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Le indagini per gli infortuni e i modelli di organizzazione

Le indagini per gli infortuni e i modelli di organizzazione
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

23/12/2016

Indicazioni sull’indagine giudiziaria per infortuni gravi e mortali e sul modello di organizzazione e gestione aziendale. La gestione degli infortuni da parte dei servizi di prevenzione delle Asl, le fasi delle indagini e i modelli organizzativi.


Milano, 23 Dic – In questo periodo ci sono rilevanti cambiamenti nel panorama del mondo ispettivo, ad esempio con l’istituzione di una “agenzia unica” delle ispezioni del lavoro, denominata “ Ispettorato nazionale del lavoro”. E laddove il referendum sulla riforma costituzionale avesse esito positivo con il passaggio della “sicurezza sul lavoro” alle competenze esclusive dello Stato, queste modifiche potrebbero essere un primo passo verso una possibile futura collocazione in un unico soggetto, nell’ispettorato nazionale, di tutte le funzioni di vigilanza anche in materia di salute e sicurezza.

 

In questa fase di possibili cambiamenti in materia di ispezioni, cerchiamo di conoscere come funziona oggi il sistema della vigilanza e delle indagini giudiziarie correlate all’accadimento nelle aziende di infortuni gravi o mortali.


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Per aiutarci in questo passaggio ci soffermiamo su un intervento al seminario “ Infortuni sul lavoro: programmazione degli interventi, comunicazione”, organizzato dalla Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione ( SNOP), che si è tenuto il 4 marzo 2016 a Milano.

 

Nell’intervento “L’indagine giudiziaria per infortuni gravi e mortali e modello di organizzazione e gestione aziendale”, a cura di Massimo Bonfanti e Manuela Peruzzi (ASL Verona), ci si sofferma su diversi aspetti: la gestione degli infortuni, le fonti informative, la selezione degli infortuni per l’indagine, l’indagine giudiziaria con valutazione del modello organizzativo. 

 

Dopo aver riportato utili tabelle in merito agli infortuni nella Regione Veneto e nella provincia di Verona, si ricorda che la gestione degli infortuni da parte dei servizi di prevenzione è un “obbligo istituzionale di indagine degli infortuni gravi e mortali in quanto reati perseguibili d’ufficio”, al fine di:

- individuare profili di responsabilità;

- garantire il diritto del lavoratore infortunato della tutela sociale e legale;

- avviare interventi di prevenzione per evitare infortuni analoghi”.

 

Nelle slide relative all’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate indicazioni sulle fonti informative, sui criteri di esclusione e sulle fasi del processo di selezione (dagli infortuni valutati attraverso i flussi informativi pervenuti, si passa agli infortuni selezionati per un approfondimento, successivamente agli infortuni archiviati dopo l’approfondimento e agli infortuni indagati). 

Questi i criteri di esclusione indicati:

- “in itinere e/o da incidente stradale (ad eccezione di ipotesi di colpa correlabili alle normative di sicurezza sul lavoro);

- a carico del titolare dell'impresa (tranne eventi causati da ‘colpa’ di terzi (macchine marcate CE, installazioni non a norma, o rapporti di subordinazione ‘di fatto’);

- scolastici non legati all’uso di macchine utensili o di sostanze pericolose, o riconducibili a violazione di norme di prevenzione infortuni;

- infortunio chiaramente accidentale: caduta da un gradino, scivolamento dalle mani di utensili,…;

- infortunio connesso a situazioni di dolosità: risse, rapine, aggressioni…”. 

 

Veniamo alle fasi per l’indagine per infortuni gravi e mortali: 

- fase 1: “l’indagine è condotta ai fini di individuare eventuali profili di responsabilità connessi ai reati di omicidio colposo o lesione personale colposa grave o gravissima. Si valutano gli aspetti tecnici, le modalità di organizzazione della sicurezza aziendale, per ricostruire: la dinamica dell’evento, il nesso di causa, la violazione di una norma antinfortunistica;

- fase 2: solo se dalla fase 1 si ipotizza la sussistenza di reati a carico di soggetti la cui condotta od omissione colposa ha comportato la violazione di una norma” di cui al D.Lgs. 81/2008 si ha la valutazione del modello di organizzazione (MOG);

- fase 3 (relativa alla valutazione del MOG): sono riportati i vari elementi valutati: “presenza del modello organizzativo; valutazione degli elementi dell’organizzazione e gestione della sicurezza, in connessione con le cause di accadimento dell’infortunio; efficacia del modello organizzativo; omissioni o negligenze dell’organismo di controllo; vantaggio o interesse dell’azienda”. 

 

Riguardo al modello organizzativo si ricorda che la responsabilità amministrativa del D. Lgs. 231 del 2001 “si estende anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute sul lavoro”. E si ricorda che, con riferimento al principio della responsabilità giuridica diretta degli enti, “si riconosce una duplice responsabilità:

- responsabilità penale di chi materialmente ha commesso il reato;

- responsabilità amministrativa civile dell’ente per avere permesso la commissione del reato.

 

L’intervento, che ricorda anche il Decreto del 13 febbraio 2014 relativo alle procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese, sottolinea che il modello di organizzazione e di gestione idoneo per avere efficacia esimente “deve essere adottato ed efficacemente attuato ed idoneo a prevenire i reati. Ed è

necessario l’incarico di “vigilare sul funzionamento” e un organismo di controllo.

 

La relazione riporta anche 13 punti che “assicurano un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici” secondo quanto riportato nell’articolo 30 del TU in relazione ai requisiti del modello:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;

- valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione;

- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche, consultazioni degli RLS;

- sorveglianza sanitaria;

- formazione e informazione dei lavoratori;

- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

- periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;

- idonei sistemi di registrazione;

- un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche, i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il rispetto delle misure indicate nel modello;

- un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle misure adottate;

- il riesame e la modifica del modello quando siano verificate violazioni delle norme di prevenzione o mutamenti nell’organizzazione al progresso tecnologico”. 

 

E la Commissione Consultiva Permanente nel 2011 ha confermato che “le Linee guida UNI-INAIL 2001 e OHSAS 18.001 del 2007 si presumono conformi al modello art. 30 per le parti corrispondenti e integrate da: 

- sistema di controllo che può coincidere con l’organo dirigente;

- monitoraggio e audit interno e riesame dell’alta direzione;

- sistema disciplinare formalizzato con riferimenti legislativi e contrattuali”.

 

Concludiamo riportando alcune indicazioni relative all’esempio di un infortunio in azienda di piccole dimensioni dove un lavoratore, “mentre operava su una scala portatile ‘a sfilo a sviluppo manuale’, utilizzata per smantellare una parte di impianto elettrico, cadeva da circa 5 metri di altezza per perdita di stabilità – scivolamento alla base di appoggio della scala stessa in quanto priva di basette”.

 

In particolare l’evento si è verificato per la “combinazione di 3 fattori:

1. la scala era priva dei requisiti di sicurezza per il pessimo stato di manutenzione e mancanza di basette antisdrucciolo;

2. la scala non era adeguata per il tipo di lavoro che prevedeva l’impiego di entrambe le mani, era una scala semplice, portatile (a mano);

3. Le procedure non prevedevano le attrezzature idonee per i diversi lavori”.

 

Nell’intervento si ricorda che le schede di valutazione delle attrezzature “tengono sotto controllo i comportamenti pericolosi messi in atto dai lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro e non lo stato di conservazione e/o manutenzione delle stesse attrezzature di lavoro”. E “non era prevista una procedura che prevedesse per quali lavori era consentito l’uso della scala né erano considerate altre attrezzature di lavoro più adeguate, per es. trabattelli”.

 

Inoltre il modello organizzativo era previsto, ma non era idoneo, “in quanto il sistema aziendale di controllo mancava degli aspetti relativi alla verifica delle attrezzature e alle procedure di sicurezza”.

 

Segnaliamo, infine, che nelle slide è presente anche un esempio di indagine relativa ad un infortunio in un’azienda di grandi dimensioni.

 

 

L’indagine giudiziaria per infortuni gravi e mortali e modello di organizzazione e gestione aziendale”, a cura di Massimo Bonfanti e Manuela Peruzzi (ASL Verona), intervento al seminario “Infortuni sul lavoro: programmazione degli interventi, comunicazione” (formato PDF, 1.02 MB).

 

 

Tiziano Menduto



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