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L’obbligo di adottare misure a protezione delle aperture verso il vuoto

L’obbligo di adottare misure a protezione delle aperture verso il vuoto
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

10/06/2024

Le tapparelle chiuse non creano un conveniente sbarramento all'apertura verso il vuoto e potendosi sollevare non possono essere equiparate a protezioni quali parapetti, ringhiere o altre strutture solide fissate al suolo e insuscettibili di essere rimosse

Il caso di cui alla sentenza in commento ha riguardato l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una impresa appaltatrice caduto da una altezza di 10 metri nel mentre in un vano di un fabbricato in costruzione stava provvedendo, dopo che erano state intonacate le pareti, a ripulire dai calcinacci la soglia di un varco perimetrale, dove si sarebbe dovuto montare successivamente una porta finestra, varco risultato privo di alcuna protezione contro il rischio di caduta dall’alto. Responsabili dell’accaduto erano stati considerati il legale rappresentante dell’impresa committente, il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice nonché datore di lavoro dell’operaio infortunato e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera.

 

Gli stessi, condannati nei due primi gradi di giudizio hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo sostanzialmente il datore di lavoro che durante le operazioni che stava svolgendo il lavoratore la tapparella doveva essere tenuta chiusa così da creare uno sbarramento verso il vuoto e che il lavoratore aveva quindi sbagliato a tenerla sollevata, e il coordinatore per la sicurezza con il committente  che il rischio che aveva portato all’infortunio era specifico dell’impresa esecutrice e non di natura interferenziale e quindi non di competenza del coordinatore stesso.

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi sostenendo, per quanto riguarda quello del datore di lavoro, che alle tapparelle chiuse non si può attribuire una funzione equivalente a quella di un elemento strutturale stabile come può essere un parapetto, una balaustra, una ringhiera o una struttura comunque insuscettibile di essere rimossa; le stesse sono invece da considerare piuttosto come dispositivi che non creano un conveniente sbarramento alle aperture sul vuoto. In risposta invece al ricorso presentato dal coordinatore e dal committente, la suprema Corte ha precisato che pur se è vero che l’attività  di verifica spettante al coordinatore non può significare una sua presenza quotidiana in cantiere all’imputato coordinatore nel caso in esame era stato rimproverato di avere effettuato l’ultimo accesso in cantiere  quattro mesi prima dell’infortunio, essendo tale assenza di per sé indicativa della violazione del compito di vigilanza specificatamente contestata nel capo di imputazione.



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Il fatto, l’iter giudiziario, i ricorsi per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello ha confermata la pronuncia con la quale il Tribunale aveva dichiarato il legale rappresentante di un'impresa committente, il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice e il  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera responsabili del reato previsto dagli artt. 113 e 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. perché, in cooperazione colposa tra loro, con colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché nella violazione degli artt. 93 comma 2, 96 comma 1 lett. g) e 92 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, avevano cagionato a un lavoratore dipendente dell’impresa appaltatrice lesioni personali con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni, che si era infortunato per una caduta al suolo da una altezza di 10 metri nel mentre stava raccogliendo dei residui di calcinacci in prossimità di una porta finestra dotata di tapparella ma priva di un sistema di protezione atto a impedire il rischio di caduta.

 

Secondo la ricostruzione dell’accaduto fatta nei gradi di merito, l’operaio stava lavorando da solo all'interno di una stanza di uno degli appartamenti di una palazzina in costruzione, in fase di completamento, mancando infatti solo gli intonaci e gli infissi, e i cui ponteggi erano stati smontati anticipatamente rispetto all'originario cronoprogramma. La mansione del lavoratore era quella di ripulire il pavimento dopo che un altro lavoratore dipendente della stessa impresa aveva eseguito l'intonacatura, provvedendo prima a spazzare la polvere con la scopa e poi a eliminare, in ginocchio, i residui di intonaco con una retina. Nello svolgimento di tale attività si era esposto al vuoto e, perso l’equilibrio, era precipitato attraverso il varco in cui sarebbe stata montata successivamente una porta finestra, varco sprovvisto di parapetto e di tavola fermapiede e munito solo di una tapparella, scorrevole solo manualmente in quella fase, dato che l’impianto elettrico, benché predisposto, non era stato ancora allacciato.

 

Tutti e tre gli imputati hanno ricorso per cassazione. Il legale rappresentante dell’impresa committente e il coordinatore, in un unico ricorso, hanno sostenuto innanzitutto che il reato si fosse estinto per decorso della prescrizione già prima dell'udienza fissata per il giudizio di appello e che la Corte di Appello non aveva altresì tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni testi dalle quali era emerso che, prima della caduta dell’infortunato, la tapparella montata nella stanza dove stava lavorando era chiusa e che ad alzarla fosse stato proprio lo stesso lavoratore. La tapparella infatti, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto rimanere chiusa durante le operazioni di pulitura del vano e non vi era alcuna esigenza lavorativa di tenerla sollevata per la luce in quanto vi erano potenti fari elettrici che consentivano tutta l'illuminazione necessaria. Il fatto quindi di avere aperta intenzionalmente la tapparella, pur non essendo necessario, aveva rappresentato, secondo i ricorrenti un comportamento esorbitante e comunque una violazione delle disposizioni impartite dal datore di lavoro.

 

Secondo la difesa, inoltre, la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano il ruolo del coordinatore per la sicurezza quale gestore del rischio interferenziale. I giudici di merito avevano, di fatto, ampliato il ruolo e le funzioni del coordinatore per la sicurezza richiamando in maniera implicita la previsione di chiusura di cui all'art. 92 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, la cui violazione non era stata contestata. L'attività di verifica nella quale si sostanzia il ruolo del coordinatore, ha precisato in merito la difesa, non significa presenza quotidiana nel cantiere ma presenza nei momenti topici delle lavorazioni con azioni di verifica che non possono essere quotidiane e che hanno una periodicità significativa e non burocratica.

 

La sentenza impugnata, inoltre, aveva desunto che il coordinatore non avesse svolto una continua ed efficace vigilanza da una assenza di documentazione, sebbene non vi fossero norme che obbligassero a documentare con verbali o altro la sua presenza in cantiere e sebbene fossero stati svolti controlli dall'Ispettorato del Lavoro senza alcun rilievo, così esistendo la prova che il cantiere fosse in ordine. Il rischio, inoltre, che aveva portato all'infortunio, ha sostenuto ancora la difesa, era da considerare specifico dell'impresa dalla quale dipendeva il lavoratore infortunato e non interferenziale né la sentenza aveva fatta una disamina di tale rischio interferenziale del quale il coordinatore è gestore e che nel caso in esame non era configurabile.

 

Per quanto riguarda poi il comportamento del committente datore di lavoro nonché committente dell’opera edile, al quale era stato rimproverato di non avere censurato l'inerzia del coordinatore per l'esecuzione per non avere rilevata l'assenza di parapetti e fermapiedi e di aver smontato anticipatamente i ponteggi, oltre che una generale violazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la difesa ha sottolineato che il committente, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, aveva nominato un responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008, e che il giudice di appello non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il committente avrebbe dovuto ritenere insufficienti le misure sicurezza presenti e avrebbe dovuto percepire ictu oculi le deficienze dei parapetti montati, laddove il committente è invece esonerato dagli obblighi in materia infortunistica con riguardo alle applicazioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni e nell'uso di determinate macchine. Gli obblighi del committente, ha sostenuto ancora la difesa, vanno tenuti nettamente distinti da quelli del coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori né era stato evidenziato nel caso in esame quale fosse stato l'omesso controllo da addebitare al committente stesso.

 

La difesa del datore di lavoro, da parte sua, ha avanzata nel suo ricorso una motivazione sovrapponibile a quella contenuta nel ricorso presentato dal committente e dal coordinatore. La stessa ha inoltre contestato che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice avrebbe dovuto integrare il piano di sicurezza e coordinamento che già prevedeva per le lavorazioni da effettuare in ambienti sopraelevati con aperture prospicienti il vuoto, la misura di sicurezza prevista dall'art. 146, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, quindi la medesima misura di prevenzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere nel POS. Presentandosi quindi il PSC esaustivo non vi era alcuna necessità, secondo la difesa, che fosse integrato. E’ stato inoltre errato l’avere ritenuto violate le norme cautelari tese a prevenire il rischio di caduta dall'alto, posto che il lavoratore stava provvedendo alla pulizia degli ambienti dopo l'ultimazione degli intonaci interni in un ambiente dove erano già state montate le tapparelle. Queste ultime in relazione a una lavorazione da svolgere in un’ambiente chiuso erano più che sufficienti a prevenire ogni rischio, dovendosi per paradosso ritenere invece inidonei gli infissi in quanto facilmente apribili. Pur volendo individuare inoltre e riconoscere il rischio di caduta dall’alto, ha sostenuto la difesa, la presenza della tapparella con le caratteristiche accertate durante l'istruttoria dibattimentale costituiva un'efficace misura di sicurezza, posto che la stessa era apribile solo con forza.

 

Non si può inoltre escludere, ha sostenuto inoltre la difesa, che la causa della caduta fosse stata esclusivamente la ingiustificata condotta del lavoratore, che non aveva necessità di aprire la tapparella e, anzi, aveva l'obbligo di tenerla chiusa anche perché era stata appena ultimata l'opera di intonacatura e non era conveniente tenerla sollevata. Dalle risultanze istruttorie, quindi, si sarebbe dovuti giungere alla conclusione che la caduta del lavoratore avesse trovato origine nell'ingiustificato quanto inutile tentativo di aprire la tapparella, così dovendosi escludere la causalità della colpa dell'imputato. La tapparella non doveva essere aperta, sia per ragioni di sicurezza, sia perché nella fase di realizzazione dell'ultima mano di intonaco era opportuno che i muri interni fossero protetti dalla corrente e dalle polveri esterne. L'attività dei lavoratori in quel vano non consisteva in un'accurata pulizia dell'ambiente ma nella semplice rimozione di materiale per lasciare in ordine l’ambiente e quindi in un'attività del tutto compatibile con il tenere chiuse le tapparelle.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati. La stessa dopo avere escluso che fosse già intervenuta la prescrizione dei reati è passata ad esaminare le censure espresse dai ricorrenti. La stessa, in particolare, con riferimento a quanto sostenuto dalla difesa del datore di lavoro secondo cui, ove le cautele antinfortunistiche siano già previste e valutate nel PSC, nessun obbligo graverebbe a tale proposito sul singolo imprenditore, ha chiarito che quanto sopra detto è un  assunto inconferente e fuorviante, giacché nelle sentenze di merito i giudici hanno preso atto del fatto che tanto il PSC quanto il POS prevedevano il rischio di caduta e indicavano quali misure idonee a fronteggiarlo, solo parapetti e tavole fermapiede, attribuendo al datore di lavoro la colpa di aver omesso di installare tali presidi, o altre strutture equivalenti con caratteristiche previste nell'All. IV del D. Lgs. n. 81/2008, in corrispondenza delle aperture nei muri prospicienti il vuoto. Nessuna incidenza ha quindi esercitato il contenuto del POS sul giudizio di responsabilità se non quale metro di valutazione della violazione della regola cautelare in esso esplicitata.

 

La difesa del committente e del coordinatore per la sicurezza da parte sua ha proposto, sotto l'egida della manifesta illogicità, una diversa lettura delle emergenze istruttorie, proponendo una rivisitazione della valenza probatoria dell'annotazione di polizia giudiziaria e relegando al ruolo di mere congetture le argomentazioni svolte dal giudice di appello. La suprema Corte ha evidenziato a proposito che i giudici di merito avevano adeguatamente esposto le ragioni per le quali la tesi difensiva, secondo cui il lavoratore sarebbe caduto scavalcando la ringhiera di un balcone, fosse priva di supporto istruttorio. I balconi erano tutti muniti di ringhiera e vetri, per cui non vi era alcuna direttiva di tenere in quei punti le tapparelle chiuse; al contrario, tale direttiva risultava essere stata impartita con riguardo alle aperture per le porte finestre, ancora prive di infissi e non dotate di ringhiera, parapetti e tavole fermapiede. Tale dato è stato confrontato con la prova certa del fatto che la caduta nel vuoto fosse avvenuta dal varco della porta finestra del terzo piano in quanto la prova dichiarativa resa da alcun testi aveva consentito di accertare il punto di impatto al suolo in corrispondenza del lato della palazzina dove erano presenti le porte finestre, in posizione perpendicolare a una di esse.

 

C’è inoltre da aggiungere, ha così proseguito la Sezione IV, che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la persona offesa ha reso una puntuale deposizione nel ricostruire la giornata lavorativa e l'attività che stava compiendo prima di cadere nel vuoto, così come nell'indicare la stanza in cui stava lavorando e stava svolgendo, inginocchiato o sdraiato, per ovviare al mal di schiena, una pulizia capillare del pavimento e del battiscopa con una retina, del detergente e una pezzuola. E’ stata quindi ritenuta attendibile la deposizione resa dal lavoratore laddove ha precisato che per la migliore riuscita di tale operazione la tapparella dovesse essere aperta per far entrare la luce, onde vedere gli aloni lasciati dalla retina. Era stato evidenziato infine che solo il varco aperto aveva reso possibile la caduta e che la responsabilità degli imputati non sarebbe venuta meno anche ove vi fosse stata la prova certa che fosse stato il lavoratore ad aprire la tapparella. I fari, seguendo la deposizione della persona offesa, erano impiegati per l'intonacatura e non per la pulizia. I giudici di merito quindi avevano dato credito alla testimonianza del lavoratore e erano giunti alla conclusione che non era tanto importante individuare chi avesse aperto la tapparella quanto piuttosto evidenziare che la tapparella potesse essere agevolmente aperta e che nessun tipo di protezione inoltre, tra quelli tipizzati per la difesa dalle aperture, ai sensi dell’art. 146 comma 3 e dell’All. IV del D. Lgs n. 81/2008, fosse stato apposto alle porte finestre.

 

Con riferimento poi alla condotta tenuta dal lavoratore ritenuta nei ricorsi negligente, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio interpretativo secondo il quale perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

 

In merito poi alla idoneità delle tapparelle chiuse a costituire un valido presidio antinfortunistico la Sezione IV ha sottolineato come la Corte di Appello avesse già spiegato le ragioni per le quali alle tapparelle chiuse non potesse attribuirsi una funzione equivalente a quella di un elemento strutturale e stabile, considerandole piuttosto, con un giudizio insindacabile in sede di legittimità in quanto non illogico né contraddittorio, come un dispositivo che non crea un conveniente sbarramento all'apertura nel vuoto. La stessa Corte di Appello, a sostegno della congruità della motivazione espressa sul punto, aveva anche richiamato l'elenco previsto nell'All. IV, che equipara al parapetto la balaustra, la ringhiera, in altre parole strutture solide, fissate al suolo, di altezza pari a quella del parapetto, poggianti sul piano di calpestio, insuscettibili di essere rimosse.

 

In merito poi alla funzione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la sentenza impugnata, secondo la suprema Corte, aveva fatto una corretta applicazione delle norme e dei principi interpretativi ad esse correlati. Priva di pregio è risultata la censura che ribadisce che l'attività di verifica spettante al coordinatore non può significare presenza quotidiana nel cantiere, laddove nel caso in esame all'imputato si è rimproverato di aver effettuato l'ultimo accesso al cantiere quattro mesi prima dell'infortunio, essendo tale assenza di per sé indicativa della violazione del compito di vigilanza in relazione all'avanzamento dei lavori e alla modifica delle condizioni di rischio nella compresenza di più maestranze, dunque della violazione specificamente contestata nel capo d'imputazione. Non vi è alcun dubbio, quindi, che non sia esigibile una presenza quotidiana nel cantiere, ma non è questo il caso. I giudici di merito hanno, infatti, logicamente, ritenuto violato l'obbligo di vigilanza mediante accesso periodico al cantiere.

 

Con riferimento infine all’affermazione di responsabilità del committente datore di lavoro, la difesa, secondo la suprema Corte, ha reiterato censure già sottoposte al giudice di appello e inammissibili in fase di legittimità. La stessa ha ricordato che l'appaltatore datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, non solo per la scelta dell'impresa e in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte del subappaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini, ma soprattutto con riguardo al dovere di coordinare la sua attività con quella dell'impresa appaltatrice.

 

La censura non ha colto pertanto nel segno secondo la suprema Corte, posto che già il giudice di primo grado aveva spiegato come l'omessa installazione dei parapetti e delle tavole fermapiede fosse così manifesta da non richiedere specifiche competenze; che, dunque, il rischio fosse prevedibile dal titolare dell'impresa incaricata dell'opera edile, era stato già chiarito nelle sentenze di merito, nelle quali non si era mancato di sottolineare che il committente avesse provveduto a smontare i ponteggi anticipatamente rispetto al cronoprogramma dei lavori senza darne avviso al coordinatore, così venendo meno all'obbligo di cooperazione tra il committente e l’appaltatore (art. 26 D. Lgs. n. 81/2008).

 

Alla declaratoria d'inammissibilità, in conclusione, è seguita pertanto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e rilevato inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, che nella fattispecie non sussistessero elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, oltre accessori come per legge se dovuti.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Sezione IV penale - Sentenza n. 17682 del 6 maggio 2024 (u. p. 16 aprile 2024) -  Pres. Dovere  – Est. Serrao – P.M. Tampieri - Ric. omissis.  - Le tapparelle chiuse non creano un conveniente sbarramento all'apertura verso il vuoto e potendosi sollevare non possono essere equiparate a protezioni quali parapetti, ringhiere o altre strutture solide fissate al suolo e insuscettibili di essere rimosse.





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