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Gli effetti della delega data al Responsabile Lavori dal Committente
Occorre anzitutto ricordare - con le parole della Suprema Corte - che, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.81/08, “il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, è titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo” ( Cassazione Penale, Sez.III, 28 marzo 2018 n.14359).
Andando a guardare un po’ più da vicino la natura dell’incarico che il Committente può attribuire al Responsabile dei Lavori, si constata che esso, alla luce della giurisprudenza, è sostanzialmente una delega di funzioni, come sottolineato, a mero titolo di esempio, da Cassazione Penale, Sez.IV, 2 aprile 2015 n.14012, che ha “ritenuto nel caso di specie la necessità di un atto scritto per la formale delega dell’incarico di responsabile dei lavori” e che ha osservato, in relazione a ciò, che “l’art.93, T.U.81/2008, esonera il committente “limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori””, da cui “l’insufficienza della mera nomina del responsabile dei lavori senza specificazione delle competenze affidategli.”
Ciò in quanto, coerentemente con il fatto che l’incarico conferito al Responsabile dei Lavori ha una natura di delega, “il legislatore … non ha predeterminato … gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che l’area di esonero della responsabilità del committente dipende dal contenuto e dall’estensione dell’incarico conferito (limitatamente all’incarico conferito)” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 19 aprile 2019 n.17223).
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In una interessante sentenza del mese scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 1° settembre 2025 n.30039), la Suprema Corte ha dedicato ampio spazio all’analisi della posizione di garanzia del Responsabile dei Lavori in relazione a quella del Committente, prendendo in considerazione anche da un lato i criteri di distribuzione delle responsabilità penali tra i due soggetti in caso di infortunio e, dall’altro, le criticità legate al rapporto tra il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori di cantiere (CSP e CSE).
In questa recente pronuncia, la Cassazione ha anzitutto premesso che “l’art.89, co.1, lett.a) e c), D.Lgs.81/2008, definisce rispettivamente committente “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”; responsabile dei lavori, il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
A partire da tali definizioni - ha chiarito la Corte - “la responsabilità penale del responsabile dei lavori ex art.89, co.1, lett.c), D.Lgs.81/2008, si inserisce nel contesto del modello plurisoggettivo della sicurezza introdotto dal Testo Unico, che ha superato la tradizionale impostazione incentrata sulla figura del datore di lavoro, e che ha collocato la suddetta figura, come efficacemente descritto dalla dottrina, nella posizione di alter ego del committente.”
Ciò detto, la Cassazione ha evidenziato, poi, che “la qualificazione comporta che il responsabile dei lavori non svolga mere funzioni di supporto tecnico, ma assuma una posizione di garanzia derivata, caratterizzata da autonomia decisionale nell’ambito delle competenze delegate.”
Va da sé, dunque, che “la natura derivata di questa posizione di garanzia richiede un accertamento specifico dell’effettiva assunzione delle funzioni delegate.”
Nell’ambito del quadro normativo, secondo la Corte la “norma cardine è rappresentata dall’art.93, co.1, del D.Lgs.81/2008, che nella formulazione attuale - modificata dal D.Lgs.3 agosto 2009, n.106 - stabilisce: “Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.”
Guardando all’evoluzione che tale norma ha avuto negli anni, infatti, non si può trascurare il fatto che “la novella del 2009 ha eliminato il secondo periodo che, nella versione originaria, prevedeva: “In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, co.1, lettera e), e 99”.”
Come molti operatori del settore ricorderanno e “come chiarito nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/2009, la modifica deriva dalla necessità di rettificare la precedente formulazione, la quale impediva che la nomina del responsabile dei lavori potesse comportare un passaggio di responsabilità.”
Attualmente, dunque, a seguito di tali modifiche normative avvenute nel 2009, l’art.93 c.1 del D.Lgs.81/08 consente al Committente di essere esonerato dalle sue responsabilità limitatamente all’incarico conferito al Responsabile dei Lavori e, ovviamente, a patto che siano rispettati i presupposti e le condizioni previsti dalla giurisprudenza per tale trasferimento di obblighi e poteri correlati.
Con il passare degli anni, come vedremo anche oltre, “la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente definito i contorni della responsabilità del committente e delle condizioni a cui è ricollegabile l’efficacia liberatoria connessa alla nomina del responsabile dei lavori.”
La sentenza di Cassazione del mese scorso, qui in commento, ha operato una attenta ricognizione dei principi che si sono man mano affermati in giurisprudenza in relazione alla posizione di garanzia del Responsabile dei Lavori.
Anzitutto, la Corte precisa in proposito che “a carico del responsabile dei lavori grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto (Sez.4, 14/01/2020, n.3742, Barbieri, Rv.278035).”
E riguardo al rapporto - in termini di distribuzione delle responsabilità penali - sussistente tra Committente e Responsabile dei Lavori, la Corte chiarisce che, “in sintesi, l’esenzione del committente dalle responsabilità che la legge gli impone si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo; inoltre, alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Sez.4, 14/03/2008, n.23090, P.M. in proc Scarfone, Rv.240377).”
Una volta ricostruiti i contorni di tale posizione di garanzia, passando ad esaminare gli obblighi che possono essere trasferiti dal Committente al Responsabile dei Lavori, la Corte sottolinea che “l’art.90 D.Lgs.81/2008 delinea un sistema articolato di obblighi che si sviluppano lungo l’intero arco temporale dell’opera, partendo dalla fase di progettazione sino a quella di esecuzione” e che “tra questi viene in rilievo l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese (art.90, co.9, lett.a).”
La Cassazione ricorda, a tale proposito, che “questo obbligo non si limita a una verifica meramente documentale, ma richiede una valutazione sostanziale delle capacità operative delle imprese affidatarie, estendendosi alle concrete capacità di gestione della sicurezza.”
Inoltre - prosegue la Corte - “di particolare rilievo è l’obbligo di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione”, in relazione al quale “il responsabile dei lavori deve assicurare che le misure di sicurezza previste nei piani vengano effettivamente implementate e mantenute nel tempo.”
Su questo punto, “si osserva che quest’obbligo assume particolare rilevanza quando si verifichino eventi novativi […] che richiedano una rivalutazione delle condizioni di sicurezza.”
Secondo la Cassazione, “tutto ciò serve a evidenziare come questa figura occupi una posizione centrale nel sistema prevenzionistico dei cantieri, caratterizzata da una responsabilità che va oltre il mero controllo formale per estendersi alla gestione sostanziale degli aspetti di sicurezza.”
In tale ottica, di conseguenza, “qualora ricorrano le descritte condizioni, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l’altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti”; e ciò, come vedremo, “senza tuttavia sostituirsi nelle loro funzioni tecniche specialistiche.”
Su questo aspetto si era soffermata, dieci anni fa, Cassazione Penale, Sez.IV, 2 aprile 2015 n.14012, con cui la Corte aveva precisato che “il legislatore, dunque, nella delicata materia della sicurezza dei cantieri e della tutela della salute dei lavoratori, ha ritenuto, oltre che di delineare specificamente gli obblighi del committente - che è il soggetto nel cui interesse sono eseguiti i lavori - e del responsabile dei lavori, anche di ampliarne il contenuto, prevedendo a carico degli stessi un obbligo di verifica dell’adempimento, da parte dei coordinatori, degli obblighi su loro incombenti, come quello consistente, non solo nell’assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.”
Con riferimento a tale obbligo, al Committente o al Responsabile dei Lavori “non è attribuito dalla legge il compito di verifiche solo “formali”, bensì di eseguire controlli sostanziali ed incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore e di accertarsi, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in tale materia (Cass. pen. Sez.IV n.14407 del 15.4.2012, Rv.253294).”
Pertanto, “in altri termini, il legislatore […] ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi cui essi sono esposti nell’esecuzione dei lavori, prevedendo, in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, garantendo, in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge.”
Esaminando la questione ancora più nello specifico, qualche anno dopo Cassazione Penale, Sez.IV, 24 settembre 2018 n.40921 ha puntualizzato che “quanto appena chiarito in ordine agli obblighi facenti capo al responsabile dei lavori, cui è demandato un onere di super controllo, limita il suo dovere alla verifica dell’adempimento degli obblighi da parte del C.S.E., cui, tuttavia, non è chiamato a sostituirsi. Mentre quest’ultimo, a sua volta, assume compiti che non coincidono con una sorveglianza quotidiana dello svolgimento dei lavori.”
Infatti, “un simile controllo del responsabile dei lavori su un soggetto che a sua volta è tenuto ad un ‘alta vigilanza’ non trasmoda, dunque, nell’onere di verifica dettagliata e diffusa, sino al particolare, del concreto svolgimento delle attività svolte dalle singole imprese nel cantiere, che non compete neppure al C.S.E., né potrebbe accadere senza trasformare il responsabile di cantiere in una figura diversa, sovrapponibile addirittura a quella del preposto”. (Per un approfondimento in ordine alle modalità concrete con cui il CSE deve esercitare tale vigilanza “alta” in cantiere, si veda il precedente contributo “ La presenza in cantiere del Coordinatore per l’Esecuzione”, pubblicato su Puntosicuro del 31 maggio 2018.)
Di conseguenza, al Responsabile dei Lavori “competono compiti di verifica - da svolgersi attraverso un controllo eminentemente procedurale - sull’operato del coordinatore per l’esecuzione, rispetto al quale egli è tenuto ad accertare la congruità dell’attività concretamente svolta di governo del controllo delle imprese esecutrici, che, a sua volta, non comporta un intervento quotidiano sulle lavorazioni, ma l’individuazione di momenti cruciali per i quali si imponga il controllo della realizzazione delle attività previste in tema di sicurezza e coordinamento, anche per il tramite dell’opera di coordinamento concreto delle imprese, cui deve accompagnarsi, tuttavia, una periodicità dei controlli rivolta alla verifica sostanziale dell’attuazione delle misure previste che, al di fuori di una modulazione formalistica, si dimostri idonea ad assicurare il controllo sul rispetto delle previsioni del piano di sicurezza.”
La Cassazione sottolinea, poi, che, “in ipotesi di nomina del RDL, la stessa giurisprudenza ha fornito utili specificazioni per l’accertamento delle corresponsabilità del committente”, precisando “che, qualora il committente si ingerisca di fatto nell’organizzazione o nell’esecuzione dei lavori, o sia a conoscenza di situazioni di pericolo agevolmente e immediatamente percepibili senza intervenire, la sua responsabilità può comunque configurarsi (Sez.4, 23 aprile 2025, n.18169, Mischi, Rv.288004; Sez. 4, n.27296 del 2/12/2016, Vettor, Rv.270100)”.
Al fine di poter applicare concretamente tale principio, è fondamentale tenere in considerazione che, secondo la Corte, “in linea generale, l’ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente non s’identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest’ultimo, ma deve considerarsi in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi.”
Inoltre, “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez.4, n.18169 del 23/04/2025, Rv.288004; sez.4, n.44131 del 15/07/2015, Rv.264974).”
Ad esempio, nel caso di specie trattato da questa recente sentenza, può essere utile osservare che “le condotte contestate ai ricorrenti non integrano la nozione di ingerenza, come sopra delineata”, in quanto “non è tale la mera partecipazione alle riunioni di coordinamento, trattandosi di attività prevista dalla stessa procedura aziendale e compatibile con l’obbligo residuale di vigilanza sull’operato del responsabile dei lavori”.
E ancora, “non emerge dalle argomentazioni contenute in sentenza che i committenti abbiano impartito direttive specifiche o modificato le modalità operative previste nei piani di sicurezza”, mentre è stato accertato, al contrario, “che la gestione della sicurezza è rimasta affidata ai soggetti specificamente investiti dei compiti, e precisamente al responsabile dei Lavori, ai coordinatori per la sicurezza e datori di lavoro delle imprese esecutrici.”
Nel caso di specie, in conclusione, la delega al Responsabile dei Lavori risulta “essere stata formale e specifica, con atto scritto contenente l’indicazione precisa degli obblighi trasferiti; con il conferimento di reali poteri decisionali ai soggetti nominati (ingegneri di comprovata esperienza); e mediante un incarico che riguardava tutte le fasi di realizzazione dell’opera.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Luigi | 16/10/2025 (09:38:02) |
| Ottima trattazione. Oltre a questo caso, negli appalti pubblici è previsto che il RdL coincida con il RUP. Orbene, alcuni autorevoli commentatori affermano che in questo caso non serva nessuna formalizzazione né tantomeno una delega scritta come quella prevista dall'art. 16, ciò in quanto - si dice - RdL = RUP ex lege. Altri invece "gradiscono" una formalizzazione comunque scritta da parte del Committente Pubblico nei confronti di questa figura che va ad assumere responsabilità di tipo penali. E' indubbiamente un caso "annoso". Cordiali saluti. | |
| Rispondi Autore: Carmelo Catanoso | 16/10/2025 (15:05:23) |
| La delega di funzioni é l'unico "strumento" che permette al Committente di trasferire, rispettando tutti i principi di efficacia (sono ben nove), le aree di responsabilità penale sulle sue spalle ex lege, al responsabile dei lavori (RL). Nel caso in cui il Committente decidesse di non trasferire tutti gli obblighi a suo carico con le conseguenti responsabilità al RL, ciò non vuol dire che tale scelta sia censurabile. Infatti, in questo caso, il Committente continuerà a mantenere la responsabilità riguardo gli obblighi che non ha trasferito al RL. Nella stragrande maggioranza dei casi, il Committente non si libera mai totalmente delle sue responsabilità in quanto utilizza uno strumento diverso dalla delega di funzioni e cioè la "dazione di incarico" con cui assegna al RL compiti operativi. Con una delega di funzione che rispetta i principi di efficacia, invece, il Committente, trasferisce anche autonomi poteri decisionali e patrimoniali. In conclusione, va chiarito che non è vietato al committente attribuire solo compiti operativi al RL ma deve essere altrettanto chiaro che il Committente mantiene la responsabilità penale di ciò che non ha trasferito. Questi sono indirizzi della Cassazione Penale ormai consolidati dove la prima pronuncia, riguardo il RL, di cui ho notizia è: Cassazione Penale sez. III, N. 29149 del 10 agosto 2006. | |
| Rispondi Autore: Giovanni Bersani | 16/10/2025 (17:36:53) |
| Confermo. Io ho sempre ricevuto un incarico che prevede la nomina con i vari obblighi ma senza alcun potere di spesa. In caso sia necessaria una spesa dovrei informare (con urgenza) il Committente e quindi la palla (e la responsabilità) non sarebbe più a me. Peraltro a me non è mai capitato che serva spendere: oltre alle varie verifiche di idoneità, e a quelle di alto livello (che il CSE faccia il suo mestiere e che il cantiere proceda in sicurezza ecc., quest'ultime molto variabili in funzione del cantiere), resta poi solo l'eventuale "sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto" dietro segnalazione del CSE (cosa che non è riportata nell'art. 90 sugli obblighi del Committente/RL ma si deve evincere dall'art.92 sugli obblighi del CSE...). E anche questi provvedimenti non richiedono delega/poteri di spesa. | |
| Rispondi Autore: Cristoforo Moretti | 18/10/2025 (18:04:09) |
| Il potere di spesa lo può concedere solo chi ce l'ha. Nei condomini, campo mio, l'amministratore ha solo potere di spesa in urgenza, per eliminare i pericoli imminenti; altrimenti si deve obbligatoriamente passare dall'assemblea, che mai concederà poteri di spesa indefiniti. | |
