Impianti di videosorveglianza in strutture a rischio
Per questa ragione, con l'obiettivo di prevenire queste situazioni, alcuni deputati hanno presentato delle proposte di legge -pdl-, che dovrebbero consentire di installare questi impianti in misura più allargata e con funzioni preventive.
Il documento preparato dall'ufficio studi della Camera dei deputati illustra con ammirevole dettaglio alcuni aspetti tecnici legislativi di queste proposte di legge ed ecco il motivo per cui l'ho o allegato a questa breve menzione.
Per entrambe le proposte, le misure previste attengono ai seguenti profili: valutazione attitudinale e formazione del personale; installazione di sistemi di videosorveglianza.
La pdl 1066 disciplina inoltre le modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali
In via analoga, la pdl C 480 stabilisce (articoli 1 e 2) che la possibilità di dotarsi di sistemi di videosorveglianza con la relativa disciplina riguarda:
- gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;
- le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché
- le strutture di carattere residenziale o semiresidenziale gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali.
Vediamo quali siano le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e il funzionamento delle videocamere (articolo 4). L’articolo 4 - Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, prevede che, per rispondere alle finalità del testo, enunciate all'articolo 1, ed articolo 4 della pdl C. 1066, la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, diversi da webcam, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.
La crittografia asimmetrica prevede due chiavi differenti: la chiave di cifratura, che può essere resa pubblica, quella di decifratura deve essere tenuta rigorosamente privata dal proprietario. Vi sono così due chiavi diverse che non possono venire desunte l'una dall'altra in mancanza di informazioni segrete; per poter tornare al messaggio originale, occorre adoperare entrambe.
L'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salvo quanto stabilito dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale in caso di notizia di reato, al fine di consentire le attività di indagine della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali.
In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti sono definitivi.
Per quanto concerne il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali ed i richiami al Codice della privacy, si deve valutare l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 4 della pdl C1066, tenendo conto della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 101 del 2018, che ha dettato disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GRDP, regolamento generale sulla protezione dei dati), abrogando numerosi articoli del Codice e soprattutto, dei contenuti del Regolamento UE (entrato in vigore lo scorso 25 maggio 2018).
Principi specifici sono stati elaborati dal Garante in relazione agli istituti scolastici, gli asili nido e gli istituti di cura. In particolare, sul tema della videosorveglianza negli asili nido, con il provvedimento dell'8 maggio 2013, il Garante ha affermato l'illiceità di un sistema di videosorveglianza tramite webcam in grado di consentire ai genitori il controllo a distanza dei propri figli minori durante il periodo di permanenza in asilo. Il Garante ha affermato la preminenza dell'interesse generale del minore quale criterio informatore delle scelte che lo riguardano anche sotto il profilo della tutela dei dati personali ed ha ammesso l'impiego di tali sistemi nei soli casi in cui l'installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata. Il Garante ha richiamato il parere espresso nel 2009 dal "Gruppo di lavoro art. 29" (organo consultivo indipendente dell'UE per la tutela dei dati personali e della vita privata, istituito in virtù dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE), che ha ammesso la videosorveglianza nei soli casi in cui l'installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata, e la posizione della Commissione europea ,espressa in occasione di un'interrogazione parlamentare formulata proprio in relazione alla tematica dell'installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido (P-6536/2009).
Segue doc ufficio studi (pdf)
Adalberto Biasiotti
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Rispondi Autore: RODOLFO MECARELLI - likes: 0 | 26/10/2018 (09:09:39) |
Argomento quanto mai attuale sia per gli scopi dei progetti di legge sia per la recente applicabilità del GDPR e del recentissimo decreto 101 che ha modificato e integrato il 196 (Codice nazionale Privacy). Ci sarà da lavorare... si contrappongono due diritti umani: quelli dei più deboli e quelli degli altri non deboli che per lavoro assistono i primi. |