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La Cassazione sulle responsabilità in caso di macchine modificate

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

27/09/2010

È esclusa la responsabilità del costruttore per un infortunio accaduto presso una macchina se risulta che l’utente datore di lavoro abbia apportato delle modifiche tali da essere considerate da sole sufficienti a determinare l’evento. A cura di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di G.Porreca.
 
Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabiliti e chiariti quali sono i limiti di responsabilità del progettista, del costruttore e dell’utente datore di lavoro di una macchina nel caso che presso la stessa si verifichi un infortunio sul lavoro collegato ad una carenza di misure di protezione la cui presenza avrebbe evitato l’evento dannoso. Il costruttore non è esente da responsabilità nel caso che sulla macchina si riscontri un difetto da addebitare al progettista e può essere chiamato a rispondere in concorso con lo stesso nel caso che un infortunio presso la stessa si verifichi per carenza di misure di sicurezza. D’altro canto il costruttore della macchina è da ritenere invece esente da responsabilità nel caso in cui l’utilizzatore datore di lavoro  ha provveduto ad effettuare sulla stessa una trasformazione di natura e di entità tale che può essere considerata come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento infortunistico. 
 

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Fatto e diritto
L’amministratrice di una società è stata condannata dal Tribunale, con sentenza successivamente confermata anche dalla Corte di Appello, perché ritenuta responsabile per le lesioni subite da una lavoratrice per un infortunio sul lavoro occorso durante l’utilizzo di una macchina. La responsabilità le era stata addebitata in relazione ad alcune carenze di sicurezza presenti sul macchinario utilizzato fabbricato dalla società della quale l'imputata era amministratrice unica.
 
L’imputata avverso la sentenza della Corte di Appello ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo, fra l’altro, che non poteva nella circostanza essere affermata la responsabilità del fabbricante in quanto la costruzione del macchinario era stata affidata ad un progettista  a sua volta titolare di autonoma posizione di garanzia. La Corte di Cassazione ha però ritenuto infondato il ricorso stesso ed ha ritenuta giuridicamente corretta e congruamente motivata la sentenza dei giudici di appello. La stessa, altresì, ha ritenuto indubitabile la posizione di garanzia del costruttore della macchina, che non è esclusa di per sé da quella (in ipotesi concorrente) del progettista e dello stesso datore di lavoro che impieghi il macchinario.”Il costruttore di una macchina” ha sostenuto la suprema Corte “risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo, per quanto interessa ratione temporis, su di lui incombente per il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articolo 7)”.
 
L'unica eccezione”,  ha proseguito la Sez. IV, “è quella dell'utilizzatore che risulti avere compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina). Se ciò non si verifica, si ha, quindi, una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso causale con l'evento, sempre che, ovviamente, quell'evento sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina
 
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto irrilevanti né sufficienti ad escludere la responsabilità del costruttore eventuali comportamenti colposi addebitabili al soggetto incaricato del progetto del macchinario, soggetto, peraltro, operante nel caso in esame all'interno della società costruttrice. “È profilo di (possibile) responsabilità concorrente che qui non interessa” ha concluso la suprema  Corte riferendosi alla responsabilità del progettista “non essendo stato esaminato in sede di merito e non risultando tale da elidere il nesso eziologico tra il fatto dell'imputato e l'evento dannoso”.


 
 


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