Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing' Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni è istituito dal datore di lavoro, conformemente al modello presente all'allegato 1 del D.M. 155/ 2007.
Il registro è costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro all’ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio entro 30 giorni dalla sua istituzione.
Il datore di lavoro istituisce il registro apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso.
Cartella sanitaria e di rischio. Le cartelle sanitarie e di rischio sono compilate in conformità al modello di cui all'allegato 2 del D.M. 155/2007.
E' consentita l'adozione di cartelle sanitarie e di rischio diverse dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato stesso.
Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina di tali documenti e il numero di pagine di cui si compongono.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del DPR 1124/1965, le cartelle sanitarie possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del D.Lgs. 626/94.
Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali è istituito il documento sanitario personale ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 230/1995, il predetto documento va integrato con le informazioni previste nel modello di cui all'allegato 2.
Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono parte integrante.
Documenti elettronici.
L’articolo 10 del D.M. 155/2007, indica le modalità con le quali possono essere impiegati sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio.
Conservazione dei dati.
La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultano indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.
L’articolo 9 del D.M. 155/2007 indica gli obblighi del datore di lavoro che assuma lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni.
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Ci sono voluti 13 anni per arrivare all’emanazione del provvedimento che regolamenta i modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.
Il regolamento, previsto dall’art.70, comma 9, del D.Lgs. 626/94, ha fatto la sua comparsa in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2007, con la pubblicazione del Decreto del Ministero della Salute del 12 Luglio 2007, n. 155 “Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.”
Registro.
Il registro è costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro all’ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio entro 30 giorni dalla sua istituzione.
Il datore di lavoro istituisce il registro apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso.
E' consentita l'adozione di cartelle sanitarie e di rischio diverse dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato stesso.
Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina di tali documenti e il numero di pagine di cui si compongono.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del DPR 1124/1965, le cartelle sanitarie possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del D.Lgs. 626/94.
Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali è istituito il documento sanitario personale ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. 230/1995, il predetto documento va integrato con le informazioni previste nel modello di cui all'allegato 2.
Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono parte integrante.
L’articolo 10 del D.M. 155/2007, indica le modalità con le quali possono essere impiegati sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio.
Conservazione dei dati.
La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultano indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.
Scadenze e Comunicazioni
I datori di lavoro ed i medici competenti devono provvedere a istituire i registri e le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni entro il 3 aprile 2008 (art.11, comma 1).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del lavoratore ad un’altra azienda,il datore di lavoro trasmette all’ISPESL le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.
In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro “trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, entro 30 giorni. Le cartelle sanitarie e di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata dal medico competente.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del lavoratore ad un’altra azienda,il datore di lavoro trasmette all’ISPESL le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.
In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro “trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, entro 30 giorni. Le cartelle sanitarie e di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata dal medico competente.
Il testo completo del provvedimento è consultabile in Banca Dati.
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