalla previsione di diversi Addetti S.P.P. (anche uno per ogni cantiere), specificando i compiti da svolgere, fra quelli dell’articolo 33, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, per lo specifico cantiere, sulla base di direttive generali aziendali, fornite dall’unico Responsabile S.P.P.

Rispondi Autore: Andrea Ariani - likes: 0
25/01/2023 (11:07:12)
Quindi un'azienda con più di una sede produttiva (diciamo 3 sparse tra nord, centro e sud italia) ma stesso datore di lavoro, non può nominare un RSPP per ogni sede produttiva?
Quindi non può scegliere di avere un maggior controllo su ogni singola sede? Quindi ci dovrà essere un povero Cristo di RSPP che si sposta continuamente tra, ad esempio, Sondrio, Roma e Catania, non riuscendo a seguire sufficientemente nessuna delle 3?
Mi sembra che, a volte, perdiamo l'obiettivo di tutte le leggi sulla sicurezza, ovvero TUTELARE LE PERSONE.
Se, per maggior tutela e miglior gestione della sicurezza, il datore di lavoro di cui sopra volesse nominare 3 RSPP (che hanno ben altre responsabilità rispetto ad un ASPP), davvero la legge non lo permette?? siamo all'assurdo.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/01/2023 (12:21:15)
Nel caso del medico competente la legge annette una pluralità di medici. Nel caso del rspp no. In base ad un principio di ragionevolezza possiamo pensare di fare lo stesso con gli rspp. Ma allora pure qui va garantito il coordinamento col coordinatore. Tutti i lavoratori della stessa azienda hanno diritto ad identica tutela, senza differenze tra chi ha rspp e MC proattivo e chi no.
Rispondi Autore: Andrea Ariani - likes: 0
25/01/2023 (20:52:41)
Certo, sarà infatti compito del DDL dimostrare, se richiesto, che la scelta di organizzare il SPP con più RSPP sia più efficace ed efficiente del contrario, anche dimostrando attività di coordinamento che, già oggi, sono la prassi in situazione del genere (vedasi ad esempio SGS integrati e coordinati sulle sedi e audit interni ‘incrociati’)
Rispondi Autore: Guido Vernaglione - likes: 0
10/10/2023 (09:47:54)
Evviva la lingua italiana. Sarò pure pignolo, ma il verbo che viene usato nell'Interpello per le aziende con più unità produttive è "può", non "deve": quella di nominare un solo RSPP da parte del DL - qualora ci fosse un unico DL - sembrerebbe semplicemente una possibilità, non un obbligo.
Tutta questa chiarezza di interpretazione di cui parla l'autore dell'articolo non la vedo neanche col binocolo.

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