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I requisiti professionali dei RSPP
Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.? (Risposta a quesito del 30 novembre 2010)
A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.
Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
L7 ingegneria civile e ambientale
L8 ingegneria dell’informazione
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.
Ministero del lavoro - FAQ - Requisiti professionali RSPP (formato PDF, 10 kB).
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Rispondi Autore: Enrico Nevache - likes: 0 | 20/12/2010 (08:41:08) |
Dalla lettura dell'articolo e dal chiarimento del Ministero del Lavoro, si elencano le lauree di cui al primo capoverso, peraltro non citando la laurea magistrale LM26, mentre non vengono riportate le lauree degli ultimi due capoversi del citato comma 5 che recitano:"....ovvero nella classe 4 di cui al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001... ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corripondenti...". |
Rispondi Autore: p.b. - likes: 0 | 20/12/2010 (13:34:17) |
perchè non si menziona la laurea in Tecniche dlla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro? art. 32 [...]ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. |
Rispondi Autore: G. A. - likes: 0 | 20/12/2010 (15:25:21) |
COncordo in pieno con quanto scritto da p.b. ANche la laurea in tecniche della prevenzione esonera dall frequenza dei corsi A e B. In Italia siamo addirittura arrivati al livello che gli utenti di un sito siano più informati e preparati di un Ministero!!!!!!!! Per favore qualcuno scriva al Ministero per segnalare le inesattezze |
Rispondi Autore: G.T. - likes: 0 | 20/12/2010 (16:38:07) |
dove è finita la laurea in Tecniche dlla prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro? |
Rispondi Autore: M.L. - likes: 0 | 20/12/2010 (16:45:54) |
Perchè non viene menzionata la laurea in Tecniche della Prevenzione dell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro? |
Rispondi Autore: FF - likes: 0 | 20/12/2010 (16:47:32) |
caro Punto Sicuro hai scordato il Tecnico della Prevenzione. |
Rispondi Autore: Alessandro Marchi - likes: 0 | 24/10/2013 (22:53:29) |
Chi invece, ha conseguito ed effettuato corsi come Rspp prima del 81/08 che fa li butta nel gabinetto? O possono essere commutati in modulo c! Il modulo A e B già li posseggo |
Rispondi Autore: Agostino Cotesta - likes: 0 | 29/05/2016 (11:11:41) |
A scanso di equivoci... io ho conseguito la laurea triennale con l'ordinamento 509/99 nel febbraio 2009, in Ingegneria Meccanica. Dal momento della mia laurea triennale ho conseguito separatamente il modulo A (da cui probabilmente ero e sono esonerato) e il B nei macrosettori 6 e 7, oltre al modulo C. Per esercitare da ASPP negli altri macrosettori è sufficiente l'aggiornamento 40 + 60 ore oppure occorre riottenere le abilitazioni? Grazie |
Rispondi Autore: fabio petrozzi - likes: 0 | 03/10/2016 (07:42:27) |
Gli Rls possono chiedere al'azienda di verificare i requisiti dell'RSPPA? Grazie |
Rispondi Autore: daniele pes - likes: 0 | 16/01/2017 (10:39:46) |
nel caso che un richiedente avendo già effettuato il corso r.s.p.p. multiateco. avesse come titolo di studio la licenza media inferiore, ma dimostra di aver lavorato prima dell'anno 2010 con la legge 626, qualè l'articolo della legge 81/2008 che gli permette di esercitare. grazie Daniele Pes. |