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L’obbligo di vigilanza del datore di lavoro o a mezzo del preposto
Una sentenza questa della Corte di Cassazione nella quale la stessa richiama gli obblighi di vigilanza e di controllo da parte del datore di lavoro e del preposto sul comportamento che il lavoratore tiene nello svolgimento della propria attività nonché l’obbligo da parte dello stesso datore di lavoro di disporre e pretendere che i lavoratori rispettino le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nella stessa sentenza viene ribadito, altresì, il principio ormai consolidato della giurisprudenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possono derivare da una sua negligenza, imprudenza ed imperizia per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore stesso sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e quindi al di fuori di ogni prevedibilità o quando il suo comportamento, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del suo lavoro.
Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale ha condannato l’amministratore unico e responsabile tecnico di una ditta esercente l’attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 590, 1 e 3 comma del codice penale per aver, in qualità di datore di lavoro, cagionato ad un lavoratore dipendente della ditta stessa lesioni personali gravi consistenti nell'"ematoma epidurale traumatico", dalle quali è derivata una malattia della durata di sessantaquattro giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare per avere omesso, in relazione all'attività di stesura dei cavi elettrici all'interno di una canalina metallica eseguita presso un cantiere e in violazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 626/1994 e dell’art. 52, comma 7, del D.P.R. n. 164/1956, di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero utilizzate correttamente. La colpa addebitatagli è consistita, nello specifico, nel non avere disposto e preteso che nessun operatore stazionasse sul piano in quota del trabattello, di fatto impiegato per portarsi in quota durante le operazioni di stesura di cavi elettrici suddette, durante gli spostamenti di tale attrezzatura da una postazione ad un'altra, stante il rischio di ribaltamento connesso a tale operazione. Il giorno dell’infortunio, in particolare, era successo che mentre il lavoratore infortunato era rimasto posizionato sul piano in quota del ponteggio su ruote un suo collega aveva spostata l'attrezzatura stessa verso una nuova posizione di lavoro, spingendola manualmente, allorquando improvvisamente, a causa di uno spacco nel pavimento, il trabattello si è ribaltato determinando la caduta a terra del lavoratore su di esso posizionato che ha riportate così le sopradescritte conseguenze lesive.
Avverso la predetta decisione della Corte di Appello l’imputato ha ricorso per cassazione personalmente deducendo una inosservanza ed una erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Il ricorrente ha messo in evidenza da una parte che il lavoratore era stato preventivamente e perfettamente formato ed istruito e dall’altra che il suo comportamento imprudente sarebbe stato tale da interrompere il nesso di causalità.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Con riferimento alla motivazione legata alla formazione del lavoratore la Corte suprema ha fatto rilevare che l’omissione formativa non era oggetto di contestazione, essendo stato invece addebitato al datore di lavoro di aver autorizzato l'esecuzione di operazioni lavorative in altezza, senza premurarsi di controllare personalmente o a mezzo del preposto che le stesse avvenissero in sicurezza. Quanto al comportamento imprudente del lavoratore che, secondo l’imputato, avrebbe dovuto scendere dal trabattello e spostarlo per poi risalirvi in tutta sicurezza, la Sez. IV ha messo in evidenza che la Corte territoriale aveva ritenuto che l’imputato, in quanto titolare dell'obbligo di protezione dell'incolumità e della vita dei propri dipendenti, avrebbe dovuto comunque inibire quel comportamento ed ha ritenuto che la condotta del lavoratore non potesse essere considerata estranea alle mansioni alle quali era stato adibito.
La Corte suprema ha messo in evidenza quindi che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità in base al quale “il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”. La Sez. IV ha rimarcato, altresì, come non fosse emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni che di fatto gli erano state affidate. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Gerardo Porreca
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Roberto Pernechele - likes: 0 | 14/03/2016 (10:42:56) |
Anche nel caso di un POS dettagliato e corretto e della presenza di un preposto il DL sarebbe stato ugualmente condannato? Vorrei un parere. Grazie. |
Rispondi Autore: gpalmisano - likes: 0 | 15/03/2016 (18:38:07) |
Quanto sia importante che un Capo Cantiere vigili (nel rispetto dei doveri attribuitogli) sulle azioni di puro pericolo sviluppate durante l'attività e quanto ancora evidenziato dai giudici sul fatto di richiede al CSE solo la "verifica" dell’idoneità del POS (quanto all'art 92 D.Lgs 81/08 smi) escludendo il reato di puro pericolo, sanzionato dall’ente di vigilanza, a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese esecutrici. Si evince nuovamente quanto l’obbligo di risultato in termini d’idoneità del POS, spetta solo al datore di lavoro, Dirigente, preposto, evidenziando quanto il CSE non possa rispondere della condotta che ne deriva dalla sua applicazione. |
Rispondi Autore: roberto pernechele - likes: 1 | 15/03/2016 (21:02:30) |
O.K gpalmisano, sono d'accordo; solo un altro Tuo prezioso parere : nel caso di un POS non idoneo e di mancata segnalazione da parte del CSE (in caso di incidente) sei d'accordo che sia inevitabile un severo coinvolgimento di responsabilità del CSE, e che il DL usufruendo x la stesura del POS, di un nutrito e ben pagato Ufficio Tecnico possa essere Giudicato non dico con benevolenza ma un po' lontano da responsabilità dirette. Ciao e grazie. |
Rispondi Autore: g palmisano - likes: 1 | 19/03/2016 (17:26:59) |
La verifica del POS è tra i compiti del CSE all'art 92, resta comunque il fatto che sono le cause che determinano la responsabilità di un soggetto, nn individuando nella figura del CSE il solo soggetto responsabile. |