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Colorante alimentare vietato dall’UE
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A pochi giorni dalla pubblicazione del parere dell’Autorità europea europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sulla pericolosità del colorante alimentare E 128 rosso 2G, la Commissione europea ha emesso un provvedimento, già in vigore, che ne sospende l'impiego nei prodotti alimentari nonché l'immissione in commercio e l'importazione di prodotti alimentari che lo contengono.
Prima dell’entrata in vigore del “Regolamento (CE) N. 884/2007 della Commissione del 26 luglio 2007 sulle misure di emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 Rosso 2G”, questo additivo alimentare poteva essere utilizzato nei breakfast sausages (salsicce da colazione) con un contenuto di cereali non inferiore al 6% e nella carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiore al 4%.
Il colorante ora non può essere più utilizzato nei prodotti alimentari prodotti nell'UE o importati.
Il colorante ora non può essere più utilizzato nei prodotti alimentari prodotti nell'UE o importati.
l regolamento ha previsto tuttavia periodi transitori per i breakfast sausages e la carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G già in commercio e per le partite spedite dai paesi terzi verso la Comunità, prima dell’entrata in vigore del regolamento (28 luglio 2007).
Precisamente: i breakfast sausages e la carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G immessi sul mercato conformemente alla direttiva 94/36/CE prima della data di entrata in vigore del regolamento possono essere commercializzati fino alla data limite per il consumo o alla data di durabilità minima.
Mentre il divieto di importazione non si applica alle partite di breakfast sausages e di carne per burger contenenti il colorante E 128 Rosso 2G se l'importatore di tali prodotti alimentari può dimostrare che erano stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in fase di trasporto verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del regolamento.
Il testo integrale del regolamento è consultabile qui.
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